((Art. 12 ter
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale
degli ordini e collegi professionali
1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ogni altra
disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai
relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura
associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo
che la legge non lo preveda espressamente».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - 1.-2. (Omissis)
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa,
con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle
relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione
dell'articolo 14 nonche' delle disposizioni di cui al
titolo III, e ai soli principi generali di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad
essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza
pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si
applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi
organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa
che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che
la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e
organismi restano fermi gli adempimenti previsti
dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001.
(Omissis).»