Art. 2 
 
      Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili 
 
  ((1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui  all'articolo  1,
comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  amministrazioni
pubbliche  hanno  facolta'  di  assumere  a  tempo  indeterminato   i
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000,  n.  81,  e  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 agosto  1997,  n.  280, i  lavoratori  gia'  rientranti
nell'ambito di applicazione  dell'abrogato  articolo  7  del  decreto
legislativo 1° dicembre 1997,  n.  468,  i  lavoratori  impegnati  in
attivita' di pubblica utilita', nonche'  i  lavoratori  impegnati  in
attivita'  socialmente  utili  della  Regione   siciliana,   di   cui
all'articolo 30, comma 1, della  legge  della  Regione  siciliana  28
gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale  di
cui al medesimo articolo 30,  comma  1,  della  legge  della  Regione
siciliana n. 5 del 2014,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
parziale, anche in deroga, fino al 30  giugno  2026  in  qualita'  di
lavoratori soprannumerari, alla dotazione  organica  e  al  piano  di
fabbisogno del  personale,  fermi  restando  i  vincoli  assunzionali
previsti dalla vigente normativa. 
  2. (Soppresso). 
  2-bis. Al fine di favorire percorsi  di  politiche  attive  per  la
realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati
gia' percettori di trattamenti di mobilita'  in  deroga,  la  regione
Calabria e' autorizzata a prorogare di un ulteriore anno  i  percorsi
realizzati a seguito dell'accordo quadro sui  criteri  per  l'accesso
agli ammortizzatori sociali in deroga in  Calabria,  anno  2015-2016,
sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre
2016. A tale fine, e' assegnato alla regione Calabria  un  contributo
di 5 milioni di euro per l'anno 2023. 
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari  a  5  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2-quater. Al comma 495 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, le parole:  «30  giugno  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 dicembre 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «1.-445. (Omissis) 
              446. Negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche
          utilizzatrici  dei  lavoratori  socialmente  utili  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo   28
          febbraio 2000, n.  81,  e  all'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.  280,  nonche'  dei
          lavoratori gia' rientranti  nell'abrogato  articolo  7  del
          decreto  legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  e  dei
          lavoratori impegnati in  attivita'  di  pubblica  utilita',
          anche mediante contratti di lavoro a  tempo  determinato  o
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nonche'  mediante  altre  tipologie  contrattuali,  possono
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
          lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
          nei  limiti  della  dotazione  organica  e  del  piano   di
          fabbisogno  del  personale,  nel  rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
                a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti  di
          anzianita' come previsti  dall'articolo  4,  comma  6,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  ovvero
          dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  25
          maggio  2017,  n.  75,  o   svolgimento   delle   attivita'
          socialmente utili o di pubblica utilita'  per  il  medesimo
          periodo di tempo; 
                b)  espletamento  di  selezioni  riservate,  mediante
          prova  di  idoneita',  dei  lavoratori  da  inquadrare  nei
          profili professionali delle aree o categorie  per  i  quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della scuola dell'obbligo che abbiano  la  professionalita'
          richiesta,  in  relazione   all'esperienza   effettivamente
          maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato  di  cui  alla
          presente lettera sono considerate, ai  sensi  dell'articolo
          36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          nella quota di accesso dall'esterno; 
                c) espletamento di procedure  concorsuali  riservate,
          per titoli ed  esami,  dei  lavoratori  da  inquadrare  nei
          profili professionali delle aree o categorie per i quali e'
          richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello  della
          scuola  dell'obbligo,  che  abbiano   la   professionalita'
          richiesta,  in  relazione   all'esperienza   effettivamente
          maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego; 
                d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a  valere
          sul regime ordinario delle  assunzioni,  nel  rispetto  del
          principio dell'adeguato accesso dall'esterno; 
                e) per le assunzioni  a  tempo  indeterminato,  pieno
          utilizzo delle risorse previste per i contratti  di  lavoro
          flessibile, nei limiti di  spesa  di  cui  all'articolo  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  calcolate  in  misura  corrispondente   al   loro
          ammontare  medio   nel   triennio   2015-2017,   al   netto
          dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione
          che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere
          a  regime  la   relativa   spesa   di   personale,   previa
          certificazione della sussistenza  delle  correlate  risorse
          finanziarie da parte dell'organo di  controllo  interno  di
          cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei  propri  bilanci
          la contestuale e definitiva riduzione  di  tale  valore  di
          spesa utilizzato per le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; 
                f)   pieno   utilizzo   delle   risorse    permanenti
          appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale
          contributo statale  concesso  permanentemente,  nonche'  di
