Art. 15
Disposizioni in materia di accesso in magistratura
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «nei» e' sostituita dalla seguente:
«almeno» e le parole «antecedenti l'» sono sostituite dalle seguenti:
«prima dell'»;
b) al comma 1-bis, dopo la parola: «conseguito» e' inserita la
seguente: «almeno»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche
componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano
conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', a tre
professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle
materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio
universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale
dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su
proposta del Consiglio nazionale forense.
1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono piu' di duemila, la commissione e' integrata nella sua
composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero
di ventitre' magistrati, di sei professori universitari e di quattro
avvocati, oltre il presidente.»
d) al comma 2, dopo le parole: «componenti della commissione»
sono inserite le seguenti: «o di supplenti»;
e) al comma 3, dopo le parole: «elaborati scritti;» sono inserite
le seguenti: «nel definire i criteri per la valutazione omogenea
degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla
chiarezza espositiva, alla capacita' di sintesi e alla capacita' di
inquadramento teorico-sistematico.» e le parole «i criteri per la
valutazione delle prove orali» sono sostituite dalle seguenti «I
criteri per la valutazione delle prove orali»;
f) al comma 4, dopo le parole: «altri componenti» sono inserite
le seguenti: «, effettivi o supplenti,»;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma
per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna,
secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente:
«otto»;
b) al comma 2, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente:
«dieci»;
c) al comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al
Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva
((nella quale sono riportati il numero)) delle sedute settimanali
tenute, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 3 e, in
caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonche' il numero dei
candidati esaminati, specificando se e' rispettata l'indicazione del
comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.»;
d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 ((risulti che
non sono state rispettate)) le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il
presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a
garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o
formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 5, comma 6((,)) oppure, nel caso previsto
dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi
stessi casi, la commissione puo' essere integrata, con le modalita'
di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti
individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter((,)) che non siano
gia' stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti
sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.»
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150:
«Art. 5 (Commissione di concorso). - 1. La commissione
del concorso per esami e' nominata, almeno quindici giorni
prima dell'inizio della prova scritta, con decreto del
Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme
delibera del Consiglio superiore della magistratura.
1-bis. La commissione del concorso e' composta da un
magistrato il quale abbia conseguito almeno la sesta
valutazione di professionalita', che la presiede, da venti
magistrati che abbiano conseguito almeno la terza
valutazione di professionalita', da cinque professori
universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle
materie oggetto di esame, nominati su proposta del
Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio
nazionale forense. Non possono essere nominati componenti
della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed
i professori universitari che nei dieci anni precedenti
abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di
docenza nelle scuole di preparazione al concorso per
magistrato ordinario.
1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati
anche componenti supplenti in misura pari a dieci
magistrati che abbiano conseguito almeno la terza
valutazione di professionalita', a tre professori
universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle
materie oggetto di esame, nominati su proposta del
Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio
nazionale forense.
1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la
prova scritta sono piu' di duemila, la commissione e'
integrata nella sua composizione con i componenti
supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitre'
magistrati, di sei professori universitari e di quattro
avvocati, oltre il presidente.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti della commissione o di supplenti, il
Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio
magistrati che non hanno prestato il loro consenso
all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i
componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno
degli ultimi tre concorsi.
3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive
modificazioni, la commissione definisce i criteri per la
valutazione omogenea degli elaborati scritti; nel definire
i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati
scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza
espositiva, alla capacita' di sintesi e alla capacita' di
inquadramento teorico-sistematico. I criteri per la
valutazione delle prove orali sono definiti prima
dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione
dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti
della commissione, salvi i casi di forza maggiore e
legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al
Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata
partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di
tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il
Consiglio superiore puo' deliberare la revoca del
componente e la sua sostituzione con le modalita' previste
dal comma 1.
4. Il presidente della commissione e gli altri
componenti, effettivi o supplenti, possono essere nominati
anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni ed
i professori universitari a riposo da non piu' di cinque
anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in
possesso dei requisiti per la nomina.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente
della commissione, le relative funzioni sono svolte dal
magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in
ciascuna seduta.
6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver
provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in
seduta plenaria con la partecipazione di tutti i
componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a
ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la
meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono
rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato
piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani
presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la
competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli
elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di
almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal
magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti,
prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della
medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni
candidato.
6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente
forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna
delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo
dei candidati da esaminare.
7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le
disposizioni dettate per le sottocommissioni e la
commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La
commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono
all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del
punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio
decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della
magistratura contestualmente alla nomina a componente della
commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato
sino alla formazione della graduatoria finale dei
candidati.
[9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il
numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio
superiore della magistratura nomina componenti della
commissione magistrati che non hanno prestato il loro
consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali.]
10. Le attivita' di segreteria della commissione e
delle sottocommissioni sono esercitate da personale
amministrativo di area C in servizio presso il Ministero
della giustizia, come definita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il
quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e
sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero
della giustizia competente per il concorso. »
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160:
«Art. 6 (Disciplina dei lavori della commissione). - 1.
La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli
elaborati scritti e durante le prove orali, articola i
propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il
termine di otto mesi a decorrere dal primo giorno
successivo a quello di espletamento dell'ultima prova
scritta.
2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo
da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati
ordinari entro dieci mesi dalla data di conclusione delle
prove scritte del relativo concorso.
3. I lavori della commissione sono articolati in
ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana,
delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane,
salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con
maggiore anzianita' di servizio presente possono in ogni
caso disporre la convocazione di sedute supplementari
qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto
delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
5. Il presidente e i componenti della commissione
esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo
compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove
scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo
periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della
procedura concorsuale.
6.
7. Per ciascun mese le commissioni esaminano
complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati
od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di
cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca
della nomina del presidente da parte del Consiglio
superiore della magistratura. Il presidente trasmette
mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio
superiore della magistratura una relazione riassuntiva
contenente il numero delle sedute settimanali tenute,
specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 3 e,
in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonche'
il numero dei candidati esaminati, specificando se e'
rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo,
le ragioni del mancato rispetto.
8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 non
risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7,
il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento
idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi
del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6
oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis,
quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la
commissione puo' essere integrata, con le modalita' di cui
all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti
individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter che non
siano gia' stati nominati componenti della commissione. I
membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri
di valutazione adottati.
9. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinate le indennita' spettanti ai professori
universitari componenti della commissione.»