Art. 2
Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili
((1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1,
comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni
pubbliche hanno facolta' di assumere a tempo indeterminato i
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori gia' rientranti
nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', nonche' i lavoratori impegnati in
attivita' socialmente utili della Regione siciliana, di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28
gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di
cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione
siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualita' di
lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di
fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali
previsti dalla vigente normativa.
2. (Soppresso).
2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la
realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati
gia' percettori di trattamenti di mobilita' in deroga, la regione
Calabria e' autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi
realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso
agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016,
sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre
2016. A tale fine, e' assegnato alla regione Calabria un contributo
di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 dicembre 2023».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«1.-445. (Omissis)
446. Negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei
lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita',
anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono
procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
nei limiti della dotazione organica e del piano di
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di
anzianita' come previsti dall'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero
dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attivita'
socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo
periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante
prova di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei
profili professionali delle aree o categorie per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate,
per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei
profili professionali delle aree o categorie per i quali e'
richiesto il titolo di studio superiore a quello della
scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita'
richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente
maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere
sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del
principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno
utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro
ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto
dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione
che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere
a regime la relativa spesa di personale, previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse
finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di
cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci
la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di
spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato
dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti
appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
contributo statale concesso permanentemente, nonche' di
quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in
materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto
del principio del saldo positivo di bilancio e delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli
enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai
fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557,
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al
netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e
dalle regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure di
assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi
dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
il 31 marzo 2022, e' autorizzata la proroga dei contratti a
tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di
30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello
Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante
integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144:
«Art 3 (Attivita' socialmente utili). - 1. Le attivita'
in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, sono:
a) quelle definite dall'articolo 1, comma 1, e
dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n.
468 del 1997, e successive modificazioni;
b) i servizi tecnici integrati della pubblica
amministrazione;
c) i trasporti e la connessa logistica.
Le predette attivita', gia' oggetto di progetti da
parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco
generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attivita'
in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, recante
attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a
favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno:
«Art. 3 (Campo e condizioni di applicazione).- 1. I
lavori di pubblica utilita' sono attivati nei settori dei
servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e
dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione
degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia
dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
recante Revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 495, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
«1.-494. (Omissis)
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2023 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo
periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25,
lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui
al primo periodo del comma 497 del presente articolo.
(Omissis).»