Art. 16 
 
   Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura 
 
  1. All'articolo 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  30  gennaio
2006, n. 26, ((le parole: «e' a carico dalla Scuola» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' a carico della Scuola e,)) in attesa di specifica
disposizione contrattuale ai sensi  dell'articolo  2,  comma  3,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  costituito   da
un'indennita'  di  funzione  in  quota   fissa,   da   corrispondersi
mensilmente, e in quota  variabile,  da  corrispondersi  annualmente,
all'esito del processo di valutazione della performance  individuale,
da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti  accessori
attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con  decreto  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i  criteri,
le  misure  nonche'  le  modalita'  di  erogazione   della   predetta
indennita',  nel  rispetto  dei   limiti   annuali   previsti   dalla
legislazione vigente in materia di trattamento  economico  accessorio
dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse  disponibili  nel
bilancio annuale  della  Scuola.  Il  Fondo  risorse  decentrate  del
Ministero della giustizia e' proporzionalmente ridotto  in  relazione
al numero di unita' di personale ((assegnate alla Scuola))». 
  2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 269.355 ((annui  a  decorrere  dall'anno
2023,)) cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di
riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi  istituzionali
del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto
Ministero e' istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno  o
piu'  decreti  ministeriali,  ai  cui  oneri  si  provvede   mediante
corrispondente  ((riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui
all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,   recante
          Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,
          nonche' disposizioni in  tema  di  tirocinio  e  formazione
          degli uditori  giudiziari,  aggiornamento  professionale  e
          formazione dei magistrati, a norma dell'articolo  1,  comma
          1, lettera b), della legge 25 luglio  2005,  n.  150,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Scuola superiore della magistratura).- 1. - 6.
          (Omissis) 
              7. Il trattamento economico  accessorio  del  personale
          del Ministero della giustizia e di quello  comandato  e'  a
          carico della Scuola e, in attesa di specifica  disposizione
          contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  costituito  da
          un'indennita' di funzione in quota fissa, da corrispondersi
          mensilmente  e  in  quota  variabile,   da   corrispondersi
          annualmente, all'esito del processo  di  valutazione  della
          performance  individuale,  da  considerarsi   integralmente
          sostitutiva   degli   emolumenti   accessori    attualmente
          previsti, ad eccezione dei buoni  pasto.  Con  decreto  del
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  della  Scuola,
          sono individuati i criteri, le misure nonche' le  modalita'
          di erogazione della predetta indennita', nel  rispetto  dei
          limiti  annuali  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
          materia di trattamento economico accessorio dei  dipendenti
          pubblici  e  nell'ambito  delle  risorse  disponibili   nel
          bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse  decentrate
          del Ministero della giustizia e' proporzionalmente  ridotto
          in relazione al numero di  unita'  di  personale  assegnato
          alla Scuola Superiore della Magistratura. Con  decreto  del
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono individuate fino  a  un
          massimo di tre sedi della Scuola. Con il  medesimo  decreto
          e' individuata la sede della Scuola in cui si  riunisce  il
          comitato direttivo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 2 (Fonti). - 1. - 2. (Omissis) 
              3. I rapporti individuali di lavoro di cui al  comma  2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati secondo i criteri e  le  modalita'  previste  nel
          titolo III del presente decreto;  i  contratti  individuali
          devono conformarsi ai  principi  di  cui  all'articolo  45,
          comma  2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici  puo'
          avvenire esclusivamente  mediante  contratti  collettivi  e
          salvo  i  casi  previsti  dai  commi   3-ter   e   3-quater
          dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle  retribuzioni
          di cui all'articolo 47-bis, o,  alle  condizioni  previste,
          mediante contratti individuali. Le disposizioni  di  legge,
          regolamenti  o  atti   amministrativi   che   attribuiscono
          incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
          avere efficacia a  far  data  dall'entrata  in  vigore  dal
          relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
          favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
          nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
          di  spesa  che  ne  conseguono  incrementano   le   risorse
          disponibili per la contrattazione collettiva. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  37  della
          legge 25 luglio 2005, n. 150, recante Delega al Governo per
          la riforma dell'ordinamento giudiziario  di  cui  al  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per  il  decentramento  del
          Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
          concernente il Consiglio di  presidenza,  della  Corte  dei
          conti  e  il  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
          amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico: 
              «Art.  2  (Principi  e   criteri   direttivi,   nonche'
          disposizioni ulteriori). - 1. - 36. (Omissis) 
              37. Per l'istituzione e il funzionamento  della  Scuola
          superiore della magistratura, di cui al  comma  2,  lettera
          a), e' autorizzata la spesa massima di euro  6.946.950  per
          l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno  2006,
          di cui euro 858.000 per l'anno 2005  ed  euro  1.716.000  a
          decorrere  dall'anno  2006  per  i  beni  da  acquisire  in
          locazione finanziaria, euro 1.866.750 per  l'anno  2005  ed
          euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le  spese  di
          funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno  2005  ed  e  euro
          2.800.000 a decorrere dall'anno  2006  per  il  trattamento
          economico del personale docente, euro 2.700.000 per  l'anno
          2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno  2006  per  le
          spese  dei   partecipanti   ai   corsi   di   aggiornamento
          professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro  112.400
          a decorrere  dall'anno  2006  per  gli  oneri  connessi  al
          funzionamento del comitato direttivo di  cui  al  comma  2,
          lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro  132.000  a
          decorrere  dall'anno  2006  per  gli  oneri   connessi   al
          funzionamento dei comitati di gestione di cui al  comma  2,
          lettera m) 
              (Omissis).»