((Art. 19 ter 
 
Misure per la valorizzazione dell'attivita' di ricerca  dell'Istituto
  superiore per la protezione e la ricerca ambientale e  dell'Agenzia
  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo   sviluppo
  economico sostenibile 
 
  1. Al fine di  valorizzare  l'attivita'  di  ricerca  dell'Istituto
superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  e
dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA), e' istituito, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023  e  di
2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024,  da  ripartire
tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui  al  primo  periodo
sono destinate: 
  a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,
all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
  b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2024,
all'espletamento di procedure selettive  riservate  a  ricercatori  e
tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in  servizio  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti  delle  risorse
assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera,  nel
limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, puo'  essere  utilizzata
dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle  graduatorie  vigenti
relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi
di ruolo di terzo livello  professionale  per  l'accesso  al  secondo
livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022; 
  c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,
alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in  ragione
delle specifiche attivita' svolte nonche' del raggiungimento di  piu'
elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. 
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti  i  criteri
di riparto del fondo di cui al comma 1. Con  il  decreto  di  cui  al
primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione
degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1,
lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto  della
partecipazione  del   personale   medesimo   a   specifici   progetti
finalizzati al raggiungimento di piu' elevati  obiettivi  nell'ambito
della ricerca, nel limite massimo pro capite del  15  per  cento  del
trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei  criteri  stabiliti
mediante la contrattazione collettiva integrativa. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro  per
l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  20,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,  recante  Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche: 
              «Art. 20 (Superamento del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          con l'indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                a) risulti in servizio successivamente alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                b)  sia  stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre   2022,   alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
              2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono
          bandire, in coerenza con il piano triennale dei  fabbisogni
          di cui  all'articolo  6,  comma  2,  e  ferma  restando  la
          garanzia   dell'adeguato   accesso   dall'esterno,   previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                a) risulti titolare,  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
                b) abbia maturato, alla data del  31  dicembre  2024,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
              2-bis.   Anche   per   le   finalita'   connesse   alla
          stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
          e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
          218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026. 
              3. Ferme restando le norme di contenimento della  spesa
          di personale, le  pubbliche  amministrazioni,  fino  al  31
          dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,  possono
          elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni  a
          tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al  netto
          delle   risorse   destinate   alle   assunzioni   a   tempo
          indeterminato per reclutamento tramite  concorso  pubblico,
          utilizzando a tal fine le risorse previste per i  contratti
          di  lavoro  flessibile,  nei  limiti  di   spesa   di   cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo
          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la
          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa
          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal
          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  possono
          essere applicate dai comuni che  per  l'intero  quinquennio
          2012-2016  non  hanno  rispettato  i  vincoli  di   finanza
          pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche'  gli  enti
          territoriali  ricompresi  nel  territorio   delle   stesse,
          possono applicare il  comma  1,  elevando  ulteriormente  i
          limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato
          ivi previsti,  anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,
          appositamente  individuate  con   legge   regionale   dalle
          medesime   regioni   che   assicurano   la   compatibilita'
          dell'intervento con il raggiungimento dei propri  obiettivi
          di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
          razionalizzazione della spesa certificate dagli  organi  di
          controllo interno. Ai fini del rispetto delle  disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
          regioni a statuto speciale, calcolano  inoltre  la  propria
          spesa di personale al netto dell'eventuale  cofinanziamento
          erogato dalle regioni ai sensi del  periodo  precedente.  I
          predetti enti possono prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a
          tempo determinato fino al  31  dicembre  2018,  nei  limiti
          delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato,  secondo  quanto   previsto   dal   presente
          articolo.  Per  gli  stessi  enti,  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  proroga
          di cui al quarto periodo del presente comma e'  subordinata
          all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
          ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 
              5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1  e
          2, e' fatto divieto  alle  amministrazioni  interessate  di
          instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   per   le
          professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il
          comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 
              6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  commi
          425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
          prestato negli uffici  di  diretta  collaborazione  di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del  2001  o
          degli organi politici delle regioni, secondo  i  rispettivi
          ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti  di
          cui agli articoli 90  e  110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              8.   Le    amministrazioni    possono    prorogare    i
          corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
          che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2,  fino
          alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
          ai sensi dell'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              9. Il presente articolo non si applica al  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e ausiliario (ATA) presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui  al  presente
          articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5  e  6
          del presente articolo non si applicano agli  enti  pubblici
          di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,
          n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma  2
          si applica anche ai  titolari  di  assegni  di  ricerca  in
          possesso dei requisiti ivi previsti. Il  presente  articolo
          non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
          lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 
              10. Per il personale dirigenziale  e  non  dirigenziale
          del Servizio sanitario nazionale, continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  543,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  la  cui  efficacia  e'
          prorogata  al  31  dicembre  2019  per  l'indizione   delle
          procedure concorsuali straordinarie, al  31  dicembre  2020
          per la loro conclusione,  e  al  31  ottobre  2018  per  la
          stipula di nuovi contratti di lavoro  flessibile  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 542, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano
          al personale, dirigenziale  e  no,  di  cui  al  comma  10,
          nonche' al personale delle amministrazioni  finanziate  dal
          Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
          anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di  tre  anni
          di lavoro negli ultimi  otto  anni  rispettivamente  presso
          diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale  o
          presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 
              11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza  di
          personale e superare il precariato, nonche'  per  garantire
          la continuita' nell'erogazione dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, per il personale medico,  tecnico-professionale
          e  infermieristico,  dirigenziale  e   no,   del   Servizio
          sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e  2
          si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
          comma il termine per il conseguimento dei requisiti di  cui
          al comma 1, lettera c),  e  al  comma  2,  lettera  b),  e'
          stabilito alla data  del  31  dicembre  2022,  fatta  salva
          l'anzianita' di servizio gia'  maturata  sulla  base  delle
          disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              12. Ai fini delle assunzioni di  cui  al  comma  1,  ha
          priorita' il personale in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              13. In caso di processi  di  riordino,  soppressione  o
          trasformazione  di  enti,  con  conseguente   transito   di
          personale, ai fini del possesso del  requisito  di  cui  ai
          commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
          periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 
              14. Le assunzioni a  tempo  indeterminato  disciplinate
          dall'articolo 1, commi 209,  211  e  212,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 sono consentite  anche  nel  triennio
          2018-2020. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  le
          amministrazioni interessate possono  utilizzare,  altresi',
          le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
          regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti  e  dei
          criteri  previsti  nei  commi   citati.   Ai   fini   delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  territoriali
          calcolano  la  propria  spesa   di   personale   al   netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni. Le amministrazioni interessate  possono  applicare
          la proroga degli eventuali contratti  a  tempo  determinato
          secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
          4.»