((Art. 19 bis 
 
Proroga della durata del contratto dei  direttori  degli  Enti  parco
                              nazionali 
 
  1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,
dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Al  direttore  si
applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444». 
  2.  Al   fine   di   assicurare   la   continuita'   dell'attivita'
amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche  tenuto
conto della realizzazione degli investimenti del PNRR,  il  contratto
stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6  dicembre
1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto puo'  essere  prorogato  fino  all'insediamento  del
nuovo direttore del parco, comunque per una durata  non  superiore  a
sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma11,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante Legge  quadro  sulle
          aree protette, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Ente parco). - 1.-10. (Omissis) 
              11. Il direttore del parco e'  nominato,  con  decreto,
          dal Ministro dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa  di  tre
          candidati proposti dal  consiglio  direttivo  tra  soggetti
          iscritti ad un albo di idonei all'esercizio  dell'attivita'
          di  direttore  di  parco  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente,  al  quale  si  accede  mediante   procedura
          concorsuale  per  titoli.  Al  direttore  si   applica   la
          disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16
          maggio 1994, n. 293, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 1994,  n.  444.  Il  presidente  del  parco
          provvede a stipulare con il direttore nominato un  apposito
          contratto di diritto privato per una durata non superiore a
          cinque anni. L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo
          rinnovo mediante le procedure di cui al primo  periodo  del
          presente comma 
              (Omissis).»