Art. 19 
 
Disposizioni in  materia  di  strutture  poste  alle  dipendenze  del
  Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6: 
      1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi  e
al trasporto aereo»  sono  soppresse  e  le  parole  «una  Segreteria
tecnica composta da cinque  funzionari  di  ruolo  appartenenti  alla
stessa Direzione, uno dei quali con funzioni  di  coordinatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica  di  cui  al  comma
7-bis»; 
      2) al secondo periodo, ((le parole: «di ISPRA,» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura  (Unioncamere)  ))
per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»; 
    b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis.  Il   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, ai  fini  di  cui  al  comma  6,  istituisce,  presso  la
Direzione generale competente per  materia,  una  Segreteria  tecnica
composta da cinque membri e da un coordinatore nominati  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.  Dei  cinque
membri, uno e' designato ((dall'ISPRA)), uno ((dall'ENAC)),  uno  dal
GSE, uno dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza  energetica  avente  compiti  in  materia  di  ETS  e   uno
((dall'Unioncamere)). Il coordinatore, scelto tra persone  dotate  di
comprovata esperienza nel settore ETS,  e'  designato  dal  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
    c) al comma 12: 
      1) al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le
seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»; 
      2) il secondo periodo e' soppresso. 
  ((1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la  parola:  «sei»  e'  sostituita
dalla seguente: «dieci». 
  1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e  828,
comma 1, alinea, del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  le  parole:  «e   la
transizione  ecologica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «e   la
sicurezza energetica».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  del  decreto
          legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante Attuazione  della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del  mercato,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.   4   (Autorita'   nazionale   competente).-   1.
          L'Autorita' nazionale  competente  per  l'attuazione  delle
          disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti
          di  esecuzione  e  atti  delegati  per  il  supporto  nella
          gestione delle attivita'  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto e' il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il  Comitato
          ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
          energetica. 
              2. Il Comitato e'  un  organo  collegiale  composto  da
          quindici membri, dei quali dieci  con  diritto  di  voto  e
          cinque con funzioni consultive, nominati  con  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri  con
          diritto di  voto  quattro,  compreso  il  Presidente  e  il
          Vicepresidente,   sono   designati   dal   Ministro   della
          transizione ecologica;  due  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha  diritto
          di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita'
          sanzionatoria; tre  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili,  di  cui  due   appartenenti
          all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito  ENAC.
          I membri designati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili   hanno   diritto   di   voto
          esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo.
          I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno
          dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  uno   dal
          Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          svolgono  le   funzioni   consultive   esclusivamente   con
          riferimento alle attivita' di cui al comma 10. 
              3. I membri del Comitato sono  scelti  tra  persone  di
          elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei
          settori interessati  dal  presente  decreto  e  non  devono
          trovarsi in situazione di conflitto di  interessi  rispetto
          alle funzioni loro attribuite. A tal  fine,  dichiarano  la
          insussistenza di tale conflitto all'atto  dell'accettazione
          della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente  al
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  ogni
          sopravvenuta situazione di  conflitto  di  interessi.  Tale
          comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica
          di membro del Comitato e il Ministero che lo  ha  designato
          provvede alla sua sostituzione. Resta ferma  la  disciplina
          di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui  al  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39. (4) 
              4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
          il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta. 
              5. Il Comitato opera collegialmente ed e'  regolarmente
          costituito con la maggioranza dei componenti  che  adottano
          ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei
          presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle
          riunioni senza diritto di voto e non  sono  considerati  ai
          fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato. 
              6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini  della
          stesura  degli  atti  deliberativi  del  Comitato,  e'   di
          competenza del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica, che a tal  fine  istituisce  nell'ambito  della
          Direzione generale competente  per  materia  la  Segreteria
          tecnica di cui al comma  7-bis.  Il  Ministero  si  avvale,
          inoltre,  delle  proprie  societa'  in  house,  del  GSE  e
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale  (ISPRA),  nonche'  dell'Unione  italiana  delle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          Unioncamere per l'implementazione informatica  del  Portale
          di cui al comma 8, anche attraverso la stipula di  apposite
          convenzioni. 
              7. Per le attivita' inerenti il  trasporto  aereo  e  i
          piccoli emettitori, i procedimenti istruttori  sono  svolti
          dal Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
          anche  attraverso  il  supporto  fornito,  rispettivamente,
          dall'ENAC  mediante  la  stipola  di  appositi  Accordi  di
          cooperazione e dal GSE, mediante  la  stipula  di  apposite
          convenzioni. 
