Art. 18 
 
              Misure in materia di giustizia tributaria 
 
  1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le
parole da «, e 68 unita'» a «del presente articolo.» sono  sostituite
dalle seguenti: «. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
altresi'  autorizzato  ad  assumere,  con   le   procedure   di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  le
seguenti ulteriori unita' di magistrati tributari: nell'anno 2024, le
unita' di magistrati non assunte ai  sensi  del  precedente  periodo,
aumentate di 68 unita'; nell'anno 2026, 204 unita';  nell'anno  2029,
204 unita'.». 
  2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 3 le parole: «di  diritto  processuale  tributario»
sono sostituite dalle seguenti: «consistente nella redazione  di  una
sentenza in materia tributaria»; 
      2) al comma 4: 
        2.1 nella lettera c), dopo la parola: «penale» e' aggiunta la
seguente: «tributario»; 
        2.2  nella  lettera  e)  le  parole:  «e  fallimentare»  sono
soppresse; 
        2.3 la lettera g) e' ((abrogata)); 
    b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami  per
magistrato  tributario  e'  presentata  ((per  via  telematica))   al
Ministero dell'economia e delle finanze secondo le  modalita'  e  nei
termini stabiliti  con  il  bando  di  concorso.  Il  ((Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria)) non ammette a partecipare  al
concorso i candidati le cui domande sono inviate  in  difformita'  da
quanto  stabilito  nel  bando  di  concorso.  Il   provvedimento   di
esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni  prima
dello svolgimento della prova scritta.»; 
    c) all'articolo 4-quater: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. La commissione di concorso e' composta dal presidente  di
una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la  presiede,
da  venti  magistrati  scelti  tra  magistrati  tributari,  ordinari,
amministrativi, contabili e militari  con  almeno  quindici  anni  di
anzianita', da quattro professori universitari di ruolo, ((di cui due
titolari))  dell'insegnamento  di  diritto  tributario,   gli   altri
titolari di uno degli insegnamenti delle  altre  materie  oggetto  di
esame,  nonche'  da  due  avvocati  iscritti  all'albo  speciale  dei
patrocinanti  dinanzi  alle  magistrature  superiori,   nominati   su
proposta  del  Consiglio  nazionale  forense   e   da   due   dottori
commercialisti con almeno quindici anni di  anzianita',  nominati  su
proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti  e  degli
esperti  contabili.  Ai  professori  universitari  componenti   della
commissione si applicano, a loro richiesta, le  disposizioni  di  cui
all'articolo 13, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.  Al  presidente  e  ai  magistrati
componenti della commissione si applica  la  disciplina  dell'esonero
dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi  del  comma  9
del presente articolo. Non possono essere nominati  componenti  della
commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato,  a
qualsiasi titolo  e  modo,  attivita'  di  docenza  nelle  scuole  di
preparazione  al  concorso  per  magistrato  tributario,   ordinario,
amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1  possono
essere nominati i  commissari  supplenti  destinati  a  sostituire  i
titolari in caso di assenza o di impedimento.»; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Se i candidati che  hanno  portato  a  termine  la  prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente,  dopo  aver  provveduto
alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con  la
partecipazione di tutti i componenti  della  commissione,  forma  per
ogni seduta due sottocommissioni, a  ciascuna  delle  quali  assegna,
secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati  da  esaminare.  Le
sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal
magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di
assenza o  impedimento,  dai  magistrati  piu'  anziani  presenti,  e
assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su  ogni
oggetto  eccedente  la  competenza  delle  sottocommissioni.  Per  la
valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide  ciascuna
sottocommissione in tre collegi,  composti  ciascuno  di  almeno  tre
componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu'  anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi  presiede.  Ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»; 
      3) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e
i  lavori  della   commissione   e   delle   sottocommissioni((,   se
istituite,)) si applicano, in quanto compatibili  e  per  quanto  non
espressamente previsto nel presente decreto,  le  disposizioni  degli
articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15  ottobre  1925,  n.
1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»; 
    d) all'articolo 4-quinquies: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nomina e tirocinio
del magistrato tributario»; 
      2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: 
        «01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito  del  concorso
per  esami  sono  classificati  secondo  il   punteggio   complessivo
conseguito e, nello stesso ordine, sono  nominati,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  magistrato  tributario,  nei
limiti dei  posti  messi  a  concorso.  I  documenti  comprovanti  il
possesso di titoli di preferenza, a parita'  di  punteggio,  ai  fini
della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro  il  giorno
di svolgimento della prova orale.». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno
2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di  euro  per
l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039,  0,02  milioni  di
euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di  euro  per  l'anno  2043,  1,36
milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046
e 1,61  milioni  di  euro  per  l'anno  2048,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del ((Fondo per interventi)) strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10,  della
          legge 31 agosto  2022,  n.  130,  recante  Disposizioni  in
          materia di giustizia e di processo tributari: 
              «Art.  1  (Disposizioni   in   materia   di   giustizia
          tributaria). - 1.- 9. (Omissis) 
              10.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
          previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
          in materia di giustizia tributaria e alle  disposizioni  di
          cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello
          di efficienza degli uffici e  delle  strutture  centrali  e
          territoriali  della  giustizia  tributaria,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  assumere
          100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con  le
          procedure di cui ai commi da 4 a 7 del  presente  articolo.
          Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'  altresi'
          autorizzato  ad  assumere,  con   le   procedure   di   cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
          545, le seguenti ulteriori unita' di magistrati  tributari:
          nell'anno 2024, le unita'  di  magistrati  non  assunte  ai
          sensi del  precedente  periodo,  aumentate  di  68  unita';
          nell'anno 2026, 204 unita'; nell'anno 2029, 204 unita'. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  recante  Ordinamento
          degli  organi  speciali  di  giurisdizione  tributaria   ed
          organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413: 
              «Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia  tributaria
          di primo grado). - 1. La nomina a magistrato tributario  si
          consegue  mediante  un  concorso  per  esami   bandito   in
          relazione ai posti vacanti e a  quelli  che  si  renderanno
          vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere
          attivata la procedura di reclutamento. 
              2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta,
          effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio
          decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. 
              3. La  prova  scritta  ha  la  prevalente  funzione  di
          verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico
          del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati
          teorici rispettivamente vertenti sul diritto  tributario  e
          sul diritto civile o  commerciale,  nonche'  in  una  prova
          teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza
          in materia tributaria. 
              4. La prova orale verte su: 
                a)   diritto   tributario   e   diritto   processuale
          tributario; 
                b) diritto civile e diritto processuale civile; 
                c) diritto penale tributario; 
                d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
                e) diritto commerciale; 
                f) diritto dell'Unione europea; 
                g); 
                h) contabilita' aziendale e bilancio; 
                i) elementi di informatica giuridica; 
                l) colloquio in una lingua  straniera,  indicata  dal
          candidato  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  al
          concorso,  scelta  fra  le  seguenti:  inglese,   spagnolo,
          francese e tedesco. 
              5. Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che
          ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi  in
          ciascun   elaborato   della   prova   scritta.   Conseguono
          l'idoneita' i candidati  che  ottengono  un  punteggio  non
          inferiore a sei decimi  in  ciascuna  delle  materie  della
          prova orale di cui al comma 4, lettere da a)  a  i),  e  un
          giudizio  di  sufficienza  nel   colloquio   nella   lingua
          straniera prescelta, e comunque una  votazione  complessiva
          nelle due prove non inferiore a  novanta  punti.  Non  sono
          ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo
          3 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il  giudizio  in
          ciascuna delle  prove  scritte  e  orali  e'  motivato  con
          l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio  di
          insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo". 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa deliberazione  conforme  del  Consiglio  di
          presidenza  della  giustizia   tributaria,   terminata   la
          valutazione  degli   elaborati   scritti,   sono   nominati
          componenti   della   commissione    esaminatrice    docenti
          universitari delle lingue indicate  dai  candidati  ammessi
          alla prova orale. I commissari cosi'  nominati  partecipano
          in soprannumero ai lavori della commissione,  ovvero  delle
          sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove
          orali relative  alla  lingua  straniera  della  quale  sono
          docenti. 
              7. Per la copertura dei posti di magistrato  tributario
          nella provincia  di  Bolzano  si  applicano  gli  specifici
          requisiti  previsti  dal  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,   fermo   restando,
          comunque, che il colloquio di cui al comma 4,  lettera  l),
          deve svolgersi in una  lingua  diversa  rispetto  a  quella
          obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, secondo  comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382, recante Riordinamento della docenza  universitaria,
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione
          organizzativa e didattica: 
              1. (Omissis) 
              2.  Hanno  diritto   a   richiedere   una   limitazione
          dell'attivita'  didattica  i  professori   di   ruolo   che
          ricoprano la carica di  rettore,  pro-rettore,  preside  di
          facolta' e direttori  di  dipartimento,  di  presidente  di
          consiglio di corso di laurea, di componente  del  Consiglio
          universitario nazionale. La  limitazione  e'  concessa  con
          provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e  non
          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14,  15  e
          16 del regio decreto 15  ottobre  1925,  n.  1860,  recante
          Modificazioni al regolamento per il concorso di  ammissione
          in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n.
          1218: 
              «Art. 12. Compiute le  operazioni  indicate  nel  sesto
          comma dell'art. 8 la Commissione e' convocata  nel  termine
          di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori. 
              Verificata l'integrita'  dei  pieghi  e  delle  singole
          buste il  segretario,  all'atto  dell'apertura  di  queste,
          appone immediatamente sulle tre buste contenenti  i  lavori
          il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero
          sara' poi trascritto, appena aperte le buste  contenenti  i
          lavori, sia in testa al foglio o  ai  fogli  relativi,  sia
          sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione. 
