((Art. 15 bis 
 
            Disposizioni riguardanti i magistrati onorari 
 
  1. All'articolo 50, comma 1, lettera  f),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «e  ai  magistrati  onorari  del  contingente   ad
esaurimento  confermati  ai  sensi  dell'articolo  29   del   decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116». 
  2. I magistrati onorari del contingente ad  esaurimento  confermati
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017,  n.
116,  che  hanno  optato  per  il  regime  esclusivo  sono   iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del
contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo  29  del
decreto legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  che  esercitano  le
funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione  alla
Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  forense   mantengono
l'iscrizione presso la medesima Cassa. 
  4. Le modalita' di applicazione del comma 3 sono  disciplinate  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa  nazionale
di previdenza e assistenza forense. 
  5. I magistrati onorari del contingente ad  esaurimento  confermati
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017,  n.
116, che esercitano le funzioni in via non  esclusiva  sono  iscritti
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. 
  6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui  al  comma  5  e'
stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e
di due terzi a carico del Ministero della giustizia. 
  7. Per i magistrati onorari confermati che  non  hanno  optato  per
l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono  pubblici  dipendenti
restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  gia'  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 50,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, recante Approvazione del testo unico delle  imposte
          sui redditi, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di   lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
                a) i compensi percepiti, entro i  limiti  dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
                b) le indennita' e i compensi percepiti a  carico  di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; 
                c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
          di studio o di assegno,  premio  o  sussidio  per  fini  di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
                c-bis) le somme e i valori  in  genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di lavoro dipendente  di  cui  all'articolo  46,  comma  1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o professione di cui all'articolo  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente; 
                d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli  artt.
          24, 33, lettera a), e 34 della legge  20  maggio  1985,  n.
          222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua  di  cui
          all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,  n.
          343; 
                e) i compensi per  l'attivita'  libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui all'articolo 6,  comma  5,del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,  n.
          662; 
                f) le indennita', i gettoni di presenza e  gli  altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'articolo 49, comma 1,  e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo  Stato  e
          ai  magistrati  onorari  del  contingente  ad   esaurimento
          confermati  ai   sensi   dell'articolo   29   del   decreto
          legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 
                g) le indennita' di cui all'art.  1  della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli artt. 114e 135  della  Costituzione  e
          alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'  i  conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica; 
                h)  le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a   tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazione  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
                h-bis)  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui   al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124  e  al  decreto
          legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  comunque  erogate,
          nonche'  quelle  derivanti   dai   prodotti   pensionistici
          individuali paneuropei (PEPP) di cui  al  regolamento  (UE)
          2019/1238; 
                i) gli altri assegni periodici, comunque  denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c)  e  d)
          del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41; 
                l) i compensi percepiti  dai  soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  29,  del  decreto
          legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  recante   Riforma
          organica della magistratura onoraria e  altre  disposizioni
          sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina   transitoria
          relativa ai magistrati onorari in servizio, a  norma  della
          legge 28 aprile 2016, n. 57: 
              «Art. 29 (Contingente  ad  esaurimento  dei  magistrati
          onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio
          alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
          essere  confermati  a  domanda  sino  al   compimento   del
          settantesimo anno di eta'. 
              2. I  magistrati  onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  che  non  accedano
          alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata  presentazione
          della domanda, quanto  in  quella  di  mancato  superamento
          della  procedura  valutativa  di  cui  al  comma  3,  hanno
          diritto, salva la facolta'  di  rifiuto,  ad  un'indennita'
          pari,  rispettivamente,  ad  euro  2.500  al  lordo   delle
          ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  nel  corso
          del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per
          almeno ottanta giornate, e ad euro  1.500  al  lordo  delle
          ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
          corso del  quale  il  magistrato  sia  stato  impegnato  in
          udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
          complessivo  procapite  di  euro  50.000  al  lordo   delle
          ritenute  fiscali.  Il  servizio   prestato   per   periodi
          superiori a sei mesi, ai fini del  calcolo  dell'indennita'
          dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
          anno. La percezione dell'indennita'  comporta  rinuncia  ad
          ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia  natura  conseguente
          al rapporto onorario cessato. 
