Art. 20 
 
Disposizioni in materia di reclutamento del  personale  scolastico  e
                   acceleratorie dei concorsi PNRR 
 
  1. All'articolo  59  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10: 
      1)  alla  lettera  a)  il  primo  e  il  secondo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto  il
periodo di attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,
sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla  volta  all'accertamento
delle conoscenze e competenze del  candidato  in  ambito  pedagogico,
psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche' sull'informatica  e
sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, possibilita'  di  optare  per  una
prova  scritta   con   piu'   quesiti   a   risposta   aperta   volta
all'accertamento delle medesime competenze di cui al  primo  periodo.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della  presente  lettera,  con
decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito,  l'accesso  alla
prova scritta puo' essere riservato a coloro che superano  una  prova
preselettiva.»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) prova  orale  volta  ad  accertare,  in  particolare,  le
conoscenze e le competenze del candidato ((nella  disciplina))  della
classe di concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
nonche' le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento anche
attraverso un test specifico;»; 
      3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi
a concorso» sono aggiunte le seguenti: «((, fatta salva,  nel  limite
dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria,)) nella
misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno
raggiunto almeno il punteggio  minimo  previsto  per  il  superamento
delle prove concorsuali»; 
      4) la lettera d-bis) e' abrogata; 
    b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o piu' universita'» sono
inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero  enti  pubblici
di  ricerca  nonche'  al  Formez  PA»  e  il   secondo   periodo   e'
((soppresso)); 
    c) il comma 10-ter e' abrogato. 
  2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
dopo le parole: «decreto-legge n.  73  del  2021»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e sono prorogate sino al  loro  esaurimento.  A  decorrere
dall'anno scolastico  2024/2025,  le  graduatorie  di  cui  al  primo
periodo  sono  utilizzate  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
residuali  rispetto  alle   immissioni   in   ruolo   necessarie   al
raggiungimento ((degli obiettivi)) previsti dal PNRR. La disposizione
di  cui  al  primo  periodo  non  si  applica  ai  concorsi   banditi
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione». 
  3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  ((a) all'articolo 2-bis, comma 2, le  parole  da:  «senza  che,  in
generale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «.
Per i primi tre cicli  dei  percorsi  universitari  e  accademici  di
formazione iniziale, coloro  che  hanno  svolto  servizio  presso  le
istituzioni scolastiche statali o  presso  le  scuole  paritarie  per
almeno tre anni, anche non continuativi,  di  cui  almeno  uno  nella
specifica classe di concorso per  la  quale  scelgono  di  conseguire
l'abilitazione,  nei  cinque  anni  precedenti,  valutati  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 14,  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124,
nonche' coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla
procedura straordinaria di cui  all'articolo  59,  comma  9-bis,  del
decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e  i  titolari  di  contratti  di
docenza  nell'ambito  di  percorsi   di   istruzione   e   formazione
professionale delle  regioni  accedono  ai  percorsi  universitari  e
accademici di formazione iniziale relativi alla  classe  di  concorso
interessata, nei limiti della riserva di posti  e  con  le  modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'universita' e  della
ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito»;)) 
    b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20  CFU/CFA»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito
delle metodologie e tecnologie didattiche applicate  alla  disciplina
di riferimento. I percorsi di cui al presente  comma  possono  essere
svolti anche mediante modalita' telematiche, comunque sincrone, anche
in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis,  comma  1,  secondo
periodo,  esclusivamente  presso   i   Centri   che   organizzano   e
impartiscono percorsi accreditati  ai  sensi  del  medesimo  articolo
2-bis, comma 1.»; 
  ((b-bis) all'articolo  2-ter,  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il
seguente: 
  «4-bis. Coloro che hanno  svolto  servizio  presso  le  istituzioni
scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni,
anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica  classe  di
concorso per la quale  scelgono  di  conseguire  l'abilitazione,  nei
cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' coloro che hanno sostenuto
la prova concorsuale relativa alla  procedura  straordinaria  di  cui
all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, conseguono, fermo restando il  possesso  del  titolo  di  studio
necessario con riferimento alla classe  di  concorso,  l'abilitazione
all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli
che compongono il percorso universitario e accademico  di  formazione
iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;)) 
    c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la  prova  finale
del percorso universitario e accademico, svolta con le  modalita'  di
cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere sostenuta per  non  piu'
di due volte. Il  secondo  mancato  superamento  della  prova  finale
determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla  relativa
graduatoria.»; 
    d) all'articolo 18-bis: 
  ((01) al comma 2, le parole: «della  riserva  di  posti  stabilita»
sono sostituite dalle seguenti: «della riserva  di  posti  e  con  le
modalita' stabilite»;)) 
      1) al comma 4: 
        1.1 al  primo  periodo,  le  parole:  «completano  il»,  sono
sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il
completamento del»; 
        1.2 dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:  «Con  il
decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti
dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che  i  vincitori
del concorso di cui al comma 1, ultimo  periodo,  conseguono  per  il
completamento del percorso universitario e accademico  di  formazione
iniziale ai sensi del primo periodo.»; 
        1.3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti
di cui al presente comma, la prova finale del percorso  universitario
e accademico, svolta con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2-bis,
comma 5, puo' essere sostenuta per non piu' di due volte. Il  secondo
mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del
vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»; 
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. Per gli  anni  accademici  2023/2024  e  2024/2025  i
percorsi universitari e accademici  di  formazione  iniziale  possono
essere svolti,  a  esclusione  delle  attivita'  di  tirocinio  e  di
laboratorio, con modalita' telematiche, comunque sincrone,  anche  in
deroga al limite  previsto  dall'articolo  2-bis,  comma  1,  secondo
periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per  cento  del
totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di  cui  al  primo
periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi  individuati  dal
decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4.»; 
    e) all'articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all'anno
scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «dopo  il  31
dicembre 2024». 
