((Art. 13 bis
Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni
centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia
1. Al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari e
di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi
straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le
assunzioni di personale gia' autorizzate a legislazione vigente, la
dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area
dei funzionari, del Ministero della giustizia e' aumentata di 1.947
unita'.
2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche
del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate
al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
presente decreto.))
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148. -
Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: «Art.
13. (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri) - 1.
Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la
riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di
organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del
Consiglio di Stato.» 1. Al fine di semplificare e
accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i
Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto fino al 30
giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi
decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.»