Art. 17 
 
Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.
  150  in  materia  di  disciplina  transitoria  per  i  giudizi   di
  impugnazione 
 
  ((1. All'articolo 94 del)) decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.
150, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «((2. Per le impugnazioni)) proposte sino al quindicesimo  giorno
successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui  ai
commi  1  e  3  dell'articolo  87,  continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3,  4  e  7,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176.  Se  sono  proposte  ulteriori
impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la  scadenza  dei
termini indicati al primo periodo,  si  fa  riferimento  all'atto  di
impugnazione proposto per primo.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  94,  del  decreto
          legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150,  recante  Attuazione
          della legge 27 settembre 2021, n. 134,  recante  delega  al
          Governo per l'efficienza del processo  penale,  nonche'  in
          materia di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
          celere definizione dei procedimenti giudiziari: 
              «Art.  94  (Disposizioni  transitorie  in  materia   di
          videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione). -  1.  Le
          disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1,  lettera  i),
          si applicano decorsi sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2. Per le impugnazioni proposte  sino  al  quindicesimo
          giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre
          2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui agli articoli  23,  commi
          8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e  9,  e
          23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre
          2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre  2020,  n.  176.  Se   sono   proposte   ulteriori
          impugnazioni avverso  il  medesimo  provvedimento  dopo  la
          scadenza dei termini  indicati  al  primo  periodo,  si  fa
          riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 23 e  23-bis,  del
          decreto-legge 28 ottobre 2020  n.  137,  recante  Ulteriori
          misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno
          ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
          n 176: 
              «Art. 23 (Disposizioni per  l'esercizio  dell'attivita'
          giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
          da COVID-19). - 1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino
          alla scadenza del  medesimo  termine  del  31  luglio  2021
          l'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo  221
          del decreto legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77  ove  non
          espressamente  derogate  dalle  disposizioni  del  presente
          articolo. 
              2. Nel corso delle  indagini  preliminari  il  pubblico
          ministero e la polizia  giudiziaria  possono  avvalersi  di
          collegamenti  da  remoto,  individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia,
          per compiere atti che richiedono  la  partecipazione  della
          persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
          difensore, di consulenti, di esperti o  di  altre  persone,
          salvo  che  il  difensore  della  persona  sottoposta  alle
          indagini  si  opponga,  quando  l'atto  richiede   la   sua
          presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto  sono
          tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio  di
          polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza,  che
          abbia  in  dotazione  strumenti  idonei  ad  assicurare  il
          collegamento da remoto.  Presso  tale  ufficio  le  persone
          partecipano al  compimento  dell'atto  in  presenza  di  un
          ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
          loro identificazione. Il compimento dell'atto  avviene  con
          modalita'  idonee  a  salvaguardarne,  ove  necessario,  la
          segretezza e ad assicurare la possibilita' per  la  persona
          sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente  con
          il proprio difensore.  Il  difensore  partecipa  da  remoto
          mediante collegamento dal proprio studio, salvo che  decida
          di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
          Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto  nello
          stesso  delle   modalita'   di   collegamento   da   remoto
          utilizzate, delle modalita' con cui si accerta  l'identita'
          dei  soggetti  partecipanti  e  di   tutte   le   ulteriori
          operazioni, nonche' dell'impossibilita'  dei  soggetti  non
          presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai  sensi
          dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
          La partecipazione delle persone detenute,  internate  o  in
          stato di custodia cautelare e' assicurata con le  modalita'
          di cui al comma 4. Con le  medesime  modalita'  di  cui  al
          presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio
          di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale. 
              3. Le udienze dei procedimenti  civili  e  penali  alle
          quali  e'  ammessa  la  presenza   del   pubblico   possono
          celebrarsi  a  porte  chiuse,  ai  sensi,  rispettivamente,
          dell'articolo  128  del  codice  di  procedura   civile   e
          dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. 
              4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle  persone
          detenute,  internate,  in  stato  di  custodia   cautelare,
          fermate o arrestate, e' assicurata, ove possibile, mediante
          videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati  e
          regolati  con  provvedimento  del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  del  Ministero  della
          giustizia.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis
          delle norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie
          del  codice  di  procedura  penale,  di  cui   al   decreto
          legislativo  28  luglio  1989,   n.   271.   Il   comma   9
          dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e' abrogato. 
              5.  Le   udienze   penali   che   non   richiedono   la
          partecipazione di soggetti diversi dal pubblico  ministero,
          dalle parti  private,  dai  rispettivi  difensori  e  dagli
          ausiliari  del  giudice  possono  essere  tenute   mediante
          collegamenti  da  remoto   individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee  a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti. Prima dell'udienza  il  giudice
          fa  comunicare  ai  difensori  delle  parti,  al   pubblico
          ministero e agli altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
          partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento.  I
          difensori attestano l'identita' dei soggetti  assistiti,  i
          quali, se liberi o sottoposti a  misure  cautelari  diverse
          dalla custodia in  carcere,  partecipano  all'udienza  solo
          dalla medesima postazione da cui si collega  il  difensore.