  ((3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «38  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «45 per cento». 
  3-ter. Al fine di potenziare le  attivita'  di  ricerca,  gli  enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  25
novembre 2016, n. 218, possono utilizzare,  a  valere  sulle  proprie
risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a  ricercatori
e tecnologi di ruolo di  terzo  livello  e  di  secondo  livello  per
l'accesso, rispettivamente, al secondo livello  e  al  primo  livello
avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022. 
  3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo  2000,  n.  62,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4-bis, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite secondo il previgente
ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai  fini  di
cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole  secondarie
che chiedono il riconoscimento della parita'  o  che  lo  hanno  gia'
ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo  le
modalita'  stabilite  dagli  articoli  2-bis  e  2-ter  del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59»; 
  b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. In via straordinaria, per gli  anni  scolastici  2023/2024,
2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui  iscrizione
ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter del  decreto  legislativo  13  aprile
2017,  n.  59,  non  sia  stata  accolta  per  mancanza  dell'offerta
formativa, e' considerato valido requisito, ai soli fini  di  cui  al
comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di
cui al comma  4-bis,  l'avere  prestato  servizio  presso  le  scuole
paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni
precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124».)) 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6,  comma  3,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  i  compensi  da
corrispondere  al  presidente,  ai  membri  e  al  segretario   delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal  Ministero
dell'istruzione e  del  merito  per  il  reclutamento  del  personale
dirigenziale, docente((, amministrativo, tecnico e ausiliario)) delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonche' al  personale
addetto  alla  vigilanza  delle  medesime  prove  concorsuali  e   al
referente informatico d'aula in  caso  di  procedure  informatizzate,
nonche' gli ulteriori compensi premiali a  favore  dei  membri  delle
commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza e al  conseguimento  ((dell'obiettivo))  PNRR
M4C1-14  al  fine  di  assicurare  la  conclusione  delle  operazioni
concorsuali   ((nei   termini   stabiliti))   dal   Piano   medesimo.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. L'onere complessivo per  ogni  procedura  concorsuale  derivante
dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non  deve  superare
quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti. 
  6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «del 50  per  cento»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «del 30 per cento»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «il  50  per  cento»,
sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento». 
  ((6-bis.  Nella  provincia  autonoma  di  Bolzano,  la   formazione
iniziale dei docenti della  scuola  secondaria  puo'  avvenire  anche
mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla
giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo  unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e
4 dicembre 1981,  n.  761,  concernenti  norme  di  attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 
  6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11-quinquies: 
    
  1) alla lettera a), le parole: «ovvero abbiano  superato  la  prova
scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a  seguito  di  un
provvedimento giurisdizionale  cautelare,  anche  se  successivamente
caducato» sono soppresse; 
    
  2) alla lettera b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«ovvero abbiano superato la prova  scritta  e  la  prova  orale  dopo
essere stati ammessi a seguito di  un  provvedimento  giurisdizionale
cautelare, anche se successivamente caducato»; 
    
  b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti: 
  «11-decies. I soggetti che alla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche
in qualita' di dirigenti scolastici a seguito di immissione in  ruolo
con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto  del
direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre  2017,  superando
la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito
di  un  provvedimento  giurisdizionale  cautelare,  sono   confermati
definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo
di formazione e prova. 
  11-undecies. I soggetti  destinatari  di  provvedimenti  di  revoca
della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente  scolastico,
adottati in esecuzione di provvedimenti  giurisdizionali,  che  hanno
partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore
generale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca n. 1259 del  23  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre  2017,  superando
la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano  superato
il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo  con
decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con
precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico  2024/2025,
fatta salva la necessita' di eseguire i provvedimenti giurisdizionali
che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla  procedura
concorsuale indetta con decreto del direttore generale del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del  15
luglio 2011». 