          quelle  calcolate  in  deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto
          del principio  del  saldo  positivo  di  bilancio  e  delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                g) calcolo della spesa di personale  da  parte  degli
          enti territoriali e degli  enti  pubblici  interessati,  ai
          fini delle disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  557,
          557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  al
          netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato  e
          dalle regioni; 
                h) per consentire il completamento delle procedure di
          assunzione  a  tempo   indeterminato   avviate   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro
          il 31 marzo 2022, e' autorizzata la proroga dei contratti a
          tempo determinato fino al 31 luglio  2021  a  valere  sulle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera  g-bis),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di
          30 milioni di euro  a  titolo  di  compartecipazione  dello
          Stato.  Le  proroghe  sono  effettuate   in   deroga   alle
          disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo
          15  giugno  2015,  n.  81,  all'articolo  36  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  all'articolo  259  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
          25 maggio 2017, n. 75. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  recante
          integrazioni  e  modifiche  della  disciplina  dei   lavori
          socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
          legge 17 maggio 1999, n. 144: 
              «Art 3 (Attivita' socialmente utili). - 1. Le attivita'
          in cui sono impegnati i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, sono: 
                a)  quelle  definite  dall'articolo  1,  comma  1,  e
          dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          468 del 1997, e successive modificazioni; 
                b)  i  servizi  tecnici  integrati   della   pubblica
          amministrazione; 
                c) i trasporti e la connessa logistica. 
              Le predette attivita',  gia'  oggetto  di  progetti  da
          parte  degli  enti  utilizzatori,  costituiscono   l'elenco
          generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro  un  mese
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle  attivita'
          in cui sono impegnati i soggetti utilizzati. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.   280,   recante
          attuazione della delega conferita  dall'articolo  26  della
          legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia  di  interventi  a
          favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno: 
              «Art. 3 (Campo e condizioni  di  applicazione).-  1.  I
          lavori di pubblica utilita' sono attivati nei  settori  dei
          servizi alla  persona,  della  salvaguardia  e  della  cura
          dell'ambiente e del territorio,  dello  sviluppo  rurale  e
          dell'acquacoltura, del recupero  e  della  riqualificazione
          degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia
          dei progetti sono definiti, con decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997. 
              (Omissis).» 
              - Il decreto legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,
          recante Revisione della disciplina sui  lavori  socialmente
          utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997,
          n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  8  gennaio
          1998, n. 5. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   recante
          Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis) 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 495, della
          legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022: 
              «1.-494. (Omissis) 
              495. Al fine  di  semplificare  le  assunzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145,  le  amministrazioni   pubbliche   utilizzatrici   dei
          lavoratori socialmente utili di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  e
          all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo  7  agosto
          1997,  n.  280,  nonche'  dei  lavoratori  gia'  rientranti
          nell'abrogato  articolo  7  del  decreto   legislativo   1°
          dicembre 1997,  n.  468,  e  dei  lavoratori  impegnati  in
          attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
          lavoro a tempo determinato o  contratti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa nonche' mediante altre  tipologie
          contrattuali,  possono  procedere  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato,  anche  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
          parziale, anche in  deroga,  fino  al  30  giugno  2023  in
          qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla   dotazione
          organica, al  piano  di  fabbisogno  del  personale  ed  ai
          vincoli  assunzionali  previsti  dalla  vigente   normativa
          limitatamente alle risorse  di  cui  al  comma  497,  primo
          periodo. I lavoratori che alla data del  31  dicembre  2016
          erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili  ai
          sensi degli articoli 4, commi  6  e  21,  e  9,  comma  25,
          lettera b), del decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996,  n.  608,  possono  essere  assunti  dalle  pubbliche
          amministrazioni che ne erano  utilizzatrici  alla  predetta
          data, a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro
          a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
          in qualita' di lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
          organica e al piano di fabbisogno  del  personale  previsti
          dalla vigente normativa limitatamente alle risorse  di  cui
          al primo periodo del comma 497 del presente articolo. 
              (Omissis).»