Art. 15 
 
         Disposizioni in materia di accesso in magistratura 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «nei»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«almeno» e le parole «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti:
«prima dell'»; 
    b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito»  e'  inserita  la
seguente: «almeno»; 
    c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
      «1-ter. Con il decreto di cui al comma 1  sono  nominati  anche
componenti supplenti in misura pari a dieci  magistrati  che  abbiano
conseguito almeno la terza valutazione  di  professionalita',  a  tre
professori universitari  di  ruolo  titolari  di  insegnamenti  nelle
materie  oggetto  di  esame,  nominati  su  proposta  del   Consiglio
universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo  speciale
dei patrocinanti dinanzi alle  magistrature  superiori,  nominati  su
proposta del Consiglio nazionale forense. 
      1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine  la  prova
scritta sono piu' di duemila, la commissione e' integrata  nella  sua
composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero
di ventitre' magistrati, di sei professori universitari e di  quattro
avvocati, oltre il presidente.» 
    d) al comma 2, dopo le  parole:  «componenti  della  commissione»
sono inserite le seguenti: «o di supplenti»; 
    e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;» sono inserite
le seguenti: «nel definire i  criteri  per  la  valutazione  omogenea
degli elaborati scritti deve essere  dato  particolare  rilievo  alla
chiarezza espositiva, alla capacita' di sintesi e alla  capacita'  di
inquadramento teorico-sistematico.» e le parole  «i  criteri  per  la
valutazione delle prove orali»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «I
criteri per la valutazione delle prove orali»; 
    f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti»  sono  inserite
le seguenti: «, effettivi o supplenti,»; 
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il  presidente  forma
per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna,
secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.». 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «nove» e'  sostituita  dalla  seguente:
«otto»; 
    b) al comma 2, la parola: «dodici» e' sostituita dalla  seguente:
«dieci»; 
    c) al comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
presidente trasmette mensilmente al Ministro  della  giustizia  e  al
Consiglio superiore  della  magistratura  una  relazione  riassuntiva
((nella quale sono riportati il  numero))  delle  sedute  settimanali
tenute, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 3 e, in
caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonche' il numero dei
candidati esaminati, specificando se e' rispettata l'indicazione  del
comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»; 
    d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 ((risulti che
non sono state rispettate)) le indicazioni di cui ai commi 3 e 7,  il
presidente  ha  l'onere  di  apprestare  ogni  intervento  idoneo   a
garantirne il rispetto, anche provvedendo ai  sensi  del  comma  4  o
formando per ogni seduta tre sottocommissioni  ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui all'articolo 5, comma 6((,)) oppure, nel caso previsto
dall'articolo 5, comma 6-bis,  quattro  sottocommissioni.  In  questi
stessi casi, la commissione puo' essere integrata, con  le  modalita'
di cui all'articolo  5,  comma  1,  attingendo  ai  membri  supplenti
individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter((,))  che  non  siano
gia' stati nominati componenti della commissione. I membri  supplenti
sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.» 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 89.000 annui a decorrere dal  2023,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante Nuova disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge  25
          luglio 2005, n. 150: 
              «Art. 5 (Commissione di concorso). - 1. La  commissione
          del concorso per esami e' nominata, almeno quindici  giorni
          prima dell'inizio della  prova  scritta,  con  decreto  del
          Ministro della giustizia, adottato a  seguito  di  conforme
          delibera del Consiglio superiore della magistratura. 
              1-bis. La commissione del concorso e'  composta  da  un
          magistrato  il  quale  abbia  conseguito  almeno  la  sesta
          valutazione di professionalita', che la presiede, da  venti
          magistrati  che  abbiano   conseguito   almeno   la   terza
          valutazione  di  professionalita',  da  cinque   professori
          universitari  di  ruolo  titolari  di  insegnamenti   nelle
          materie  oggetto  di  esame,  nominati  su   proposta   del
          Consiglio  universitario  nazionale,  e  da  tre   avvocati
          iscritti all'albo speciale dei  patrocinanti  dinanzi  alle
          magistrature superiori, nominati su proposta del  Consiglio
          nazionale forense. Non possono essere  nominati  componenti
          della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed
          i professori universitari che  nei  dieci  anni  precedenti
          abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo,  attivita'  di
          docenza  nelle  scuole  di  preparazione  al  concorso  per
          magistrato ordinario. 