    
  6-quater.  A  decorrere  dalla   costituzione   delle   graduatorie
provinciali delle supplenze per i posti di sostegno  successive  alla
pubblicazione  del  regolamento  per  l'attuazione  del  comma  6-bis
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  in  aggiunta  a
quanto riconosciuto per il servizio,  e'  riconosciuto  un  punteggio
ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato  su  posto
di  sostegno  successivamente  al   conseguimento   del   titolo   di
specializzazione sul sostegno. 
    
  6-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    
  a) al comma 1 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
risorse di cui al presente  comma  sono  iscritte  in  uno  specifico
capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo  per
il funzionamento amministrativo-didattico  della  scuola  europea  di
Brindisi e alla retribuzione del personale docente  e  amministrativo
di madrelingua o esperto»; 
    
  b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Il
personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle
risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo,  concorre  alla
definizione  dell'organico  complessivo  della  Scuola   europea   di
Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente
e   amministrativo   di   madrelingua   o   esperto,   il   Ministero
dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse  finanziarie  nei
limiti del budget  assegnato.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito adotta ogni opportuna  misura,  per  il  tramite  dell'Ufficio
scolastico regionale competente, al fine di  assicurare  il  rispetto
del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da  parte  della
Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della
spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  59,  del  citato
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: 
              «Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
          dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
          delle procedure concorsuali del personale  docente).  -  1.
          Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i  posti  di
          tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono
          destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi
          dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449  alle
          immissioni in ruolo da  disporre  secondo  la  legislazione
          vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti. 
              2.  Per  il  medesimo  anno  scolastico  2021/2022   e'
          incrementata  al  100   per   cento   la   quota   prevista
          dall'articolo  17,  comma  2,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  da  destinare  alla
          procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo.  Per  lo
          stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento  la
          quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater,  lettera  b)
          del decreto legge 12 luglio 2018,  n.  87  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96   da
          destinare alla procedura di cui al  comma  1-quinquies  del
          medesimo articolo. 
              3. La graduatoria  di  cui  all'articolo  1,  comma  9,
          lettera b) del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
          2019, n.  159,  e'  integrata  con  i  soggetti  che  hanno
          conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del  medesimo
          comma  il  punteggio  minimo  previsto  dal  comma  10  del
          medesimo articolo. 
              4. In  via  straordinaria,  esclusivamente  per  l'anno
          scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno  vacanti
          e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo  ai
          sensi dei commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo,  salvi  i
          posti di cui ai concorsi per il personale  docente  banditi
          con decreti  del  Capo  del  Dipartimento  per  il  sistema
          educativo  di  istruzione  e   formazione   del   Ministero
          dell'istruzione  nn.  498  e  499  del  21   aprile   2020,
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          34  del  28  aprile  2020,  e  successive  modifiche,  sono
          assegnati con contratto a  tempo  determinato,  nel  limite
          dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1   del   presente
          articolo, ai docenti che sono iscritti nella  prima  fascia
          delle graduatorie  provinciali  per  le  supplenze  di  cui
          all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.
          124, per i posti comuni o di  sostegno,  o  negli  appositi
          elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi,  anche  con
          riserva di accertamento del titolo, coloro  che  conseguono
          il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31
          luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo
          periodo del  presente  comma,  e'  altresi'  richiesto  che
          abbiano svolto su posto  comune,  entro  l'anno  scolastico
          2020/2021, almeno tre annualita'  di  servizio,  anche  non
          consecutive,  negli  ultimi  dieci  anni  scolastici  oltre
          quello in corso,  nelle  istituzioni  scolastiche  statali,
          valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11,  comma  14,
          della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
              5. Il contratto a tempo determinato di cui al  comma  4
          e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o  nelle
          classi di concorso o tipologie di posto  per  le  quali  il
          docente  risulta  iscritto   nella   prima   fascia   delle
          graduatorie provinciali per le supplenze  o  negli  elenchi
          aggiuntivi. 
              6. Nel  corso  del  contratto  a  tempo  determinato  i
          candidati  svolgono  altresi'  il   percorso   annuale   di
          formazione iniziale e prova  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,   con   le
          integrazioni di cui al comma 7. 
              7. Il percorso annuale di formazione iniziale  e  prova
          e'  seguito  da  una   prova   disciplinare.   Alla   prova
          disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
          sensi dell'articolo 1, comma 117,  della  legge  13  luglio
          2015,  n.  107.  La  prova  disciplinare  e'  superata  dai
          candidati che raggiungono una soglia  di  idoneita'  ed  e'
          valutata  da  una   commissione   esterna   all'istituzione
          scolastica di servizio. 
