Art. 14
Amministrazione penitenziaria
1. A decorrere ((dal 1° settembre)) 2023, nelle more dell'adozione
del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli
accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera
dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, al
fine di riconoscere la specificita' delle funzioni in relazione alle
responsabilita' e peculiarita' connesse allo svolgimento
dell'incarico di direzione conferito, e' corrisposta un'indennita'
annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi,
determinata nelle seguenti misure:
a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per
minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di
funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro
13.565;
b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per
minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di
funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;
c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per
minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di
funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;
d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per
minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di
funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.
2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni
istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunita' e far fronte alla scopertura
degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei
limiti delle vigenti facolta' assunzionali, un contingente massimo di
sette unita' di personale dirigenziale non generale, area funzioni
centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento
delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto
direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita((, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39
del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020)).
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro
3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del
Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica
del personale dirigenziale penitenziario e' aumentata di trenta
unita' di dirigente penitenziario.
5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai
sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia e' autorizzato, nel
triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad
assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi gia' banditi, un corrispondente contingente
di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facolta'
assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla
normativa vigente.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
((nonche' per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8)) e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di
euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di
euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di
euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di
euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di
euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e
di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro
135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per
l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347
annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma
«Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei
relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale
dirigenziale penitenziario e' aumentata di 1 unita' di dirigente
generale penitenziario.
9. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 6,)) per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 8 e' autorizzata la spesa di euro
55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899
per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per
l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno
2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031,
euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere
dall'anno 2033.
10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 ((per
l'anno 2023)), per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329
annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma
«Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni
organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel
regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.
84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente
decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante
Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a
norma della legge 27 luglio 2005, n. 154:
«Art. 23 (Procedura di negoziazione). - 1.- 4.
(Omissis)
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo quadriennale
ed il relativo schema di decreto del Presidente della
Repubblica da adottare e lo sottopone al controllo di
competenza della Corte dei conti, prescindendo dal parere
del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
(Omissis).»
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 84 del 2015, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 13-bis.
- Per il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 13-bis.