              3. Ai fini  della  conferma  di  cui  al  comma  1,  il
          Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
          ad indire tre distinte procedure valutative da  tenere  con
          cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse  riguardano  i
          magistrati onorari in servizio  che  rispettivamente,  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  abbiano
          maturato: 
                a) oltre 16 anni di servizio; 
                b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; 
                c) meno di 12 anni di servizio. 
              4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono
          in un colloquio orale, della durata massima di  30  minuti,
          relativo ad un caso pratico  vertente  sul  diritto  civile
          sostanziale  e  processuale  ovvero  sul   diritto   penale
          sostanziale e processuale, in base  al  settore  in  cui  i
          candidati hanno esercitato, in  via  esclusiva  o  comunque
          prevalente,  le  funzioni  giurisdizionali   onorarie.   Le
          procedure valutative si svolgono su base circondariale.  La
          commissione di valutazione e' composta dal  presidente  del
          tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che  abbia
          conseguito    almeno    la    seconda    valutazione     di
          professionalita' designato dal consiglio giudiziario  e  da
          un avvocato iscritto  all'albo  speciale  dei  patrocinanti
          dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
          dell'ordine.  Le  funzioni  di   segretario   di   ciascuna
          commissione sono esercitate da personale amministrativo  in
          servizio presso l'amministrazione della giustizia,  purche'
          in possesso di qualifica  professionale  per  la  quale  e'
          richiesta almeno la  laurea  triennale.  I  segretari  sono
          designati dal presidente della corte d'appello  nell'ambito
          del  cui  distretto  insistono  i   circondari   ove   sono
          costituite le commissioni e individuati  tra  il  personale
          che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
          domande di conferma superano il numero di novantanove  sono
          costituite piu' commissioni di valutazione, in  proporzione
          al numero dei candidati, in modo tale che ogni  commissione
          possa  esaminare  almeno  cinquanta  candidati.  Le  misure
          organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
          valutative sono determinate con decreto del Ministro  della
          giustizia,   sentito   il   Consiglio    superiore    della
          magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione. Con  tale
          decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini  di
          presentazione delle domande,  alla  data  di  inizio  delle
          procedure, alle modalita' di sorteggio  per  l'espletamento
          del colloquio  orale,  alla  pubblicita'  delle  sedute  di
          esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi  di  esame,
          nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
          e protezione dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19.  Ai
          componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
          un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
          durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato. 
              5.  La  domanda  di   partecipazione   alle   procedure
          valutative di cui al comma  3  comporta  rinuncia  ad  ogni
          ulteriore pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al
          rapporto   onorario    pregresso,    salvo    il    diritto
          all'indennita' di  cui  al  comma  2  in  caso  di  mancata
          conferma. 
              6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di
          trenta  giorni   dalla   comunicazione   dell'esito   della
          procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare  per
          il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie. In  tale
          ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto  un
          compenso parametrato  allo  stipendio  e  alla  tredicesima
          mensilita', spettanti alla data del  31  dicembre  2021  al
          personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
          economica F3, F2 e F1, in  funzione,  rispettivamente,  del
          numero di anni di servizio maturati di cui al comma  2,  in
          applicazione del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
          relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con
          esclusione degli incrementi  previsti  per  tali  voci  dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  successivi  al
          triennio 2019-2021. E'  inoltre  corrisposta  un'indennita'
          giudiziaria in misura pari  al  doppio  dell'indennita'  di
          amministrazione  spettante  al   personale   amministrativo
          giudiziario di cui al periodo precedente e non sono  dovute
          le  voci  retributive   accessorie   connesse   al   lavoro
          straordinario  e  quelle  alimentate  dalle   risorse   che
          confluiscono nel fondo risorse decentrate.  Il  trattamento
          economico di cui al presente comma non e' cumulabile con  i
          redditi di pensione e da lavoro autonomo e  dipendente.  Ai
          magistrati onorari confermati che optano per il  regime  di
          esclusivita' delle funzioni onorarie non  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3,  del  presente
          decreto  e  si  applica  l'articolo   16   dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12. 