              7-bis. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica, ai fini di cui al comma 6,  istituisce,  presso
          la  Direzione  generale   competente   per   materia,   una
          Segreteria tecnica  composta  da  cinque  membri  e  da  un
          coordinatore   nominati   con    decreto    del    Ministro
          dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica.  Dei  cinque
          membri, uno e' designato da ISPRA, uno  da  ENAC,  uno  dal
          GSE,  uno   dalla   societa'   in   house   del   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica  avente  compiti
          in materia di ETS e uno da  Unioncamere.  Il  coordinatore,
          scelto tra persone  dotate  di  comprovata  esperienza  nel
          settore ETS, e' designato  dal  Ministero  dell'ambiente  e
          della sicurezza energetica. 
              8. Il  Portale  ETS  e'  lo  strumento  utilizzato  dal
          Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  dal
          Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita',  ai
          fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina
          di cui al presente decreto. Con apposita  convenzione  sono
          definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie
          telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici
          erogati  alle  imprese  e  alle  pubbliche  amministrazioni
          coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  I  costi  delle
          convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui  all'articolo
          46 comma 2. 
              9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge
          sia le attivita' relative al  sistema  EU  ETS  che  quelle
          derivanti dal sistema CORSIA. 
              10.   Il   Comitato   puo'   proporre   al    Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni  volte
          a: 
                a) promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai
          meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto; 
                b) favorire la conoscenza e promuovere  le  attivita'
          svolte ai fini della riduzione delle emissioni  di  CO2  in
          atmosfera; 
                c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete
          diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per
          fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio  di
          informazioni  al  sistema  industriale  ed  imprenditoriale
          italiano; 
                d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di  un'azione
          concertata a  beneficio  del  sistema-Paese,  le  attivita'
          pianificate e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo  di
          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di
          accordi intergovernativi legati ai meccanismi  di  progetto
          del protocollo di Kyoto; 
                e) supportare le aziende italiane con suggerimenti  e
          linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici
          corrispondenti alle priorita' di sviluppo  sostenibile  del
          Paese destinatario; 
                f)  valorizzare  il  potenziale  dei   vari   settori
          tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni. 
              11. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, di concerto  con  il  Ministro  della
          pubblica amministrazione, sono  definite  le  modalita'  di
          funzionamento del Comitato e della  Segreteria  tecnica  di
          cui al presente articolo. 
              12. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica, di  concerto  con  i  Ministri  dello
          sviluppo economico e dell'economia e  delle  finanze,  sono
          definiti i compensi dei componenti  del  Comitato  e  della
          Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis. 
              13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui
          al  comma  1   presenta   al   Parlamento   una   relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2-bis, del
          decreto  legislativo  3  aprile  2003,  n.   152,   recante
          Modifiche al decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
          concernente la struttura organizzativa del Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  a  norma  dell'articolo  1
          della legge 6 luglio 2002, n. 137: 
              «Art. 8 (Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS).- 1.- 2. (Omissis) 
              2-bis.  Per   lo   svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato  I-bis  al  presente  decreto,  e  di  quelli
          comunque  connessi  alla  gestione  della  risorsa   idrica
          ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente
          decreto e' istituita  la  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,
          posta  alle  dipendenze  funzionali  del  Ministero   della
          transizione ecologica, e formata da un  numero  massimo  di
          quaranta unita', inclusi il presidente e il segretario,  in
          possesso di diploma di  laurea  o  laurea  magistrale,  con
          almeno  cinque  anni  di  esperienza  professionale  e  con
          competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale  e
          paesaggistica dei predetti  progetti,  individuate  tra  il
          personale  di  ruolo  delle   amministrazioni   statali   e
          regionali, delle istituzioni universitarie,  del  Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR),  del  Sistema  nazionale  a
          rete per la protezione dell'ambiente di cui alla  legge  28
          giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS),  secondo
          le modalita'  di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo,  ad
          esclusione  del  personale  docente,  fatta  eccezione  per
          quanto previsto dal  quinto  periodo,  nonche'  di  quello,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delle
          istituzioni  scolastiche.  Il  personale  delle   pubbliche
          amministrazioni e'  collocato  d'ufficio  in  posizione  di
          fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga
          posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla  data  di
          adozione del decreto di nomina di  cui  all'ottavo  periodo
          del presente comma. Nel caso in  cui  al  presidente  della
          Commissione di cui al  comma  1  sia  attribuita  anche  la
          presidenza della Commissione di  cui  al  comma  2-bis,  si
          applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto
          decadenziale.  I  componenti  nominati  nella   Commissione
          Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad
          eccezione dei  componenti  nominati  ai  sensi  del  quinto
          periodo, salvo che il tempo  pieno  non  sia  previsto  nei
          singoli decreti di cui  al  medesimo  quinto  periodo.  Con
          decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   su
          proposta del presidente della Commissione di cui  al  comma
          1, i componenti  della  predetta  Commissione,  fino  a  un
          massimo di dieci, possono essere nominati anche  componenti
          della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso  il
          personale dipendente di  societa'  in  house  dello  Stato.
