Art. 13 
 
Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia  e
  di  misure  organizzative  finalizzate   al   rafforzamento   delle
  competenze in  materia  di  analisi,  valutazione  delle  politiche
  pubbliche e revisione della spesa 
 
  1. All'articolo 14, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «per  titoli  e  prova  scritta»
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  in  deroga  all'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
  2. Al fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
efficientamento e innovazione, in coerenza con le  linee  progettuali
del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  attraverso  la
parziale  copertura  delle  vacanze  della  dotazione  organica   del
personale di livello dirigenziale non generale,  il  Ministero  della
giustizia  e'  autorizzato,  in  deroga   alle   ordinarie   facolta'
assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato e nei  limiti  della  vigente  dotazione
organica, settanta unita' di personale dirigenziale  di  livello  non
generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti  messi  a
bando e' ricoperta attraverso procedure  concorsuali  pubbliche.  Una
quota non superiore al 30 per cento dei posti residui  e'  riservata,
attraverso procedure comparative che  tengono  conto  dei  criteri  e
requisiti previsti dall'articolo 28, comma  1-ter,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  al   personale
appartenente ai ruoli dell'amministrazione  giudiziaria  in  possesso
dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che  abbia
maturato  almeno  cinque  anni   di   servizio   nella   terza   area
professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento  dei
medesimi posti residui e' altresi' riservata al personale di  cui  al
periodo  precedente,  in  servizio  a  tempo  indeterminato,  che  ha
ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva. 
  3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'
autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la  gestione
delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui  euro  315.000
per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di  euro  8.791.337
annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a  decorrere
dall'anno 2025, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. 
  4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento  delle  competenze
del Ministero della giustizia  in  materia  di  analisi,  valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo
specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 891 a 893, della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e
nell'ottica  di  un  progressivo  efficientamento  del  processo   di
programmazione delle  risorse  finanziarie  e  degli  investimenti  a
supporto delle scelte allocative, e' istituito, a  decorrere  dal  1°
luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della
giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione  organica  ministeriale,
un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di
studio e  di  analisi  in  materia  di  valutazione  delle  politiche
pubbliche  e  revisione  della  spesa,  nonche'  per   coadiuvare   e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di  indirizzo
e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio. 
  5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4,  il  direttore
generale  si  avvale  delle  specifiche   professionalita'   indicate
all'articolo 7, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno  2019,  n.  100,  dei
delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai
processi di revisione della spesa nonche' di esperti  in  materia  di
analisi, valutazione delle  politiche  pubbliche  e  revisione  della
spesa anche attraverso  convenzioni  con  universita'  e  formazione,
mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  891,
della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  ripartite  a  favore  del
Ministero della giustizia, secondo le modalita' e nei limiti previsti
dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b)  con  riferimento
alla destinazione delle citate risorse per  assunzioni  di  personale
non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi
a  esperti  in  materia  di  analisi,  valutazione  delle   politiche
pubbliche  e  revisione  della  spesa,  nonche'  a  convenzioni   con
universita' e formazione. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere  dal
2024,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di
riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ((ad
apportare,  con  propri  decreti,  le))  occorrenti   variazioni   di
bilancio. 
  ((7-bis. Al fine di assicurare un piu' efficace  funzionamento  del
processo  esecutivo   attraverso   l'ampliamento   del   numero   dei
professionisti che provvedono alle operazioni  di  vendita  ai  sensi
degli articoli 534-bis e 591-bis  del  codice  di  procedura  civile,
nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  integrativi  o
correttivi del decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  il
giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni  di
vendita puo' nominare, senza obbligo  di  specifica  motivazione,  un
professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura  civile  di  un
altro  circondario  del  distretto  della   corte   di   appello   di
appartenenza.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
              «Art. 14. (Procedura straordinaria di reclutamento).  -
          1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento,
          anche in relazione al  rispetto  dei  tempi  del  PNRR,  il
          Ministero della giustizia richiede alla Commissione  RIPAM,
          che puo' avvalersi di Formez PA, di  avviare  procedure  di
          reclutamento per i profili di cui agli articoli  11,  comma
          1, e 13 mediante  concorso  pubblico  per  titoli  e  prova
          scritta,  in  deroga  all'articolo  35-quater  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Ferme  restando,  a
          parita' di requisiti, le riserve previste  dalla  legge  12
          marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento  militare,
          di cui al decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  i
          titoli  valutabili  ai  sensi  del  presente   comma,   con
          attribuzione dei  punteggi  fissi  indicati  nel  bando  di
          concorso, sono soltanto i seguenti: (91) 
              a)  votazione  relativa  al  solo  titolo   di   studio
          richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
          Ministero  della  giustizia  possono   prevedere   che   il
          punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
          titolo di studio in  questione  sia  stato  conseguito  non
          oltre  sette  anni  prima  del  termine   ultimo   per   la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento; 
              b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari
          attinenti al profilo messo a concorso, per i  soli  profili
          di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,  lettere
          a), c), e), g), h) e i); 
              c) eventuali abilitazioni professionali, per i  profili
          di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2,  lettere
          c), d), e), f) e h); 
              d) il positivo espletamento del  tirocinio  presso  gli
          uffici   giudiziari   ai   sensi   dell'articolo   73   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  per  il
          profilo di cui all'articolo 11; 
              e) il servizio prestato presso la Corte di  cassazione,
          la Procura generale presso la Corte di  cassazione  nonche'
          le  sezioni  specializzate  dei  tribunali  in  materia  di
          immigrazione,   protezione    internazionale    e    libera
          circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,   quali
          research  officers,   nell'ambito   del   Piano   operativo
          dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per  i
          profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma  2,
          lettera h). 