              7. Ai magistrati onorari confermati che non  esercitano
          l'opzione di cui al comma  6  e'  corrisposto  un  compenso
          parametrato allo stipendio e alla  tredicesima  mensilita',
          spettanti alla data  del  31  dicembre  2021  al  personale
          amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica
          F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente,  del  numero  di
          anni  di  servizio  maturati  di  cui  al   comma   2,   in
          applicazione del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
          richiamato al comma  6,  con  esclusione  degli  incrementi
          previsti per tali voci dai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro successivi  al  triennio  2019-2021.  E'  inoltre
          corrisposta  un'indennita'  giudiziaria  in   misura   pari
          all'indennita' di amministrazione  spettante  al  personale
          amministrativo giudiziario di cui al periodo  precedente  e
          non sono dovute le voci retributive accessorie connesse  al
          lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse  che
          confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  1,
          comma 3, del presente decreto,  con  esclusivo  riferimento
          allo svolgimento dell'incarico in  modo  da  assicurare  il
          contestuale espletamento di ulteriori attivita'  lavorative
          o professionali. 
              8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono pasto
          nella misura spettante  al  personale  dell'amministrazione
          giudiziaria, per ogni  udienza  che  si  protragga  per  un
          numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica
          attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario. 
              9. I  magistrati  onorari  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
          qualora  non  presentino  domanda  di  partecipazione  alla
          procedura valutativa di cui al comma 3.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, recante  Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare: 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. (Omissis) 
              26. A decorrere dal  1°  gennaio  1996  ,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  53,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi   e
          incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli 60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  salva  la  deroga  prevista  dall'articolo  23-bis  del
          presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
          parziale,  dall'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
          e dall'articolo 1, commi  57  e  seguenti  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662.   Restano   ferme   altresi'   le
          disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1,  273,  274,
          508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
          297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge  23  dicembre
          1992, n. 498, all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.   412,   ed   ogni   altra   successiva
          modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 
              1-bis.  Non  possono  essere  conferiti  incarichi   di
          direzione di strutture deputate alla gestione del personale
          a soggetti che rivestano o abbiano rivestito  negli  ultimi
          due anni cariche in partiti politici  o  in  organizzazioni
          sindacali  o  che  abbiano  avuto  negli  ultimi  due  anni
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri
          di  ufficio,  che  non  siano  espressamente   previsti   o
          disciplinati da legge o altre fonti normative,  o  che  non
          siano espressamente autorizzati. 
              3.  Ai  fini  previsti  dal  comma  2,   con   appositi
          regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi  consentiti  e  quelli  vietati   ai   magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli avvocati e procuratori dello Stato,  sentiti,  per  le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
              3-bis. Ai fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 
              4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3  non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative. 
              5. In ogni caso, il conferimento  operato  direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',   sia   di   diritto   che   di    fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione   o   situazioni   di   conflitto,    anche
          potenziale, di  interessi,  che  pregiudichino  l'esercizio
          imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
          all'articolo  1,  comma   2,   compresi   quelli   di   cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali.  Sono  nulli   tutti   gli   atti   e
          provvedimenti   comunque   denominati,   regolamentari    e
          amministrativi,   adottati   dalle    amministrazioni    di
          appartenenza  in  contrasto  con  il  presente  comma.  Gli
          incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono  tutti
          gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei  compiti
          e doveri  di  ufficio,  per  i  quali  e'  previsto,  sotto
          qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e  le
          prestazioni derivanti: 
                a)  dalla   collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di   invenzioni
          industriali; 
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                d) da incarichi per i quali e'  corrisposto  solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                e) da incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                f)  da  incarichi  conferiti   dalle   organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita; 
                f-bis)  da  attivita'  di   formazione   diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti che non  siano  stati  conferiti  o  previamente
          autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini
          dell'autorizzazione,       l'amministrazione       verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto  di  interessi.  Con  riferimento  ai  professori
          universitari a tempo pieno, gli  statuti  o  i  regolamenti
          degli atenei disciplinano i criteri e le procedure  per  il
          rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
          decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
          gravi  sanzioni  e  ferma   restando   la   responsabilita'
          disciplinare,  il  compenso  dovuto  per   le   prestazioni
          eventualmente  svolte   deve   essere   versato,   a   cura
          dell'erogante o, in  difetto,  del  percettore,  nel  conto
          dell'entrata   del   bilancio    dell'amministrazione    di
          appartenenza  del  dipendente  per  essere   destinato   ad
          incremento  del  fondo  di   produttivita'   o   di   fondi
          equivalenti. 
