Art. 18
Misure in materia di giustizia tributaria
1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le
parole da «, e 68 unita'» a «del presente articolo.» sono sostituite
dalle seguenti: «. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
altresi' autorizzato ad assumere, con le procedure di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le
seguenti ulteriori unita' di magistrati tributari: nell'anno 2024, le
unita' di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo,
aumentate di 68 unita'; nell'anno 2026, 204 unita'; nell'anno 2029,
204 unita'.».
2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3 le parole: «di diritto processuale tributario»
sono sostituite dalle seguenti: «consistente nella redazione di una
sentenza in materia tributaria»;
2) al comma 4:
2.1 nella lettera c), dopo la parola: «penale» e' aggiunta la
seguente: «tributario»;
2.2 nella lettera e) le parole: «e fallimentare» sono
soppresse;
2.3 la lettera g) e' ((abrogata));
b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per
magistrato tributario e' presentata ((per via telematica)) al
Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' e nei
termini stabiliti con il bando di concorso. Il ((Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria)) non ammette a partecipare al
concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformita' da
quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di
esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima
dello svolgimento della prova scritta.»;
c) all'articolo 4-quater:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di
una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede,
da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari,
amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di
anzianita', da quattro professori universitari di ruolo, ((di cui due
titolari)) dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri
titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di
esame, nonche' da due avvocati iscritti all'albo speciale dei
patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su
proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori
commercialisti con almeno quindici anni di anzianita', nominati su
proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili. Ai professori universitari componenti della
commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui
all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati
componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero
dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9
del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della
commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a
qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di
preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario,
amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono
essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i
titolari in caso di assenza o di impedimento.»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto
alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la
partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per
ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna,
secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal
magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e
assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni
oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la
valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre
componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;
3) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e
i lavori della commissione e delle sottocommissioni((, se
istituite,)) si applicano, in quanto compatibili e per quanto non
espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli
articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.
1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;
d) all'articolo 4-quinquies:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nomina e tirocinio
del magistrato tributario»;
2) prima del comma 1 e' inserito il seguente:
«01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso
per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo
conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei
limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il
possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini
della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno
di svolgimento della prova orale.».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno
2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per
l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di
euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36
milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046
e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante
corrispondente riduzione del ((Fondo per interventi)) strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, recante Disposizioni in
materia di giustizia e di processo tributari:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1.- 9. (Omissis)
10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di
cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello
di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e
territoriali della giustizia tributaria, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere
100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con le
procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi'
autorizzato ad assumere, con le procedure di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, le seguenti ulteriori unita' di magistrati tributari:
nell'anno 2024, le unita' di magistrati non assunte ai
sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unita';
nell'anno 2026, 204 unita'; nell'anno 2029, 204 unita'.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413:
«Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria
di primo grado). - 1. La nomina a magistrato tributario si
consegue mediante un concorso per esami bandito in
relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno
vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere
attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta,
effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di
verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico
del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati
teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e
sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova
teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza
in materia tributaria.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale
tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale tributario;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale;
f) diritto dell'Unione europea;
g);
h) contabilita' aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal
candidato all'atto della domanda di partecipazione al
concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in
ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un
giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua
straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva
nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono
ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in
ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con
l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di
insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, terminata la
valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano
in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle
sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove
orali relative alla lingua straniera della quale sono
docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario
nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici
requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando,
comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l),
deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, recante Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica:
1. (Omissis)
2. Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
(Omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e
16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, recante
Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione
in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n.
1218:
«Art. 12. Compiute le operazioni indicate nel sesto
comma dell'art. 8 la Commissione e' convocata nel termine
di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.
Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole
buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste,
appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori
il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero
sara' poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i
lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia
sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
La Commissione legge nella medesima seduta i temi di
ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre
elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il
relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1
del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.
Nel caso che la Commissione sia divisa in
Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono
all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata
la lettura degli elaborati, si riuniscono per la
comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo
ogni Sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati
il punteggio secondo le norme indicate nel precedente
comma.
Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di
ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte,
copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla
l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.
Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che
comunque si siano fatti riconoscere.
Se la Commissione e' divisa in Sottocommissioni, le
deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo
spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre delibera
definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un
candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione
sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente
richieda la deliberazione plenaria.»
«Art. 13. Finita la lettura e deliberato il giudizio,
il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun
lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione
e' sottoscritta dal presidente della commissione o della
sottocommissione e dal segretario.
Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli
scritti, la commissione, in seduta plenaria procede
senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei
concorrenti.
Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per
modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte
e' nulla.
Il risultato completo delle prove scritte sara' reso di
pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali
del Ministero.»
«Art. 14. Le prove orali hanno principio non piu' tardi
di otto giorni dal compimento delle operazioni contemplate
nell'articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i
candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi dei
voti in ciascuna prova.
L'esame e' pubblico: formano oggetto di esso le
seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale,
diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile,
procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.»
«Art. 15. Ogni membro della commissione puo'
interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il
presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad
interrogare i candidati su una o piu' materie.
Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso
dell'art. 12 il presidente, sentiti i commissari, puo'
formare due sottocommissioni, una per esaminare sulle
materie di diritto privato, l'altra per esaminare sulle
materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni composte,
rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un
segretario, saranno presiedute dal presidente o dal
commissario magistrato piu' anziano.
Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si
procede alla votazione secondo le norme indicate nel
seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel
processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo
immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso,
mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli
esami.
Quando la commissione sia divisa in sottocommissioni
queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti
di ciascuna sommati, costituiranno il voto complessivo
delle prove orali.
La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa
al giudizio definitivo rimesso alla commissione plenaria
sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso di
dissenso fra i membri della sottocommissione, non e'
applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.»
«Art. 16. Ciascun commissario dispone di dieci punti
per ogni prova scritta ed orale.
Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o
sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza
di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo
richiesto per l'approvazione.
Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti
punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali
punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il
punto definitivamente assegnato al candidato.
Le frazioni di voto non sono calcolate.».
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante
«Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in
materia di progressione economica e di funzioni dei
magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 25 luglio 2005, n. 150» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, 29 aprile 2006, n. 99, S.O.
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.