              (Omissis).» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35-quater,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  35-quater  (Procedimento  per  l'assunzione  del
          personale  non  dirigenziale).  -   1.   I   concorsi   per
          l'assunzione   del   personale   non   dirigenziale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
          quelli  indetti  dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
          esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
          prevedono: 
                a) l'espletamento di almeno una prova scritta,  anche
          a  contenuto  teorico-pratico,  e  di  una   prova   orale,
          comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno  una
          lingua straniera ai sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di
          esame sono  finalizzate  ad  accertare  il  possesso  delle
          competenze, intese come insieme delle  conoscenze  e  delle
          capacita'    logico-tecniche,    comportamentali    nonche'
          manageriali, per i profili che svolgono tali  compiti,  che
          devono essere specificate nel bando e definite  in  maniera
          coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle  abilita'
          residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma
          1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
          non specializzati, le  prove  di  esame  danno  particolare
          rilievo all'accertamento delle  capacita'  comportamentali,
          incluse quelle relazionali, e delle attitudini.  Il  numero
          delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
          e  correzione   devono   contemperare   l'ampiezza   e   la
          profondita' della valutazione delle competenze definite nel
          bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi  di
          svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
          comma 2; 
                b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali  e,
          facoltativamente, lo svolgimento in  videoconferenza  della
          prova orale, garantendo comunque  l'adozione  di  soluzioni
          tecniche    che    ne    assicurino     la     pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                c) che le prove di esame possano essere precedute  da
          forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
          e soggetti specializzati in  selezione  di  personale,  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,  e
          possano riguardare l'accertamento  delle  conoscenze  o  il
          possesso delle competenze di cui alla lettera a),  indicate
          nel bando; 
                d)  che  i  contenuti   di   ciascuna   prova   siano
          disciplinati  dalle  singole  amministrazioni  responsabili
          dello  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  presente
          articolo, le quali adottano  la  tipologia  selettiva  piu'
          conferente con la tipologia dei  posti  messi  a  concorso,
          prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
          oltre  alle  competenze,  siano  valutate   le   esperienze
          lavorative pregresse e pertinenti, anche presso  la  stessa
          amministrazione, ovvero le abilita' residue  nel  caso  dei
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  12
          marzo 1999, n.  68.  Le  predette  amministrazioni  possono
          prevedere  che  nella  predisposizione   delle   prove   le
          commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
          competenze  e  selezione  del  personale,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
                e) per i profili qualificati  dalle  amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                f)   che   i   titoli   e   l'eventuale    esperienza
          professionale,  inclusi  i  titoli  di  servizio,   possano
          concorrere, in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla
          formazione del punteggio finale. 
              2. Le procedure di reclutamento di cui al  comma  1  si
          svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
          l'efficienza, l'efficacia e la celerita'  di  espletamento,
          che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e  la
          tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
          di sistemi digitali diretti anche  a  realizzare  forme  di
          preselezione  ed  a   selezioni   decentrate,   anche   non
          contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
          scelta organizzativa dell'amministrazione  procedente,  nel
          rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
          lo svolgimento delle  prove  da  parte  dei  candidati  con
          disabilita' accertata ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,
          della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  con  disturbi
          specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
          ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni  non  contestuali  le
          amministrazioni  assicurano  comunque  la   trasparenza   e
          l'omogeneita'  delle  prove  somministrate   in   modo   da
          garantire il medesimo grado di  selettivita'  tra  tutti  i
          partecipanti. 