              8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale
          di formazione e prova e di giudizio  positivo  della  prova
          disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
          confermato  in  ruolo,  con  decorrenza  giuridica  dal  1°
          settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio  del
          servizio, nella medesima istituzione scolastica presso  cui
          ha prestato  servizio  a  tempo  determinato.  La  negativa
          valutazione del percorso di formazione e prova comporta  la
          reiterazione dell'anno di prova ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il  giudizio
          negativo  relativo  alla  prova  disciplinare  comporta  la
          decadenza  dalla  procedura   di   cui   al   comma   4   e
          l'impossibilita' di trasformazione  a  tempo  indeterminato
          del contratto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,   con
          riferimento  alla  procedura  di  cui  al  comma  4,   sono
          disciplinati le modalita' di attribuzione del  contratto  a
          tempo determinato  dalle  graduatorie  provinciali  per  le
          supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite  dei
          posti  vacanti  e  disponibili  di  cui  al  comma  4,   la
          commissione nazionale incaricata di redigere  i  quadri  di
          riferimento per la valutazione della prova disciplinare  di
          cui  al  comma  7,  le  modalita'   di   formazione   delle
          commissioni  della  prova  disciplinare,  i  requisiti  dei
          componenti e le modalita' di  espletamento  della  suddetta
          prova. Ai componenti della commissione nazionale  non  sono
          dovuti, per  le  attivita'  svolte,  compensi,  indennita',
          gettoni, emolumenti,  rimborsi  spese  ne'  altre  utilita'
          comunque denominate. 
              9-bis. In via straordinaria, per  un  numero  di  posti
          pari a quelli vacanti e disponibili per  l'anno  scolastico
          2021/2022  che  residuano   dalle   immissioni   in   ruolo
          effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
          cui ai concorsi per il  personale  docente  banditi  con  i
          decreti del Capo del Dipartimento per il sistema  educativo
          di istruzione e formazione  del  Ministero  dell'istruzione
          nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020,  e'
          bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione
          e classe di concorso riservata ai docenti non compresi  tra
          quelli  di  cui  al  comma  4  che,  entro  il  termine  di
          presentazione  delle  istanze  di  partecipazione,  abbiano
          svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di
          almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque
          anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11,  comma
          14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il  bando  determina
          altresi' il contributo di segreteria  posto  a  carico  dei
          partecipanti,  in  misura  tale  da  coprire  integralmente
          l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo'
          partecipare alla procedura in un'unica regione  e  per  una
          sola classe di concorso e puo'  partecipare  solo  per  una
          classe di concorso  per  la  quale  abbia  maturato  almeno
          un'annualita', valutata ai  sensi  del  primo  periodo.  Le
          graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
          dei titoli posseduti e  del  punteggio  conseguito  in  una
          prova disciplinare da tenere entro il 15  giugno  2022,  le
          cui caratteristiche sono definite con decreto del  Ministro
          dell'istruzione. Nel limite dei posti di  cui  al  presente
          comma, che sono resi indisponibili  per  le  operazioni  di
          mobilita' e immissione  in  ruolo,  i  candidati  vincitori
          collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti  a
          tempo  determinato   nell'anno   scolastico   2022/2023   e
          partecipano, con oneri a proprio carico, a un  percorso  di
          formazione, anche in collaborazione con le universita', che
          ne integra le competenze  professionali.  Nel  corso  della
          durata  del  contratto  a  tempo  determinato  i  candidati
          svolgono  altresi'  il  percorso  annuale   di   formazione
          iniziale  e  prova  di  cui  all'articolo  13  del  decreto
          legislativo  13  aprile  2017,  n.  59.   A   seguito   del
          superamento  della  prova  che  conclude  il  percorso   di
          formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento
          del percorso annuale di formazione  iniziale  e  prova,  il
          docente e' assunto a tempo indeterminato  e  confermato  in
          ruolo,  con  decorrenza  giuridica  ed  economica  dal   1°
          settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio  del
          servizio, nella medesima istituzione scolastica presso  cui
          ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.  Il
          percorso di formazione  di  cui  al  quinto  periodo  e  la
          relativa prova conclusiva sono  definiti  con  decreto  del
          Ministro  dell'istruzione.  Limitatamente  alle  classi  di
          concorso per le  quali  non  sia  possibile  effettuare  le
          nomine  a  tempo  determinato  in  tempo   utile   per   lo
          svolgimento del percorso annuale di formazione  iniziale  e
          prova di cui all'articolo 1,  comma  116,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, le operazioni di  assunzione  a  tempo
          determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
          tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili  per  le
          operazioni di mobilita' e di immissione in  ruolo  riferite
          all'anno  scolastico  2023/2024.  I  docenti  che  svolgono
          l'incarico a tempo determinato  e  la  relativa  formazione
          nonche' l'anno di formazione  iniziale  e  prova  nell'anno
          scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo  indeterminato  e
          confermati in ruolo con decorrenza giuridica  ed  economica
          dal 1° settembre 2024  o,  se  successiva,  dalla  data  di
          inizio del servizio, nella medesima istituzione  scolastica
          presso cui hanno prestato servizio con  contratto  a  tempo
          determinato.  Le  graduatorie  di  cui  al  presente  comma
          decadono con l'immissione in  ruolo  dei  vincitori,  fatto
          salvo  lo  scorrimento  degli  eventuali  rinunciatari,  da
          effettuare  entro  il  limite  dei  posti  attribuiti  alla
          procedura di cui al presente comma e, comunque,  non  oltre
          la data di  pubblicazione  delle  graduatorie  relative  al
          concorso pubblico bandito ai  sensi  dell'articolo  46  del
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. 
