((Art. 16 bis 
 
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34  della  legge  31
                        dicembre 2012, n. 247 
 
  1.  In  attuazione  dell'articolo   51   della   Costituzione,   il
riferimento  al  rispetto  dell'equilibrio  tra  i  generi   di   cui
all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della  legge  31  dicembre
2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto e' assicurato
dall'osservanza della  previsione  di  cui  al  comma  2  del  citato
articolo 34 nonche' della previsione di cui  al  quinto  periodo  del
comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, commi da 1 a 3,
          della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  recante  Nuova
          disciplina dell'ordinamento della professione forense: 
              «Art. 34 (Durata e composizione). - 1. Il CNF, previsto
          e disciplinato dagli  articoli  52  e  seguenti  del  regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e  dagli
          articoli 59 e seguenti del regio decreto 22  gennaio  1934,
          n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia  e  dura
          in carica quattro  anni.  I  suoi  componenti  non  possono
          essere  eletti  consecutivamente  piu'  di  due  volte  nel
          rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente
          resta in carica per il disbrigo degli affari correnti  fino
          all'insediamento del Consiglio neoeletto. 
              2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non
          sono valide  se  non  risultano  rappresentati  entrambi  i
          generi. 
              3. Il CNF e' composto da avvocati aventi i requisiti di
          cui all'articolo 38. Ciascun distretto di  corte  d'appello
          in cui il numero complessivo degli iscritti  agli  albi  e'
          inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta  eletto
          chi abbia riportato il maggior numero  di  voti.  Non  puo'
          appartenere per piu' di due mandati consecutivi allo stesso
          ordine  circondariale  il   componente   eletto   in   tali
          distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui  il
          numero complessivo degli  iscritti  agli  albi  e'  pari  o
          superiore  a  diecimila  elegge  due  componenti;  in  tali
          distretti risulta  primo  eletto  chi  abbia  riportato  il
          maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia  riportato
          il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra
          i generi, tra  gli  iscritti  ad  un  ordine  circondariale
          diverso da quello al quale appartiene il primo  eletto.  In
          tutti i distretti, il voto e' comunque espresso per un solo
          candidato. In ogni caso, a parita' di voti,  e'  eletto  il
          candidato piu' anziano di iscrizione. Le  elezioni  per  la
          nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici
          giorni prima della scadenza del  Consiglio  in  carica.  La
          proclamazione dei  risultati  e'  fatta  dal  Consiglio  in
          carica, il  quale  cessa  dalle  sue  funzioni  alla  prima
          riunione del nuovo Consiglio convocato  dal  presidente  in
          carica. 
              (Omissis).»