              1-ter. Con il decreto di cui al comma 1  sono  nominati
          anche  componenti  supplenti  in  misura   pari   a   dieci
          magistrati  che  abbiano   conseguito   almeno   la   terza
          valutazione   di   professionalita',   a   tre   professori
          universitari  di  ruolo  titolari  di  insegnamenti   nelle
          materie  oggetto  di  esame,  nominati  su   proposta   del
          Consiglio  universitario  nazionale,  e  a   due   avvocati
          iscritti all'albo speciale dei  patrocinanti  dinanzi  alle
          magistrature superiori, nominati su proposta del  Consiglio
          nazionale forense. 
              1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la
          prova scritta sono  piu'  di  duemila,  la  commissione  e'
          integrata  nella  sua   composizione   con   i   componenti
          supplenti,  fino  a  raggiungere  il  numero  di  ventitre'
          magistrati, di sei professori  universitari  e  di  quattro
          avvocati, oltre il presidente. 
              2. Nel caso in cui non  sia  possibile  raggiungere  il
          numero di componenti della commissione o di  supplenti,  il
          Consiglio superiore  della  magistratura  nomina  d'ufficio
          magistrati  che  non  hanno  prestato  il   loro   consenso
          all'esonero dalle funzioni. Non possono essere  nominati  i
          componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno
          degli ultimi tre concorsi. 
              3. Nella seduta di cui al sesto comma  dell'articolo  8
          del regio decreto 15 ottobre 1925, n.  1860,  e  successive
          modificazioni, la commissione definisce i  criteri  per  la
          valutazione omogenea degli elaborati scritti; nel  definire
          i criteri  per  la  valutazione  omogenea  degli  elaborati
          scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza
          espositiva, alla capacita' di sintesi e alla  capacita'  di
          inquadramento  teorico-sistematico.  I   criteri   per   la
          valutazione  delle  prove   orali   sono   definiti   prima
          dell'inizio delle stesse. Alle sedute  per  la  definizione
          dei suddetti criteri devono partecipare tutti i  componenti
          della  commissione,  salvi  i  casi  di  forza  maggiore  e
          legittimo impedimento, la cui  valutazione  e'  rimessa  al
          Consiglio superiore della magistratura. In caso di  mancata
          partecipazione, senza adeguata giustificazione,  a  una  di
          tali  sedute  o  comunque  a  due  sedute  di  seguito,  il
          Consiglio  superiore  puo'   deliberare   la   revoca   del
          componente e la sua sostituzione con le modalita'  previste
          dal comma 1. 
              4.  Il  presidente  della  commissione  e   gli   altri
          componenti, effettivi o supplenti, possono essere  nominati
          anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni  ed
          i professori universitari a riposo da non  piu'  di  cinque
          anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano  in
          possesso dei requisiti per la nomina. 
              5. In caso di  assenza  o  impedimento  del  presidente
          della commissione, le relative  funzioni  sono  svolte  dal
          magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente  in
          ciascuna seduta. 
              6. Se i candidati che hanno portato a termine la  prova
          scritta sono piu' di trecento,  il  presidente,  dopo  aver
          provveduto alla valutazione di almeno  venti  candidati  in
          seduta  plenaria  con  la   partecipazione   di   tutti   i
          componenti, forma per ogni seduta due  sottocommissioni,  a
          ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
          meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni  sono
          rispettivamente presiedute dal presidente e dal  magistrato
          piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso  di
          assenza  o  impedimento,  dai   magistrati   piu'   anziani
          presenti,  e  assistite  ciascuna  da  un  segretario.   La
          commissione  delibera  su   ogni   oggetto   eccedente   la
          competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
          elaborati  scritti   il   presidente   suddivide   ciascuna
          sottocommissione  in  tre  collegi,  composti  ciascuno  di
          almeno tre componenti,  presieduti  dal  presidente  o  dal
          magistrato piu'  anziano.  In  caso  di  parita'  di  voti,
          prevale quello di  chi  presiede.  Ciascun  collegio  della
          medesima sottocommissione  esamina  gli  elaborati  di  una
          delle materie oggetto della  prova  relativamente  ad  ogni
          candidato. 
              6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il  presidente
          forma per ogni  seduta  tre  sottocommissioni,  a  ciascuna
          delle quali assegna, secondo criteri  obiettivi,  un  terzo
          dei candidati da esaminare. 