              9-ter. I posti comuni  e  di  sostegno  destinati  alle
          procedure di cui al comma  4  e  rimasti  vacanti  dopo  le
          relative operazioni sono destinati sino al  15  marzo  2022
          alle  immissioni  in  ruolo  con  decorrenza  giuridica  ed
          economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3,
          limitatamente alle classi  di  concorso  per  le  quali  la
          pubblicazione della graduatoria avviene dopo il  31  agosto
          2021 ed entro il 31 gennaio 2022. 
              10. Al fine di assicurare che i concorsi  ordinari  per
          il personale docente per la scuola dell'infanzia,  primaria
          e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
          con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
          3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in  deroga
          alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
          nonche'  in  deroga  alla  disciplina  di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla  legge  13  luglio
          2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59
          e ai relativi decreti attuativi, garantendone  comunque  il
          carattere  comparativo,  le  prove  di  detti  concorsi  si
          svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate: 
                a) per i concorsi banditi a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione e  per  tutto
          il periodo di attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza,  sostenimento  mediante  l'ausilio   di   mezzi
          informatizzati, di una prova scritta  con  piu'  quesiti  a
          risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e
          competenze   del   candidato    in    ambito    pedagogico,
          psicopedagogico    e    didattico-metodologico,     nonche'
          sull'informatica e sulla lingua  inglese.  Al  termine  del
          periodo di attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza, possibilita' di optare per  una  prova  scritta
          con piu' quesiti a risposta aperta  volta  all'accertamento
          delle  medesime  competenze  di  cui  al   primo   periodo.
          Nell'ipotesi di  cui  al  secondo  periodo  della  presente
          lettera, con decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito, l'accesso alla prova scritta puo' essere  riservato
          a coloro che superano una prova preselettiva.  Non  si  da'
          luogo    alla    previa    pubblicazione    dei    quesiti.
          L'amministrazione si riserva la  possibilita',  in  ragione
          del numero di partecipanti, di prevedere,  ove  necessario,
          la non contestualita' delle prove  relative  alla  medesima
          classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
          l'omogeneita' in modo da garantire  il  medesimo  grado  di
          selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata
          al  massimo  100  punti  ed  e'  superata  da  coloro   che
          conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
                b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le
          conoscenze e le competenze del candidato  sulla  disciplina
          della classe di concorso o tipologia di posto per la  quale
          partecipa, nonche' le competenze  didattiche  e  l'abilita'
          nell'insegnamento anche attraverso un test specifico; 
                c) valutazione dei titoli; 
                d) formazione  della  graduatoria  sulla  base  delle
          valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite  dei
          posti messi a  concorso  fatta  salva  l'integrazione,  nel
          limite dei posti banditi, della  graduatoria  nella  misura
          delle eventuali rinunce intervenute, con  i  candidati  che
          hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per  il
          superamento delle prove concorsuali; 
                d-bis). 
              10.1. La redazione dei quesiti della prova  scritta  di
          cui al comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una
          o piu' universita'  o  consorzi  universitari  ovvero  enti
          pubblici di ricerca nonche' al  Formez  PA.  Ai  componenti
          della  commissione  non  spettano  compensi,   gettoni   di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. 
              10-bis. I bandi  dei  concorsi  di  cui  al  comma  10,
          emanati a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  prevedono  una
          riserva di  posti,  pari  al  30  per  cento  per  ciascuna
          regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore
          di  coloro  che  hanno  svolto,   entro   il   termine   di
          presentazione delle istanze di partecipazione al  concorso,
          un servizio presso le istituzioni  scolastiche  statali  di
          almeno tre anni scolastici,  anche  non  continuativi,  nei
          dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo  11,
          comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva  di
          cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le
          classi di concorso o tipologie di posto  per  le  quali  il
          candidato abbia maturato un  servizio  di  almeno  un  anno
          scolastico.  Nel  calcolo  della  percentuale   dei   posti
          riservati si procede con  arrotondamento  per  difetto.  La
          riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti
          messi a bando, per ciascuna regione, classe di  concorso  o
          tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro. 
              10-ter. 
              11. Con  decreto  del  Ministero  dell'istruzione  sono
          apportate tutte le occorrenti  modificazioni  ai  bandi  di
          concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando
          i  programmi  concorsuali,  senza  che  cio'  comporti   la
          riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o
          la modifica dei requisiti di  partecipazione.  Con  decreto
          del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate  le
          modalita' di redazione  dei  quesiti  della  prova  scritta
          anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata
          di redigere i quadri  di  riferimento  per  la  valutazione
          della prova scritta, i programmi delle prove,  i  requisiti
          dei componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione
          della  prova  scritta  e  della  prova  orale,   i   titoli
          valutabili e il relativo punteggio. 
