Art. 19
Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e
al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria
tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla
stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono
sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma
7-bis»;
2) al secondo periodo, ((le parole: «di ISPRA,» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) ))
per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»;
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la
Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica
composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque
membri, uno e' designato ((dall'ISPRA)), uno ((dall'ENAC)), uno dal
GSE, uno dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno
((dall'Unioncamere)). Il coordinatore, scelto tra persone dotate di
comprovata esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
c) al comma 12:
1) al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le
seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
2) il secondo periodo e' soppresso.
((1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «sei» e' sostituita
dalla seguente: «dieci».
1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e la
transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «e la
sicurezza energetica».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Autorita' nazionale competente).- 1.
L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle
disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti
di esecuzione e atti delegati per il supporto nella
gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di
Kyoto e' il Comitato ETS, di seguito Comitato. Il Comitato
ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e
cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del
Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con
diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il
Vicepresidente, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo
economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita'
sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di cui due appartenenti
all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC.
I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili hanno diritto di voto
esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo.
I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno
dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
svolgono le funzioni consultive esclusivamente con
riferimento alle attivita' di cui al comma 10.
3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di
elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei
settori interessati dal presente decreto e non devono
trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto
alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la
insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione
della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni
sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale
comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica
di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato
provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina
di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. (4)
4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. Il Comitato opera collegialmente ed e' regolarmente
costituito con la maggioranza dei componenti che adottano
ogni decisione con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. I membri con funzioni consultive partecipano alle
riunioni senza diritto di voto e non sono considerati ai
fini del quorum costitutivo e deliberativo del Comitato.
6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della
stesura degli atti deliberativi del Comitato, e' di
competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, che a tal fine istituisce nell'ambito della
Direzione generale competente per materia la Segreteria
tecnica di cui al comma 7-bis. Il Ministero si avvale,
inoltre, delle proprie societa' in house, del GSE e
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale
di cui al comma 8, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni.
7. Per le attivita' inerenti il trasporto aereo e i
piccoli emettitori, i procedimenti istruttori sono svolti
dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente,
dall'ENAC mediante la stipola di appositi Accordi di
cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite
convenzioni.
7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso
la Direzione generale competente per materia, una
Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un
coordinatore nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque
membri, uno e' designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal
GSE, uno dalla societa' in house del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti
in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore,
scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel
settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
8. Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal
Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai
fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina
di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono
definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie
telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici
erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni
coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle
convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo
46 comma 2.
9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge
sia le attivita' relative al sistema EU ETS che quelle
derivanti dal sistema CORSIA.
10. Il Comitato puo' proporre al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte
a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto;
b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita'
svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera;
c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete
diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per
fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di
informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale
italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del protocollo di Kyoto;
e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e
linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici
corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del
Paese destinatario;
f) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della
pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di
funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di
cui al presente articolo.
12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono
definiti i compensi dei componenti del Comitato e della
Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis.
13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui
al comma 1 presenta al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2003, n. 152, recante
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente la struttura organizzativa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1
della legge 6 luglio 2002, n. 137:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS).- 1.- 2. (Omissis)
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e di quelli
comunque connessi alla gestione della risorsa idrica
ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente
decreto e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,
posta alle dipendenze funzionali del Ministero della
transizione ecologica, e formata da un numero massimo di
quaranta unita', inclusi il presidente e il segretario, in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con
almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e
paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il
personale di ruolo delle amministrazioni statali e
regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28
giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo
le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad
esclusione del personale docente, fatta eccezione per
quanto previsto dal quinto periodo, nonche' di quello,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche
amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione di
fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga
posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di
adozione del decreto di nomina di cui all'ottavo periodo
del presente comma. Nel caso in cui al presidente della
Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si
applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto
decadenziale. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad
eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto
periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei
singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con
decreto del Ministro della transizione ecologica, su
proposta del presidente della Commissione di cui al comma
1, i componenti della predetta Commissione, fino a un
massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti
della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il
personale dipendente di societa' in house dello Stato.
Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il
commissario in esso individuato e' autorizzato a
partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri e'
garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono
nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Con le medesime modalita' previste per
le unita' di cui al primo periodo, possono essere nominati
componenti aggregati della Commissione di cui al presente
comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano in
carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico
e' equiparato a ogni effetto a quello previsto per le
unita' di cui al primo periodo. Alle riunioni della
commissione partecipa, senza diritto di voto, anche un
rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti
pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia
riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un
concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed
esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale; ai fini della
designazione e della conseguente partecipazione alle
riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e' in ogni
caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte
della regione o della provincia autonoma del nominativo
dell'interessato. La Commissione opera con le modalita'
previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del
presente decreto. I commissari, laddove collocati in
quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico,
restano in carica fino al termine dello stesso e non
possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti
commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di
quiescenza, il compenso di cui al comma 5. Quanto previsto
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori svolti
dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei
Gruppi istruttori, sino al 30 giugno 2024.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 828, comma 1, del
citato decreto legislativo 14 marzo 2010, n. 66, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 828 (Contingente per la tutela dell'ambiente). -
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un totale trecentonovantanove unita', da
collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela
ambientale e la sicurezza energetica. Il predetto
contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 244;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: ottantaquattro
(Omissis).»