              7.  Ai  collegi  ed  a  ciascuna  sottocommissione   si
          applicano, per quanto  non  diversamente  disciplinato,  le
          disposizioni  dettate  per   le   sottocommissioni   e   la
          commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15
          ottobre 1925,  n.  1860,  e  successive  modificazioni.  La
          commissione o le sottocommissioni, se istituite,  procedono
          all'esame  orale  dei  candidati  e  all'attribuzione   del
          punteggio finale,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni degli articoli 14, 15 e 16  del  citato  regio
          decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni. 
              8.   L'esonero    dalle    funzioni    giudiziarie    o
          giurisdizionali, deliberato dal Consiglio  superiore  della
          magistratura contestualmente alla nomina a componente della
          commissione, ha effetto  dall'insediamento  del  magistrato
          sino  alla  formazione   della   graduatoria   finale   dei
          candidati. 
              [9. Nel caso in cui non sia  possibile  raggiungere  il
          numero di componenti stabilito dal comma  1,  il  Consiglio
          superiore  della  magistratura  nomina   componenti   della
          commissione magistrati  che  non  hanno  prestato  il  loro
          consenso   all'esonero   dalle   funzioni   giudiziarie   o
          giurisdizionali.] 
              10. Le attivita'  di  segreteria  della  commissione  e
          delle  sottocommissioni  sono   esercitate   da   personale
          amministrativo di area C in servizio  presso  il  Ministero
          della giustizia, come  definita  dal  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  del  comparto   Ministeri   per   il
          quadriennio 1998-2001, stipulato il  16  febbraio  1999,  e
          sono coordinate dal  titolare  dell'ufficio  del  Ministero
          della giustizia competente per il concorso. » 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6,  del  citato
          decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160: 
              «Art. 6 (Disciplina dei lavori della commissione). - 1.
          La commissione esaminatrice, durante la  valutazione  degli
          elaborati scritti e durante  le  prove  orali,  articola  i
          propri lavori in modo da formare la  graduatoria  entro  il
          termine  di  otto  mesi  a  decorrere  dal   primo   giorno
          successivo  a  quello  di  espletamento  dell'ultima  prova
          scritta. 
              2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in  modo
          da  consentire  l'inizio  del  tirocinio   dei   magistrati
          ordinari entro dieci mesi dalla data di  conclusione  delle
          prove scritte del relativo concorso. 
              3.  I  lavori  della  commissione  sono  articolati  in
          ragione di un numero minimo di dieci  sedute  a  settimana,
          delle quali  cinque  antimeridiane  e  cinque  pomeridiane,
          salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa. 
              4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato  con
          maggiore anzianita' di servizio presente  possono  in  ogni
          caso  disporre  la  convocazione  di  sedute  supplementari
          qualora cio' risulti necessario per assicurare il  rispetto
          delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7. 
              5. Il  presidente  e  i  componenti  della  commissione
          esaminatrice fruiscono del congedo  ordinario  nel  periodo
          compreso tra la pubblicazione  dei  risultati  delle  prove
          scritte e l'inizio delle prove orali.  L'eventuale  residuo
          periodo di congedo ordinario e'  goduto  al  termine  della
          procedura concorsuale. 
              6. 
              7.  Per   ciascun   mese   le   commissioni   esaminano
          complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati
          od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati. 
              8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei  termini  di
          cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la  revoca
          della  nomina  del  presidente  da  parte   del   Consiglio
          superiore  della  magistratura.  Il  presidente   trasmette
          mensilmente al Ministro  della  giustizia  e  al  Consiglio
          superiore  della  magistratura  una  relazione  riassuntiva
          contenente  il  numero  delle  sedute  settimanali  tenute,
          specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 3  e,
          in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto,  nonche'
          il numero  dei  candidati  esaminati,  specificando  se  e'
          rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso  negativo,
          le ragioni del mancato rispetto. 
              8-bis. Qualora dalla relazione di cui al  comma  8  non
          risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e  7,
          il presidente ha  l'onere  di  apprestare  ogni  intervento
          idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi
          del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni
          ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5,  comma  6
          oppure, nel caso previsto  dall'articolo  5,  comma  6-bis,
          quattro  sottocommissioni.  In  questi  stessi   casi,   la
          commissione puo' essere integrata, con le modalita' di  cui
          all'articolo 5, comma 1,  attingendo  ai  membri  supplenti
          individuati a sensi all'articolo 5,  comma  1-ter  che  non
          siano gia' stati nominati componenti della  commissione.  I
          membri supplenti sono informati dal presidente dei  criteri
          di valutazione adottati. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono determinate  le  indennita'  spettanti  ai  professori
          universitari componenti della commissione.»