              11-bis. I  concorsi  per  il  personale  docente  nelle
          scuole con lingua di  insegnamento  slovena  della  regione
          Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi  dell'articolo
          426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico
          regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  il  quale,   fermo
          restando lo svolgimento di un'unica prova  scritta,  adatta
          le disposizioni di cui  ai  commi  10  e  11  del  presente
          articolo,  concernenti  la  struttura  e  le  modalita'  di
          predisposizione  delle  prove  scritte,  alle  specificita'
          delle scuole con  lingua  di  insegnamento  slovena.  Resta
          ferma la  procedura  vigente  finalizzata  alla  preventiva
          autorizzazione ed individuazione dei posti  di  docenza  da
          ricoprire. 
              12. 
              13. Le immissioni in ruolo dei  vincitori,  nel  limite
          previsto dal bando di concorso per  la  specifica  regione,
          classe di  concorso  o  tipologia  di  posto,  in  caso  di
          incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni,
          possono  essere  disposte  anche  negli   anni   scolastici
          successivi, sino all'esaurimento della graduatoria  di  cui
          al  comma  10,  lettera  d),  nel  limite  delle   facolta'
          assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente  per  i
          concorsi ordinari. 
              14.  In  via  straordinaria,  esclusivamente   per   le
          immissioni in ruolo relative all'anno scolastico  2021/2022
          in ragione degli  obiettivi  perseguiti  tramite  il  Piano
          Nazionale di ripresa e resilienza  circa  il  rafforzamento
          delle materie scientifiche e  tecnologiche  e  dell'elevato
          numero  dei  posti  vacanti  e  disponibili,  le  procedure
          concorsuali ordinarie  gia'  bandite,  di  cui  al  decreto
          dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499,  indicate  nella
          seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi  previsto,
          si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le
          modalita' di cui al comma 15. 
              Tabella A 
              Classe di concorso/Tipologia di posto Numero posti 
              A020 - Fisica 282 
              A026 - Matematica 1005 
              A027 - Matematica e fisica 815 
              A028 - Matematica e scienze 3124 
              A041 - Scienze e tecnologie informatiche 903 
              15. Per le classi di concorso e tipologie di  posto  di
          cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge  secondo
          le seguenti modalita': 
                a) unica prova scritta con piu'  quesiti  a  risposta
          multipla,  volta  all'accertamento   delle   conoscenze   e
          competenze del candidato sulle discipline della  classe  di
          concorso o tipologia  di  posto  per  la  quale  partecipa,
          nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La  prova,
          computer-based, si  svolge  nelle  sedi  individuate  dagli
          Uffici    Scolastici    Regionali    e    consiste    nella
          somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali  vertenti  sui
          programmi previsti dall'allegato A al decreto del  Ministro
          dell'istruzione 20 aprile  2020,  n.  201  per  la  singola
          classe di concorso, 5 sull'informatica  e  5  sulla  lingua
          inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica
          i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi  tra  20
          quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe
          di concorso A028  -  Matematica  e  scienze  i  40  quesiti
          vertenti sui programmi sono suddivisi  tra  20  quesiti  di
          matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
          fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
          una domanda seguita da quattro risposte, delle  quali  solo
          una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato  in
          modalita' casuale per ciascun candidato. La  prova  ha  una
          durata massima di 100 minuti, fermi restando gli  eventuali
          tempi aggiuntivi di  cui  all'articolo  20  della  legge  5
          febbraio 1992,  n.  104.  Non  si  da'  luogo  alla  previa
          pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva  la
          possibilita', in ragione del  numero  di  partecipanti,  di
          prevedere, ove  necessario,  la  non  contestualita'  delle
          prove  relative   alla   medesima   classe   di   concorso,
          assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in
          modo da garantire il medesimo  grado  di  selettivita'  tra
          tutti  i  partecipanti.  La  valutazione  della  prova   e'
          effettuata assegnando 2 punti a ciascuna  risposta  esatta,
          zero punti alle risposte non date o  errate.  La  prova  e'
          valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro  che
          conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 
                b) prova orale,  valutata  al  massimo  100  punti  e
          superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
          punti; 
                c) formazione della graduatoria, entro la data del 31
          luglio 2021, esclusivamente sulla base  della  somma  delle
          valutazioni di cui alle lettere a)  e  b)  nel  limite  dei
          posti messi a concorso. 
