Art. 13
Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e
di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle
competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa
1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «per titoli e prova scritta»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, in deroga all'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la
parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del
personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della
giustizia e' autorizzato, in deroga alle ordinarie facolta'
assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione
organica, settanta unita' di personale dirigenziale di livello non
generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a
bando e' ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una
quota non superiore al 30 per cento dei posti residui e' riservata,
attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e
requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso
dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia
maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area
professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei
medesimi posti residui e' altresi' riservata al personale di cui al
periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha
ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione
delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000
per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337
annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere
dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze
del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo
specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e
nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di
programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a
supporto delle scelte allocative, e' istituito, a decorrere dal 1°
luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della
giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale,
un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di
studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa, nonche' per coadiuvare e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo
e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore
generale si avvale delle specifiche professionalita' indicate
all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, dei
delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai
processi di revisione della spesa nonche' di esperti in materia di
analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa anche attraverso convenzioni con universita' e formazione,
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del
Ministero della giustizia, secondo le modalita' e nei limiti previsti
dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento
alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi
a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa, nonche' a convenzioni con
universita' e formazione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di
euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal
2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di
riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ((ad
apportare, con propri decreti, le)) occorrenti variazioni di
bilancio.
((7-bis. Al fine di assicurare un piu' efficace funzionamento del
processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei
professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi
degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile,
nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o
correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il
giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di
vendita puo' nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un
professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un
altro circondario del distretto della corte di appello di
appartenenza.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 14. (Procedura straordinaria di reclutamento). -
1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento,
anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il
Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma
1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova
scritta, in deroga all'articolo 35-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i
titoli valutabili ai sensi del presente comma, con
attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di
concorso, sono soltanto i seguenti: (91)
a) votazione relativa al solo titolo di studio
richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
Ministero della giustizia possono prevedere che il
punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
titolo di studio in questione sia stato conseguito non
oltre sette anni prima del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari
attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili
di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere
a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili
di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere
c), d), e), f) e h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il
profilo di cui all'articolo 11;
e) il servizio prestato presso la Corte di cassazione,
la Procura generale presso la Corte di cassazione nonche'
le sezioni specializzate dei tribunali in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, quali
research officers, nell'ambito del Piano operativo
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i
profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,
lettera h).
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche
a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il
possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali
possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1-ter,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1.-1-bis. (Omissis)
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte
e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate
alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.»
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 891 a
893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025:
«1.-890. (Omissis)
891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle
amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni
interessate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per
cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area
dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche' nel
rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al
primo periodo e' autorizzata l'assunzione delle
corrispondenti unita' di personale;
b) per l'eventuale restante quota, al conferimento
di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche'
a convenzioni con universita' e formazione.
892. A valere sul fondo di cui al comma 891, e'
autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di
euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a
decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,
lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono
utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai
fini dell'attuazione del comma 891, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019, n. 100, recante Regolamento concernente
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo
indipendente di valutazione della performance:
«Art. 7 (Gabinetto del Ministro).- 1.-2. (Omissis)
3. L'Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche
professionalita', cura l'attivita' di coordinamento tra i
diversi centri di responsabilita' per la formazione dei
documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di
controllo e l'attivita' connessa alla presentazione dei
principali documenti di finanza pubblica e della legge di
bilancio, nonche' la predisposizione, in raccordo con
l'Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle
norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa
dell'amministrazione.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante
«delega al Governo per l'efficienza del processo civile e
per la revisione della disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti
di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
delle persone e delle famiglie nonche' in materia di
esecuzione forzata» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17
ottobre 2022, n. 243, S.O.