              La Commissione legge nella medesima seduta  i  temi  di
          ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre
          elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il
          relativo punteggio secondo le norme indicate  nell'art.  16
          del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e  nell'art.  1
          del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974. 
              Nel   caso   che   la   Commissione   sia   divisa   in
          Sottocommissioni, queste nella  medesima  seduta  procedono
          all'esame dei tre lavori di ciascun candidato  e,  ultimata
          la  lettura  degli  elaborati,   si   riuniscono   per   la
          comunicazione delle  rispettive  valutazioni.  Subito  dopo
          ogni Sottocommissione assegna ai lavori da  essa  esaminati
          il punteggio  secondo  le  norme  indicate  nel  precedente
          comma. 
              Qualora  la  Commissione  abbia  fondate   ragioni   di
          ritenere che qualche scritto sia,  in  tutto  o  in  parte,
          copiato da altro lavoro ovvero da qualche  autore,  annulla
          l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto. 
              Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti  che
          comunque si siano fatti riconoscere. 
              Se la Commissione e'  divisa  in  Sottocommissioni,  le
          deliberazioni di cui ai precedenti comma  sesto  e  settimo
          spettano alla Commissione plenaria. Questa inoltre delibera
          definitivamente sulla  idoneita'  o  non  idoneita'  di  un
          candidato, quando la deliberazione  della  Sottocommissione
          sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente
          richieda la deliberazione plenaria.» 
              «Art. 13. Finita la lettura e deliberato  il  giudizio,
          il segretario  nota  immediatamente,  a  piede  di  ciascun
          lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato.  L'annotazione
          e' sottoscritta dal presidente della  commissione  o  della
          sottocommissione e dal segretario. 
              Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti  gli
          scritti,  la  commissione,  in  seduta   plenaria   procede
          senz'altro all'apertura delle buste contenenti i  nomi  dei
          concorrenti. 
              Ogni  deliberazione  presa  in  qualsiasi   tempo   per
          modificare i risultati delle votazioni delle prove  scritte
          e' nulla. 
              Il risultato completo delle prove scritte sara' reso di
          pubblica ragione mediante foglio da affiggersi  nei  locali
          del Ministero.» 
              «Art. 14. Le prove orali hanno principio non piu' tardi
          di otto giorni dal compimento delle operazioni  contemplate
          nell'articolo  precedente.  Vi  sono  ammessi  soltanto   i
          candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi  dei
          voti in ciascuna prova. 
              L'esame  e'  pubblico:  formano  oggetto  di  esso   le
          seguenti  materie:  diritto  civile,  diritto  commerciale,
          diritto amministrativo, diritto penale,  procedura  civile,
          procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.» 
              «Art.  15.   Ogni   membro   della   commissione   puo'
          interrogare  su  qualsiasi  materia,  ma   di   regola   il
          presidente delega in  ciascuna  seduta  un  commissario  ad
          interrogare i candidati su una o piu' materie. 
              Concorrendo le circostanze indicate nel primo capoverso
          dell'art. 12 il  presidente,  sentiti  i  commissari,  puo'
          formare  due  sottocommissioni,  una  per  esaminare  sulle
          materie di diritto privato,  l'altra  per  esaminare  sulle
          materie di diritto pubblico. Le sottocommissioni  composte,
          rispettivamente di cinque e quattro membri, assistiti da un
          segretario,  saranno  presiedute  dal  presidente   o   dal
          commissario magistrato piu' anziano. 
              Terminata la prova orale di ogni singolo candidato,  si
          procede  alla  votazione  secondo  le  norme  indicate  nel
          seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel
          processo verbale, distintamente per ogni materia,  rendendo
          immediatamente di pubblica  ragione  il  risultato  stesso,
          mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala  degli
          esami. 
              Quando la commissione sia  divisa  in  sottocommissioni
          queste voteranno indipendentemente l'una dall'altra; i voti
          di ciascuna  sommati,  costituiranno  il  voto  complessivo
          delle prove orali. 
              La disposizione dell'ultima parte dell'art. 12 relativa
          al giudizio definitivo rimesso  alla  commissione  plenaria
          sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato in caso  di
          dissenso  fra  i  membri  della  sottocommissione,  non  e'
          applicabile alle sottocommissioni per gli esami orali.» 
              «Art. 16. Ciascun commissario dispone  di  dieci  punti
          per ogni prova scritta ed orale. 
              Prima dell'assegnazione  dei  punti  la  commissione  o
          sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza
          di voti, se il  candidato  meriti  di  ottenere  il  minimo
          richiesto per l'approvazione. 
              Nell'affermativa, ciascun commissario  dichiara  quanti
          punti intenda assegnare al  candidato.  La  somma  di  tali
          punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce  il
          punto definitivamente assegnato al candidato. 
              Le frazioni di voto non sono calcolate.». 
              - Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante
          «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche'  in
          materia  di  progressione  economica  e  di  funzioni   dei
          magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
          della legge 25  luglio  2005,  n.  150»  e'  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale, 29 aprile 2006, n. 99, S.O. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  10,  comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 2.