              16. La procedura di cui ai commi 14 e 15  non  comporta
          la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle
          istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione  alla
          procedura indetta  con  decreto  dipartimentale  21  aprile
          2020, n. 499 per le classi  di  concorso  interessate.  Con
          decreto del Ministero  dell'istruzione  sono  apportate  le
          eventuali ulteriori  modificazioni  ai  bandi  di  concorso
          necessari all'espletamento delle procedure di cui ai  commi
          14 e 15. La redazione  dei  quesiti  della  prova  scritta,
          anche  a  titolo  oneroso,  e'  assegnata  con  affidamento
          diretto ad una o  piu'  universita'.  Parimenti  i  servizi
          logistici e informatici necessari  per  lo  svolgimento  di
          detta prova scritta sono  assegnati  direttamente  anche  a
          soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
          commissioni di concorso sono  costituite  con  decreto  del
          direttore  generale   dell'Ufficio   scolastico   regionale
          responsabile della  procedura  che  provvede  entro  cinque
          giorni   dalla   pubblicazione   in   Gazzetta    ufficiale
          dell'avviso  di  convocazione  per  la  prova  scritta.  E'
          possibile  formare  sottocommissioni  per  lo   svolgimento
          contestuale della prova orale,  ferma  restando  l'unicita'
          del  presidente,  per  gruppi  comprendenti  un  numero  di
          candidati  superiore  a  cinquanta.  Al  presidente  ed  ai
          componenti e al segretario delle commissioni che concludono
          le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il
          31 luglio 2021  e'  riconosciuto  un  compenso,  aggiuntivo
          rispetto a quello previsto a legislazione vigente,  pari  a
          due volte il compenso base previsto dall'articolo 2,  comma
          1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche'  dall'articolo  5,
          del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  24
          aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione  sono
          disciplinati  la  commissione   nazionale   incaricata   di
          valutare la congruita'  e  l'equivalenza  dei  quesiti,  di
          redigere i quadri di riferimento per la  valutazione  della
          prova orale, i requisiti dei componenti  delle  commissioni
          cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova
          orale. 
              17. Le graduatorie delle procedure di cui al  comma  14
          sono  utilizzate  per  le  immissioni  in  ruolo   relative
          all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per  eventuali
          oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30  ottobre
          2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
          tempo determinato nelle more stipulati sui  relativi  posti
          vacanti e disponibili.  Le  medesime  graduatorie,  se  non
          approvate entro la data di cui al periodo precedente,  sono
          utilizzate nel corso degli anni  successivi  con  priorita'
          rispetto alle graduatorie  delle  procedure  ordinarie.  In
          ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
          previsto dal bando di concorso per la specifica  regione  e
          classe  di  concorso,  in  caso  di  incapienza  dei  posti
          destinati  annualmente  alle  assunzioni,  possono   essere
          disposte  anche  negli  anni  scolastici  successivi,  sino
          all'esaurimento  della  graduatoria,   nel   limite   delle
          facolta' assunzionali disponibili a  legislazione  vigente.
          Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
          applica la decorrenza dei contratti prevista  dall'articolo
          58, comma 1 lett. b). 
              18.  Resta  impregiudicata  per   i   candidati   della
          procedura di  cui  al  comma  14,  la  partecipazione  alla
          procedura  concorsuale  ordinaria  per  le   corrispondenti
          classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel  periodo
          precedente i posti  delle  predette  procedure  concorsuali
          ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
          disponibili  nei  limiti  individuati  da  un  decreto  del
          Ministro  dell'istruzione  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
          amministrazione. Con decreto del Ministero  dell'istruzione
          si provvede,  altresi',  alla  riapertura  dei  termini  di
          partecipazione  limitatamente  alle  procedure  di  cui  al
          periodo precedente. 
              19. Agli oneri derivanti dal  comma  16,  pari  a  euro
          7.684.000  per  l'anno   2021,   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 77. 
              20. Con ordinanza  del  Ministro  dell'istruzione  sono
          definiti  appositi  protocolli,  sottoposti   alla   previa
          approvazione  del  Comitato  tecnico-scientifico   di   cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,
          relativi alle modalita' di  svolgimento  in  sicurezza  dei
          concorsi per il personale scolastico fino  al  31  dicembre
          2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              21. All'articolo 1 del decreto legge 29  ottobre  2019,
          n. 126,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          dicembre 2019, n. 159: 
                1) al comma 9, lettera  g)  i  punti  2)  e  3)  sono
          soppressi; 
                2) il comma 13 e' abrogato. 
              21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
          18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  la
          disposizione di  cui  al  comma  10,  lettera  d-bis),  del
          presente articolo cessa di avere efficacia dal  1°  gennaio
          2025.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47, comma  11,  del
          citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: 
              «Art. 47 (Misure per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza di cui  e'  titolare  il  Ministero
          dell'istruzione). - 1.-10. (Omissis) 
              11. Le graduatorie di cui all'articolo  59,  comma  10,
          lettera d), e comma 15, lettera c),  del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, sono  integrate,  nel  limite
          delle  autorizzazioni  di  spesa  previste  a  legislazione
          vigente e nel rispetto del  regime  autorizzatorio  di  cui
          all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge  27  dicembre
          1997, n. 449, con i candidati risultati  idonei  per  avere
          raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma
          15 del medesimo articolo 59 del  decreto-legge  n.  73  del
          2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere
          dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie  di  cui  al
          primo periodo sono utilizzate  nei  limiti  delle  facolta'
          assunzionali residuali rispetto alle  immissioni  in  ruolo
          necessarie al raggiungimento dei target previsti dal  PNRR.
