((Art. 18 bis
Fusione per incorporazione della societa' SOSE Spa nella societa'
SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia
delle entrate-Riscossione trasferiti alla societa' SOGEI Spa
1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e
l'economicita' dei servizi svolti, la societa' Soluzioni per il
sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' fusa per
incorporazione nella societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica
Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, senza necessita' delle relazioni di cui agli articoli
2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile. I termini di cui agli
articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503,
primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione e' efficace
con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per
effetto della stessa la societa' incorporante subentra in tutti i
rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della societa'
incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati
all'esercizio della societa' incorporante in corso alla data della
fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i
riferimenti alla societa' incorporata contenuti in atti normativi si
intendono riferiti alla societa' incorporante.
2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per
razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il
Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso
della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella
societa' da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.
3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita', la
prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria,
delle attivita' affidate dalla legge o da specifici atti alla
societa' incorporata, la societa' incorporante stipula con le
amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi
attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di
servizio e le modalita' operative di erogazione delle prestazioni,
tenuto conto della specificita' delle attivita' finora svolte; ai
medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del
comma 1, la societa' incorporante continua a utilizzare la struttura
produttiva della societa' incorporata, anche mediante la costituzione
di un'apposita unita' organizzativa.
4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della
societa' incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in
carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta
giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del
consiglio di amministrazione, che e' composto di cinque membri
nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio
dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga
alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti
dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica
l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5. L'operazione di cui al comma 1 e' esente da imposizione fiscale.
6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti
alla societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica Spa ai sensi
dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi
e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla
data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al
predetto Fondo.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 12, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, recante Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario:
«Art. 10 (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento). - 1.- 11. (Omissis)
12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, la revisione e
reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle
connesse procedure informatiche, da realizzare in
collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con
l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento
dei processi, nonche' ogni altra attivita' di studio e
ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in
concessione, ad una societa' a partecipazione pubblica.
Essa e' costituita sotto forma di societa' per azioni di
cui il Ministero delle finanze detiene una quota di
capitale sociale non inferiore al 51 per cento.
Dall'applicazione del presente comma non potranno derivare,
per l'anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello
Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette
spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2
miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 83. (Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria). - 1.- 14. (Omissis)
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
recante «Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 3, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1.-2. (omissis)
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
(Omissis).»
- Per la legge 29 dicembre 2022, n. 197, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
- La legge 2 aprile 1958, n. 377, recante «Norme sul
riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette» e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 23 aprile
1958, n. 98.
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante Legge di
contabilita' e finanza pubblica:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1.-4. (Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»