          In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
          luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del  codice  di
          procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
          difensore possono partecipare all'udienza di  convalida  da
          remoto  anche  dal  piu'  vicino  ufficio   della   polizia
          giudiziaria  attrezzato  per  la  videoconferenza,   quando
          disponibile.  In  tal  caso,  l'identita'   della   persona
          arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di  polizia
          giudiziaria presente. L'ausiliario  del  giudice  partecipa
          all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
          d'udienza  delle  modalita'  di  collegamento   da   remoto
          utilizzate, delle modalita' con cui si accerta  l'identita'
          dei  soggetti  partecipanti  e  di   tutte   le   ulteriori
          operazioni, nonche' dell'impossibilita'  dei  soggetti  non
          presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai  sensi
          dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale,
          o di vistarlo, ai sensi dell'articolo  483,  comma  1,  del
          codice di procedura  penale.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano,   qualora   le   parti   vi
          acconsentano,   anche   alle    udienze    preliminari    e
          dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione
          delle disposizioni del presente comma  alle  udienze  nelle
          quali devono essere esaminati testimoni, parti,  consulenti
          o periti, nonche' alle ipotesi di cui  agli  articoli  392,
          441 e 523 del codice di procedura penale. 
              6. Il giudice puo' disporre che le  udienze  civili  in
          materia di separazione consensuale di cui all'articolo  711
          del codice di procedura civile e di divorzio  congiunto  di
          cui all'articolo 9 della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898
          siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di
          cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, nel caso in  cui  tutte  le  parti  che
          avrebbero diritto a partecipare  all'udienza  vi  rinuncino
          espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici
          giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere
          a conoscenza  delle  norme  processuali  che  prevedono  la
          partecipazione all'udienza,  di  aver  aderito  liberamente
          alla  possibilita'  di   rinunciare   alla   partecipazione
          all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate  nel
          ricorso e, nei giudizi di separazione e  divorzio,  di  non
          volersi conciliare. 
              7. In deroga al disposto dell'articolo  221,  comma  7,
          del decreto legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  il
          giudice puo' partecipare  all'udienza  anche  da  un  luogo
          diverso dall'ufficio giudiziario. 
              8.  Per  la  decisione  sui  ricorsi  proposti  per  la
          trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice  di
          procedura penale la Corte di cassazione procede  in  Camera
          di consiglio senza l'intervento del procuratore generale  e
          dei difensori delle altre parti, salvo che una delle  parti
          private o  il  procuratore  generale  faccia  richiesta  di
          discussione orale. Entro il quindicesimo giorno  precedente
          l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
          con atto spedito alla cancelleria della Corte  a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria  provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
          corte  a  mezzo  di  posta  elettronica   certificata,   le
          conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
          di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma  3,
          del  codice  di  procedura  penale  e  il  dispositivo   e'
          comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e'
          formulata per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal
          difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di
          procedura penale entro il termine perentorio di venticinque
          giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata,   alla   cancelleria.   Le
          previsioni di cui al presente comma  non  si  applicano  ai
          procedimenti per i quali l'udienza  di  trattazione  ricade
          entro il termine di quindici giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  decreto.  Per  i  procedimenti   nei   quali
          l'udienza ricade tra il sedicesimo e il  trentesimo  giorno
          dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di
          discussione orale deve essere formulata entro dieci  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              8-bis. Per la decisione sui  ricorsi  proposti  per  la
          trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
          375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
          Corte di cassazione procede in camera  di  consiglio  senza
          l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
          parti, salvo che una delle parti o il procuratore  generale
          faccia   richiesta   di   discussione   orale.   Entro   il
          quindicesimo giorno precedente  l'udienza,  il  procuratore
          generale formula  le  sue  conclusioni  motivate  con  atto
          spedito alla cancelleria  della  Corte  a  mezzo  di  posta
          elettronica   certificata.    La    cancelleria    provvede
          immediatamente a  inviare,  con  lo  stesso  mezzo,  l'atto
          contenente le conclusioni ai  difensori  delle  parti  che,
          entro  il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
          depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di
          procedura civile con atto inviato alla cancelleria a  mezzo
          di  posta  elettronica   certificata.   La   richiesta   di
          discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
          generale o dal  difensore  di  una  delle  parti  entro  il
          termine  perentorio  di  venticinque  giorni  liberi  prima
          dell'udienza e presentata, a  mezzo  di  posta  elettronica
          certificata, alla cancelleria.  Le  previsioni  di  cui  al
          presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
          l'udienza  di  trattazione  ricade  entro  il  termine   di
          quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
          quali l'udienza ricade tra il sedicesimo  e  il  trentesimo
          giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto   la   richiesta   di
          discussione orale deve essere formulata entro dieci  giorni
          dalla predetta data di entrata in vigore. 