              3. Le commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma  1,
          lettera a), i bandi di concorso per i profili  non  apicali
          possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  28,  comma  1-ter,
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 28 (Accesso alla  qualifica  di  dirigente  della
          seconda fascia). - 1.-1-bis. (Omissis) 
              1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore  al  50
          per  cento   dei   posti   da   ricoprire,   destinata   al
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma  1,
          una quota non superiore al 30 per cento dei  posti  residui
          disponibili  sulla   base   delle   facolta'   assunzionali
          autorizzate   e'    riservata    da    ciascuna    pubblica
          amministrazione  al   personale   in   servizio   a   tempo
          indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti  a
          legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque
          anni  di  servizio  nell'area  o  categoria   apicale.   Il
          personale  di  cui  al  presente   comma   e'   selezionato
          attraverso  procedure  comparative  bandite  dalla   Scuola
          nazionale dell'amministrazione,  che  tengono  conto  della
          valutazione conseguita nell'attivita'  svolta,  dei  titoli
          professionali, di studio o  di  specializzazione  ulteriori
          rispetto a quelli previsti  per  l'accesso  alla  qualifica
          dirigenziale,  e  in  particolar  modo  del  possesso   del
          dottorato  di  ricerca,  nonche'  della   tipologia   degli
          incarichi  rivestiti  con  particolare  riguardo  a  quelli
          inerenti agli  incarichi  da  conferire  e  sono  volte  ad
          assicurare la valutazione  delle  capacita',  attitudini  e
          motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15  per
          cento e' altresi' riservata al personale di cui al  periodo
          precedente, in servizio a tempo  indeterminato,  che  abbia
          ricoperto o ricopra l'incarico di livello  dirigenziale  di
          cui all'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. A tal fine,  i  bandi  definiscono  gli
          ambiti di competenza da valutare e prevedono prove  scritte
          e orali di esclusivo carattere  esperienziale,  finalizzate
          alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
          e standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono  nominati
          membri  di   commissione   professionisti   esperti   nella
          valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
          enti di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.» 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo articolo 19, comma 6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  891  a
          893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025: 
                «1.-890. (Omissis) 
                891. In relazione a quanto previsto  dall'articolo  8
          del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  4
          novembre 2022, al fine di potenziare  le  competenze  delle
          amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi,
          valutazione delle politiche  pubbliche  e  revisione  della
          spesa,   nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire,  su  richiesta  delle  predette  amministrazioni
          interessate,  con  uno  o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno
          2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato: 
                  a) a partire dall'anno 2024, almeno  per  l'80  per
          cento, al finanziamento delle assunzioni di  personale  non
          dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area
          dei funzionari prevista dal Contratto collettivo  nazionale
          di  lavoro  2019-2021  -  Comparto  Funzioni  centrali,  in
          aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche'  nel
          rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125; con i  medesimi  decreti  di  cui  al
          primo   periodo   e'   autorizzata    l'assunzione    delle
          corrispondenti unita' di personale; 
                  b) per l'eventuale restante quota, al  conferimento
          di incarichi a esperti in materia di  analisi,  valutazione
          delle politiche pubbliche e revisione della spesa,  nonche'
          a convenzioni con universita' e formazione. 
                892. A valere sul fondo  di  cui  al  comma  891,  e'
          autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023,  di
          euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui  a
          decorrere dall'anno 2025  a  favore  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero. 
                893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,
          lettera a), per il solo  anno  2023,  i  Ministeri  possono
          utilizzare le risorse a  disposizione  anche  solo  per  le
          finalita' di cui alla lettera b)  del  medesimo  comma.  Ai
          fini   dell'attuazione   del   comma   891,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le occorrenti variazioni di bilancio. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  3,  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
          2019,   n.    100,    recante    Regolamento    concernente
          organizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro   della    giustizia,    nonche'    dell'organismo
          indipendente di valutazione della performance: 
              «Art. 7 (Gabinetto del Ministro).- 1.-2. (Omissis) 
              3. L'Ufficio di Gabinetto,  avvalendosi  di  specifiche
          professionalita', cura l'attivita' di coordinamento  tra  i
          diversi centri di responsabilita'  per  la  formazione  dei
          documenti di bilancio e per i rapporti con  gli  organi  di
          controllo e l'attivita'  connessa  alla  presentazione  dei
          principali documenti di finanza pubblica e della  legge  di
          bilancio,  nonche'  la  predisposizione,  in  raccordo  con
          l'Ufficio legislativo, delle  relazioni  tecniche  e  delle
          norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa
          dell'amministrazione. 
              (Omissis).» 
              - Il decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,
          Attuazione della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  recante
          «delega al Governo per l'efficienza del processo  civile  e
          per  la  revisione  della  disciplina  degli  strumenti  di
          risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti
          di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
          delle persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
          esecuzione forzata» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale  17
          ottobre 2022, n. 243, S.O.