((Art. 19 bis
Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco
nazionali
1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Al direttore si
applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444».
2. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita'
amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto
conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto
stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto puo' essere prorogato fino all'insediamento del
nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a
sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma11, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante Legge quadro sulle
aree protette, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Ente parco). - 1.-10. (Omissis)
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre
candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Al direttore si applica la
disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444. Il presidente del parco
provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito
contratto di diritto privato per una durata non superiore a
cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo
rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del
presente comma
(Omissis).»