((Art. 12 ter 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
  in materia di organizzazione amministrativa e  spese  di  personale
  degli ordini e collegi professionali 
 
  1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Ogni  altra
disposizione  diretta   alle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, non si  applica  agli  ordini,  ai  collegi  professionali  e ai
relativi  organismi   nazionali, in   quanto   enti   aventi   natura
associativa, che sono in equilibrio economico  e  finanziario,  salvo
che la legge non lo preveda espressamente».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante  Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione    nelle    pubbliche    amministrazioni,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - 1.-2. (Omissis) 
              2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i  relativi
          organismi nazionali e gli enti aventi  natura  associativa,
          con propri regolamenti, si adeguano,  tenendo  conto  delle
          relative peculiarita', ai principi del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione  dell'articolo  4,  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  ad  eccezione
          dell'articolo 14  nonche'  delle  disposizioni  di  cui  al
          titolo   III,   e   ai   soli    principi    generali    di
          razionalizzazione e contenimento della  spesa  pubblica  ad
          essi  relativi,  in  quanto  non  gravanti  sulla   finanza
          pubblica.   Ogni   altra    disposizione    diretta    alle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  non  si
          applica agli ordini, ai collegi professionali, ai  relativi
          organismi nazionali e agli enti aventi  natura  associativa
          che sono in equilibrio economico e finanziario,  salvo  che
          la legge non lo preveda  espressamente.  Per  tali  enti  e
          organismi   restano   fermi   gli   adempimenti    previsti
          dall'articolo 60, comma 2, del citato  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001. 
              (Omissis).»