((Art. 16 bis
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31
dicembre 2012, n. 247
1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il
riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui
all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre
2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto e' assicurato
dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato
articolo 34 nonche' della previsione di cui al quinto periodo del
comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 34, commi da 1 a 3,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense:
«Art. 34 (Durata e composizione). - 1. Il CNF, previsto
e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli
articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura
in carica quattro anni. I suoi componenti non possono
essere eletti consecutivamente piu' di due volte nel
rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente
resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino
all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non
sono valide se non risultano rappresentati entrambi i
generi.
3. Il CNF e' composto da avvocati aventi i requisiti di
cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello
in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi e'
inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto
chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non puo'
appartenere per piu' di due mandati consecutivi allo stesso
ordine circondariale il componente eletto in tali
distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il
numero complessivo degli iscritti agli albi e' pari o
superiore a diecimila elegge due componenti; in tali
distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il
maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato
il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra
i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale
diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In
tutti i distretti, il voto e' comunque espresso per un solo
candidato. In ogni caso, a parita' di voti, e' eletto il
candidato piu' anziano di iscrizione. Le elezioni per la
nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici
giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La
proclamazione dei risultati e' fatta dal Consiglio in
carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima
riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in
carica.
(Omissis).»