Art. 16
Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura
1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio
2006, n. 26, ((le parole: «e' a carico dalla Scuola» sono sostituite
dalle seguenti: «e' a carico della Scuola e,)) in attesa di specifica
disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito da
un'indennita' di funzione in quota fissa, da corrispondersi
mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente,
all'esito del processo di valutazione della performance individuale,
da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori
attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri,
le misure nonche' le modalita' di erogazione della predetta
indennita', nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla
legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio
dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel
bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del
Ministero della giustizia e' proporzionalmente ridotto in relazione
al numero di unita' di personale ((assegnate alla Scuola))».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 269.355 ((annui a decorrere dall'anno
2023,)) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di
riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali
del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto
Ministero e' istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o
piu' decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante
corrispondente ((riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante
Istituzione della Scuola superiore della magistratura,
nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione
degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Scuola superiore della magistratura).- 1. - 6.
(Omissis)
7. Il trattamento economico accessorio del personale
del Ministero della giustizia e di quello comandato e' a
carico della Scuola e, in attesa di specifica disposizione
contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito da
un'indennita' di funzione in quota fissa, da corrispondersi
mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi
annualmente, all'esito del processo di valutazione della
performance individuale, da considerarsi integralmente
sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente
previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola,
sono individuati i criteri, le misure nonche' le modalita'
di erogazione della predetta indennita', nel rispetto dei
limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in
materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti
pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel
bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate
del Ministero della giustizia e' proporzionalmente ridotto
in relazione al numero di unita' di personale assegnato
alla Scuola Superiore della Magistratura. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un
massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto
e' individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il
comitato direttivo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 2 (Fonti). - 1. - 2. (Omissis)
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45,
comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo'
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e
salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater
dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
di spesa che ne conseguono incrementano le risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 37 della
legge 25 luglio 2005, n. 150, recante Delega al Governo per
la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - 1. - 36. (Omissis)
37. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola
superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera
a), e' autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per
l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006,
di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a
decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in
locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed
euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di
funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed e euro
2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento
economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno
2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le
spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento
professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400
a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2,
lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a
decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2,
lettera m)
(Omissis).»