((Art. 15 bis
Disposizioni riguardanti i magistrati onorari
1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e ai magistrati onorari del contingente ad
esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116».
2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del
contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le
funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono
l'iscrizione presso la medesima Cassa.
4. Le modalita' di applicazione del comma 3 sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense.
5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 e'
stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e
di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per
l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti
restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia' rilasciate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi, come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt.
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato e
ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli artt. 114e 135 della Costituzione e
alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate,
nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57:
«Art. 29 (Contingente ad esaurimento dei magistrati
onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere confermati a domanda sino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non accedano
alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione
della domanda, quanto in quella di mancato superamento
della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno
diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita'
pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso
del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
corso del quale il magistrato sia stato impegnato in
udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle
ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi
superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad
ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i
magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono
in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti,
relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile
sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale
sostanziale e processuale, in base al settore in cui i
candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale. La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del
tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia
conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da
un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo in
servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche'
in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono
designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito
del cui distretto insistono i circondari ove sono
costituite le commissioni e individuati tra il personale
che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
domande di conferma superano il numero di novantanove sono
costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione
al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure
organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
valutative sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale
decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di
presentazione delle domande, alla data di inizio delle
procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai
componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure
valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata
conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della
procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per
il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie. In tale
ipotesi ai magistrati onorari confermati e' corrisposto un
compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima
mensilita', spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al
personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione
economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del
numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto o funzioni centrali, con
esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai
contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al
triennio 2019-2021. E' inoltre corrisposta un'indennita'
giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennita' di
amministrazione spettante al personale amministrativo
giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute
le voci retributive accessorie connesse al lavoro
straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento
economico di cui al presente comma non e' cumulabile con i
redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai
magistrati onorari confermati che optano per il regime di
esclusivita' delle funzioni onorarie non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano
l'opzione di cui al comma 6 e' corrisposto un compenso
parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilita',
spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale
amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica
F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di
anni di servizio maturati di cui al comma 2, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
richiamato al comma 6, con esclusione degli incrementi
previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali
di lavoro successivi al triennio 2019-2021. E' inoltre
corrisposta un'indennita' giudiziaria in misura pari
all'indennita' di amministrazione spettante al personale
amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e
non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al
lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che
confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento
allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il
contestuale espletamento di ulteriori attivita' lavorative
o professionali.
8. Ai magistrati onorari e' riconosciuto il buono pasto
nella misura spettante al personale dell'amministrazione
giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un
numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica
attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.
9. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
qualora non presentino domanda di partecipazione alla
procedura valutativa di cui al comma 3.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare:
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. (Omissis)
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 53, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.»