Art. 14 
 
                    Amministrazione penitenziaria 
 
  1. A decorrere ((dal 1° settembre)) 2023, nelle more  dell'adozione
del decreto del Presidente  della  Repubblica  di  recepimento  degli
accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma  5,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n.  63,  al  personale  della  carriera
dirigenziale penitenziaria in servizio  nei  ruoli  del  Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  e  del   Dipartimento   per   la
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della  giustizia,  al
fine di riconoscere la specificita' delle funzioni in relazione  alle
responsabilita'   e   peculiarita'    connesse    allo    svolgimento
dell'incarico di direzione conferito,  e'  corrisposta  un'indennita'
annua lorda aggiuntiva rispetto agli  attuali  istituti  retributivi,
determinata nelle seguenti misure: 
    a)  dirigente  di  istituto  penitenziario  per  adulti   e   per
minorenni, dirigente  di  esecuzione  penale  esterna  con  posto  di
funzione di direzione di primo livello con incarico  superiore:  euro
13.565; 
    b)  dirigente  di  istituto  penitenziario  per  adulti   e   per
minorenni, dirigente  di  esecuzione  penale  esterna  con  posto  di
funzione di direzione di primo livello: euro 11.681; 
    c)  dirigente  di  istituto  penitenziario  per  adulti   e   per
minorenni, dirigente  di  esecuzione  penale  esterna  con  posto  di
funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174; 
    d)  dirigente  di  istituto  penitenziario  per  adulti   e   per
minorenni, dirigente  di  esecuzione  penale  esterna  con  posto  di
funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420. 
  2. Al fine di assicurare il regolare  espletamento  delle  funzioni
istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e  del  Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunita' e far fronte alla scopertura
degli organici nei ruoli di livello  dirigenziale  non  generale,  il
Ministero  della  giustizia   -   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio  2023-2025,  nei
limiti delle vigenti facolta' assunzionali, un contingente massimo di
sette unita' di personale dirigenziale non  generale,  area  funzioni
centrali, per la copertura dei posti  vacanti,  mediante  scorrimento
delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici   di   cui   al   decreto
direttoriale 5  maggio  2020  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria e di cui al decreto direttoriale  28  agosto  2020  del
Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita((,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.  39
del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020)). 
  3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per  l'anno  2023  e  di  euro
3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale  2023-2025  nell'ambito  del
Programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  Missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria,  la  dotazione  organica
del personale  dirigenziale  penitenziario  e'  aumentata  di  trenta
unita' di dirigente penitenziario. 
  5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata  ai
sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia e'  autorizzato,  nel
triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali  pubbliche  e  ad
assumere a tempo  indeterminato,  anche  mediante  scorrimento  delle
graduatorie dei concorsi gia' banditi, un corrispondente  contingente
di  personale  dirigenziale  in  aggiunta   alle   normali   facolta'
assunzionali  dell'amministrazione   penitenziaria   previste   dalla
normativa vigente. 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e  5
((nonche' per le spese di funzionamento derivanti dal  comma  8))  e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno  2023,  di
euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di
euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di
euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di
euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di
euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno  2033  e
di euro 3.465.347 annui a  decorrere  dall'anno  2034,  di  cui  euro
135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui  a  decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento. 
  7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per  519.442  euro  per
l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro  3.465.347
annui a decorrere dall'anno 2025, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  Programma
«Fondi di riserva e speciali» della  Missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  8.  Per  il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche  attribuzioni
demandate all'amministrazione penitenziaria ed il  potenziamento  dei
relativi servizi istituzionali, la dotazione organica  del  personale
dirigenziale penitenziario e' aumentata  di  1  unita'  di  dirigente
generale penitenziario. 
  9. ((Fermo restando quanto previsto dal comma 6,)) per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 8 e' autorizzata la spesa di  euro
55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno  2024,  euro  221.899
per l'anno 2025, euro 224.792  per  l'anno  2026,  euro  225.757  per
l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro  229.614  per  l'anno
2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro  233.472  per  l'anno  2031,
euro 236.365 per  l'anno  2032  e  euro  237.329  annui  a  decorrere
dall'anno 2033. 
  10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234  ((per
l'anno 2023)), per euro 220.935 per l'anno 2024 e  per  euro  237.329
annui a decorrere dall'anno 2025, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  Programma
«Fondi di riserva e speciali» della  Missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  11.  All'adeguamento  delle  tabelle   concernenti   le   dotazioni
organiche  di  personale  dirigenziale  penitenziario,  indicate  nel
regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,  n.
84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo  13  del  decreto-legge  11  novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  5,  del
          decreto  legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  recante
          Ordinamento della carriera  dirigenziale  penitenziaria,  a
          norma della legge 27 luglio 2005, n. 154: 
              «Art.  23  (Procedura  di  negoziazione).  -   1.-   4.
          (Omissis) 
              5. Il Consiglio dei  Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni  di
          cui al comma 3, approva l'ipotesi di  accordo  quadriennale
          ed il relativo  schema  di  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica da adottare  e  lo  sottopone  al  controllo  di
          competenza della Corte dei conti, prescindendo  dal  parere
          del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo  non  sia
          definito entro novanta giorni dall'inizio delle  procedure,
          il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al  Senato
          della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
          rispettivi regolamenti. 
              (Omissis).» 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 84 del 2015, si vedano i riferimenti  normativi
          all'articolo 13-bis. 
              - Per il testo dell'articolo 13, del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 13-bis.