((Art. 18 bis 
 
Fusione per incorporazione della societa'  SOSE  Spa  nella  societa'
  SOGEI Spa e  disposizioni  concernenti  i  lavoratori  dell'Agenzia
  delle entrate-Riscossione trasferiti alla societa' SOGEI Spa 
 
  1.   Al   fine   di   ottimizzare   l'efficacia,   l'efficienza   e
l'economicita' dei servizi  svolti,  la  societa'  Soluzioni  per  il
sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi  dell'articolo  10,
comma  12,  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,  e'   fusa   per
incorporazione nella societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica
Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, senza necessita' delle relazioni di cui  agli  articoli
2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile. I termini di cui agli
articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma,  e  2503,
primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione e' efficace
con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del  codice  civile  e  per
effetto della stessa la societa' incorporante  subentra  in  tutti  i
rapporti giuridici  attivi,  passivi  e  processuali  della  societa'
incorporata.  Gli  effetti  contabili  della  fusione  sono  imputati
all'esercizio della societa' incorporante in corso  alla  data  della
fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione,  tutti  i
riferimenti alla societa' incorporata contenuti in atti normativi  si
intendono riferiti alla societa' incorporante. 
  2.  Nell'ambito  dell'operazione   di   cui   al   comma   1,   per
razionalizzare l'assetto societario  delle  proprie  partecipate,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  acquista,  con  il  consenso
della Banca d'Italia, la  partecipazione  da  questa  detenuta  nella
societa' da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale. 
  3. Al  fine  di  garantire,  senza  soluzione  di  continuita',  la
prestazione, in  favore  dell'amministrazione  economico-finanziaria,
delle attivita'  affidate  dalla  legge  o  da  specifici  atti  alla
societa'  incorporata,  la  societa'  incorporante  stipula  con   le
amministrazioni  affidanti,  alla  scadenza  degli   atti   esecutivi
attualmente vigenti, analoghi  accordi  per  definire  i  livelli  di
servizio e le modalita' operative di  erogazione  delle  prestazioni,
tenuto conto della specificita' delle  attivita'  finora  svolte;  ai
medesimi fini, in sede di prima applicazione delle  disposizioni  del
comma 1, la societa' incorporante continua a utilizzare la  struttura
produttiva della societa' incorporata, anche mediante la costituzione
di un'apposita unita' organizzativa. 
  4. I componenti in carica del consiglio  di  amministrazione  della
societa' incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2383, terzo comma, del  codice  civile,  e  restano  in
carica fino alla  data  dell'assemblea  da  convocare,  entro  trenta
giorni dalla data di efficacia della  fusione,  per  il  rinnovo  del
consiglio di  amministrazione,  che  e'  composto  di  cinque  membri
nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze,  nell'esercizio
dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche  in  deroga
alle disposizioni dell'articolo 11,  comma  8,  del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo   19   agosto   2016,   n.   175,   tra   i    dipendenti
dell'amministrazione  economico-finanziaria,  ai  quali  si   applica
l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165. 
  5. L'operazione di cui al comma 1 e' esente da imposizione fiscale. 
  6.   I    lavoratori    alle    dipendenze    dell'Agenzia    delle
entrate-Riscossione con contratto di lavoro  subordinato,  trasferiti
alla societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica  Spa  ai  sensi
dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica, l'iscrizione al  Fondo  di  previdenza  per  gli  impiegati
dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei  tributi
e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui  alla
legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente  effetto,  se  alla
data della  cessione  del  ramo  di  azienda  risultano  iscritti  al
predetto Fondo. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 435.000 euro per  l'anno  2023,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente  utilizzo  del  Fondo  di  conto   capitale   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 12, della
          legge 8 maggio 1998, n. 146, recante  Disposizioni  per  la
          semplificazione  e   la   razionalizzazione   del   sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di   carattere
          finanziario: 
              «Art. 10 (Modalita' di  utilizzazione  degli  studi  di
          settore in sede di accertamento). - 1.- 11. (Omissis) 
              12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici
          sintetici  di  affidabilita'  fiscale,   la   revisione   e
          reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e  delle
          connesse   procedure   informatiche,   da   realizzare   in
          collaborazione  con  le  competenti  Agenzie  fiscali,  con
          l'obiettivo della  semplificazione  e  dell'efficientamento
          dei processi, nonche' ogni  altra  attivita'  di  studio  e
          ricerca in materia tributaria possono essere  affidate,  in
          concessione, ad una  societa'  a  partecipazione  pubblica.
          Essa e' costituita sotto forma di societa'  per  azioni  di
          cui  il  Ministero  delle  finanze  detiene  una  quota  di
          capitale  sociale  non   inferiore   al   51   per   cento.
          Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare,
          per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello
          Stato; per ciascuno degli anni 1998  e  1999,  le  predette
          spese aggiuntive non potranno superare la somma di  lire  2
          miliardi  alla  quale  si  provvede  mediante  le  maggiori
          entrate derivanti dalla presente  legge.  Il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 83, comma  15,  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art.     83.     (Efficienza      dell'Amministrazione
          finanziaria). - 1.- 14. (Omissis) 
              15. Al fine di garantire la continuita' delle  funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
              (Omissis).» 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,
          recante   «Testo   unico   in   materia   di   societa'   a
          partecipazione  pubblica.»  e'   pubblicato   in   Gazzetta
          Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 24 (Trattamento economico). - 1.-2. (omissis) 
              3. Il trattamento economico determinato  ai  sensi  dei
          commi 1 e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad   essi
          conferito in ragione del loro ufficio o comunque  conferito
          dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti direttamente alla  medesima  amministrazione  e
          confluiscono  nelle  risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio della dirigenza. 
              (Omissis).» 
              - Per la legge 29 dicembre 2022, n. 197,  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - La legge 2 aprile 1958, n. 377,  recante  «Norme  sul
          riordinamento del Fondo di  previdenza  per  gli  impiegati
          dipendenti dalle  esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte
          dirette» e' pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  23  aprile
          1958, n. 98. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  34-ter,  comma  5,
          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  recante  Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica: 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - 1.-4. (Omissis) 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.»