              7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
          del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce
          ipotesi   di   responsabilita'   erariale   soggetta   alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
              8. Le pubbliche amministrazioni non  possono  conferire
          incarichi retribuiti a dipendenti di altre  amministrazioni
          pubbliche     senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei  predetti
          incarichi, senza la previa autorizzazione,  costituisce  in
          ogni  caso  infrazione  disciplinare  per  il   funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo di diritto.  In  tal  caso  l'importo  previsto  come
          corrispettivo  dell'incarico,  ove  gravi   su   fondi   in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito   all'amministrazione   di   appartenenza    del
          dipendente ad incremento del fondo di  produttivita'  o  di
          fondi equivalenti. 
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono  conferire  incarichi   retribuiti   a   dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica
          l'insussistenza  di  situazioni,   anche   potenziali,   di
          conflitto di interessi. In caso di inosservanza si  applica
          la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
          28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
          integrazioni.   All'accertamento   delle    violazioni    e
          all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero  delle
          finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,  secondo  le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
          sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 
              10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,  deve
          essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del
          dipendente dai soggetti pubblici o privati,  che  intendono
          conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta  dal
          dipendente interessato. L'amministrazione  di  appartenenza
          deve pronunciarsi sulla richiesta di  autorizzazione  entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta  stessa.  Per
          il  personale   che   presta   comunque   servizio   presso
          amministrazioni   pubbliche   diverse    da    quelle    di
          appartenenza, l'autorizzazione  e'  subordinata  all'intesa
          tra le due amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per
          provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza  di  45
          giorni e  si  prescinde  dall'intesa  se  l'amministrazione
          presso la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non  si
          pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione  della  richiesta
          di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
          Decorso il termine  per  provvedere,  l'autorizzazione,  se
          richiesta per incarichi da  conferirsi  da  amministrazioni
          pubbliche, si intende accordata; in  ogni  altro  caso,  si
          intende definitivamente negata. 
              11. Entro quindici giorni dall'erogazione del  compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
              12. Le amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto. 
              13. Le amministrazioni di appartenenza  sono  tenute  a
          comunicare tempestivamente al Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  in  via  telematica,  per  ciascuno  dei  propri
          dipendenti e distintamente per ogni  incarico  conferito  o
          autorizzato,  i  compensi  da  esse  erogati  o  della  cui
          erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
          al comma 11. 
              14. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  delle
          norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127,  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  a
          comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in  via
          telematica  ,  tempestivamente  e  comunque   nei   termini
          previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  i
          dati di cui agli articoli 15  e  18  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli  incarichi
          conferiti   o   autorizzati   a   qualsiasi   titolo.    Le
          amministrazioni rendono noti,  mediante  inserimento  nelle
          proprie  banche  dati  accessibili  al  pubblico  per   via
          telematica, gli elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
          l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico  nonche'
          l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
          situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
          informazioni relative a consulenze e  incarichi  comunicate
          dalle  amministrazioni  al  Dipartimento   della   funzione
          pubblica, nonche' le informazioni pubblicate  dalle  stesse
          nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via
          telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
          pubblicate  in   tabelle   riassuntive   rese   liberamente
          scaricabili in un  formato  digitale  standard  aperto  che
          consenta  di  analizzare  e  rielaborare,  anche   a   fini
          statistici, i dati informatici. Entro  il  31  dicembre  di
          ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica
          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il
          Dipartimento della funzione pubblica trasmette  alla  Corte
          dei conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso
          di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto  l'elenco
          dei collaboratori esterni e dei  soggetti  cui  sono  stati
          affidati incarichi di consulenza. 
              15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti  di
          cui ai commi  da  11  a  14  non  possono  conferire  nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma 9 che omettono le comunicazioni di cui  al  comma  11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 
              16. Il Dipartimento della funzione pubblica,  entro  il
          31 dicembre di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento  sui
          dati raccolti, adotta le relative misure di  pubblicita'  e
          trasparenza e formula proposte per  il  contenimento  della
          spesa per gli incarichi  e  per  la  razionalizzazione  dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
              16-bis. La Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   puo'   disporre
          verifiche del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo e dell'articolo 1,  commi  56  e  seguenti,  della
          legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   per   il   tramite
          dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica.  A  tale  fine
          quest'ultimo opera d'intesa  con  i  Servizi  ispettivi  di
          finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato. 
              16-ter. I dipendenti che,  negli  ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.»