              9. Nei procedimenti civili e  penali  le  deliberazioni
          collegiali in camera di consiglio  possono  essere  assunte
          mediante collegamenti da remoto individuati e regolati  con
          provvedimento   del   direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          Il luogo da cui si collegano i  magistrati  e'  considerato
          Camera di consiglio a  tutti  gli  effetti  di  legge.  Nei
          procedimenti penali, dopo la deliberazione,  il  presidente
          del collegio o il componente del collegio da  lui  delegato
          sottoscrive il dispositivo della sentenza o  l'ordinanza  e
          il provvedimento  e'  depositato  in  cancelleria  ai  fini
          dell'inserimento nel  fascicolo  il  prima  possibile.  Nei
          procedimenti penali le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti  alle
          udienze di discussione finale, in  pubblica  udienza  o  in
          camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
          da remoto. 
              9-bis. 
              9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle  misure
          antipandemiche, l'incolpato  e  il  suo  difensore  possono
          partecipare all'udienza di cui all'articolo 18 del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento
          da remoto, a mezzo dei sistemi  informativi  individuati  e
          resi   disponibili   con   provvedimento   del    direttore
          dell'ufficio  dei   sistemi   informativi   del   Consiglio
          superiore  della  magistratura.  Prima   dell'udienza,   la
          sezione  disciplinare  fa  comunicare  all'incolpato  e  al
          difensore, che abbiano fatto richiesta  di  partecipare  da
          remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento. 
              10.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' quelle di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77,  in  quanto  compatibili,  si
          applicano altresi' ai procedimenti relativi agli  arbitrati
          rituali e alla magistratura militare. 
              10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020,
          n.  83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
          settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato. 
              10-ter.  All'articolo  190  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
          seguente comma: 
              "1-bis. Nel processo  amministrativo  le  modalita'  di
          pagamento telematico  dei  diritti  di  copia  sono  quelle
          previste nelle forme e con le modalita' disciplinate  dalle
          regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
          decreto del Presidente del Consiglio di Stato". 
              10-quater. Dall'attuazione del  presente  articolo  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate   alla
          relativa attuazione  vi  provvedono  con  le  sole  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.» 
              «Art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei giudizi
          penali di appello nel periodo di  emergenza  epidemiologica
          da COVID-19). - 1. A decorrere dal 9 novembre 2020  e  fino
          al  31  luglio  2021,  fuori  dai  casi   di   rinnovazione
          dell'istruzione  dibattimentale,  per  la  decisione  sugli
          appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte
          di  appello  procede   in   camera   di   consiglio   senza
          l'intervento del pubblico ministero e dei difensori,  salvo
          che una delle parti private o il pubblico ministero  faccia
          richiesta di discussione orale o che  l'imputato  manifesti
          la volonta' di comparire. 
              2. Entro il  decimo  giorno  precedente  l'udienza,  il
          pubblico ministero formula  le  sue  conclusioni  con  atto
          trasmesso alla cancelleria della corte di appello  per  via
          telematica  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma   4,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  o  a
          mezzo dei sistemi che sono resi disponibili  e  individuati
          con  provvedimento  del  direttore  generale  dei   sistemi
          informativi e automatizzati. La  cancelleria  invia  l'atto
          immediatamente, per via telematica, ai sensi  dell'articolo
          16, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro  il
          quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare  le
          conclusioni con atto scritto,  trasmesso  alla  cancelleria
          della  corte  di  appello  per  via  telematica,  ai  sensi
          dell'articolo 24 del presente decreto. 
              3. Alla deliberazione la corte di appello  procede  con
          le  modalita'  di  cui  all'articolo  23,   comma   9.   Il
          dispositivo della decisione e' comunicato alle parti. 
              4. La richiesta di discussione orale e'  formulata  per
          iscritto dal pubblico ministero o dal  difensore  entro  il
          termine  perentorio  di  quindici   giorni   liberi   prima
          dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria  della  corte
          di  appello   attraverso   i   canali   di   comunicazione,
          notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma
          2. Entro lo stesso termine perentorio  e  con  le  medesime
          modalita' l'imputato formula, a  mezzo  del  difensore,  la
          richiesta di partecipare all'udienza. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano nei  procedimenti  nei  quali  l'udienza  per  il
          giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a  far
          data dal 9 novembre 2020. 
              6. In deroga alla disposizione di cui al comma  4,  nei
          procedimenti  nei  quali  l'udienza  e'  fissata   tra   il
          sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre
          2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione
          dell'imputato all'udienza e'  formulata  entro  il  termine
          perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di
          cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi  antimafia
          e  delle  misure  di  prevenzione,  di   cui   al   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e
          322-bis del codice di  procedura  penale.  In  quest'ultimo
          caso, la richiesta di discussione orale di cui al  comma  4
          deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque
          giorni liberi prima dell'udienza.».