          Nelle more del perfezionamento del decreto  di  nomina,  il
          commissario  in   esso   individuato   e'   autorizzato   a
          partecipare, con  diritto  di  voto,  alle  riunioni  della
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri  e'
          garantito  il  rispetto  dell'equilibrio   di   genere.   I
          componenti  della  Commissione  Tecnica   PNRR-PNIEC   sono
          nominati  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,   anche   attingendo
          dall'elenco utilizzato per la nomina dei  componenti  della
          Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
          articolo in possesso  dei  medesimi  requisiti  di  cui  al
          presente comma.  I  componenti  della  Commissione  Tecnica
          PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
          per una sola volta. Con le medesime modalita' previste  per
          le unita' di cui al primo periodo, possono essere  nominati
          componenti aggregati della Commissione di cui  al  presente
          comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano  in
          carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico
          e' equiparato a ogni  effetto  a  quello  previsto  per  le
          unita'  di  cui  al  primo  periodo.  Alle  riunioni  della
          commissione partecipa, senza  diritto  di  voto,  anche  un
          rappresentante  del  Ministero  della   cultura.   Per   lo
          svolgimento delle istruttorie tecniche  la  Commissione  si
          avvale, tramite appositi protocolli d'intesa,  del  Sistema
          nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente  a  norma
          della legge 28 giugno 2016, n.  132,  e  degli  altri  enti
          pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali  sia
          riconosciuto  da  specifiche  disposizioni  o   intese   un
          concorrente interesse regionale, all'attivita'  istruttoria
          partecipa con diritto di voto un  esperto  designato  dalle
          Regioni e dalle Province autonome interessate,  individuato
          tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita'  ed
          esperienza  nel  settore  della  valutazione   dell'impatto
          ambientale  e  del  diritto  ambientale;  ai   fini   della
          designazione  e  della  conseguente   partecipazione   alle
          riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e'  in  ogni
          caso sufficiente la comunicazione o la  conferma  da  parte
          della regione o della  provincia  autonoma  del  nominativo
          dell'interessato. La Commissione  opera  con  le  modalita'
          previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25,  27  e  28  del
          presente  decreto.  I  commissari,  laddove  collocati   in
          quiescenza  nel  corso  dello  svolgimento   dell'incarico,
          restano in carica  fino  al  termine  dello  stesso  e  non
          possono  essere  rinnovati;  in  tal   caso,   i   suddetti
          commissari percepiscono soltanto, oltre al  trattamento  di
          quiescenza, il compenso di cui al comma 5. Quanto  previsto
          dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori  svolti
          dai Commissari nell'ambito  delle  Sottocommissioni  e  dei
          Gruppi istruttori, sino al 30 giugno 2024. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 828, comma  1,  del
          citato decreto legislativo  14  marzo  2010,  n.  66,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 828 (Contingente per la tutela dell'ambiente).  -
          1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma  dei
          carabinieri, per un totale trecentonovantanove  unita',  da
          collocare in  soprannumero  rispetto  all'organico  per  il
          potenziamento  del  Comando  carabinieri  per   la   tutela
          ambientale  e  la   sicurezza   energetica.   Il   predetto
          contingente e' cosi' determinato: 
                a) generali di divisione o di brigata: 1; 
                b) colonnelli: 1; 
                c) tenenti colonnelli: 1; 
                d) maggiori: 1; 
                e) capitani: 3; 
                f) ufficiali inferiori: 25; 
                g) ispettori: 244; 
                h) sovrintendenti: 39; 
                i) appuntati e carabinieri: ottantaquattro 
                (Omissis).»