          La disposizione di cui al primo periodo non si  applica  ai
          concorsi banditi successivamente alla data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 2-bis e 2 ter, del
          decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.   59,   recante
          Riordino, adeguamento  e  semplificazione  del  sistema  di
          formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
          scuola   secondaria   per    renderlo    funzionale    alla
          valorizzazione sociale e  culturale  della  professione,  a
          norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera  b),  della
          legge  13  luglio  2015,  n.  107,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2-bis (Percorso  universitario  e  accademico  di
          formazione iniziale). -  1.  Il  percorso  universitario  e
          accademico   di   formazione    iniziale,    a    frequenza
          obbligatoria,  e'  organizzato  ed  e'  impartito,  per  le
          relative classi di concorso, con  modalita'  di  erogazione
          convenzionale,  ai  sensi  del   secondo   periodo,   dalle
          universita' ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri
          individuati dalle istituzioni della  formazione  superiore,
          anche in  forma  aggregata,  nell'ambito  della  rispettiva
          autonomia  statutaria  e  regolamentare.  I  percorsi  sono
          svolti interamente in presenza  o,  esclusivamente  per  le
          attivita'  diverse  dalle  attivita'  di  tirocinio  e   di
          laboratorio, con modalita' telematiche in  misura  comunque
          non superiore al 20 per cento del totale.  Nel  decreto  di
          cui  al  comma  4   sono   individuati   i   requisiti   di
          accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo
          da garantirne l'elevata qualita' e  la  solidita',  e  sono
          altresi' definiti i criteri e le modalita' di coordinamento
          e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono
          definite le modalita' con  cui  i  percorsi  di  formazione
          iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione
          strutturata   e   paritetica   fra   sistema    scolastico,
          universita' e istituzioni AFAM. 
              2. Il Ministero dell'istruzione  stima  e  comunica  al
          Ministero dell'universita' e della ricerca il fabbisogno di
          docenti  per  il  sistema  nazionale  di  istruzione,   ivi
          compresi le scuole paritarie e i percorsi di  istruzione  e
          formazione professionale delle regioni  nonche'  le  scuole
          italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia
          di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema  di
          formazione  iniziale  dei  docenti   generi,   in   maniera
          tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di
          abilitati sufficiente a  garantire  la  selettivita'  delle
          procedure concorsuali. Per i primi tre cicli  dei  percorsi
          universitari e accademici di  formazione  iniziale,  coloro
          che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche
          statali o presso le scuole paritarie per almeno  tre  anni,
          anche non continuativi, di cui almeno uno  nella  specifica
          classe di concorso per  la  quale  scelgono  di  conseguire
          l'abilitazione, nei cinque  anni  precedenti,  valutati  ai
          sensi dell'articolo 11, comma  14,  della  legge  3  maggio
          1999, n. 124, nonche' coloro che hanno sostenuto  la  prova
          concorsuale relativa alla procedura  straordinaria  di  cui
          all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge  25  maggio
          2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti  di  docenza
          nell'ambito  di  percorsi  di   istruzione   e   formazione
          professionale   delle   regioni   accedono   ai    percorsi
          universitari e accademici di formazione  iniziale  relativi
          alla classe  di  concorso  interessata,  nei  limiti  della
          riserva di posti e con le modalita' stabiliti  con  decreto
          adottato dal Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. 
              3.  Fermi  restando  i  margini  di  flessibilita'  dei
          relativi  piani  di  studio,  possono  di  norma   accedere
          all'offerta formativa dei centri universitari e  accademici
          di formazione iniziale  dei  docenti  coloro  che  sono  in
          possesso dei titoli di  studio  di  cui  ai  commi  1  e  2
          dell'articolo  5  nonche'  coloro  che  sono   regolarmente
          iscritti  a  corsi  di  studio  per  il  conseguimento  dei
          medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti  a  corsi  di
          studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo
          unico l'accesso e' subordinato all'acquisizione di 180 CFU.
          Nel rispetto del principio di autonomia delle  universita',
          i CFU/CFA di formazione iniziale  per  l'insegnamento  sono
          conseguiti in modalita' aggiuntiva. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto  con  i  Ministri  dell'istruzione  e
          dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  il  31
          luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo  2,  comma
          2,  sono  definiti  i   contenuti   e   la   strutturazione
          dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di  cui
          almeno 10 di area pedagogica, necessari per  la  formazione
          iniziale, comprendente attivita'  di  tirocinio  diretto  e
          indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo  che  vi  sia
          proporzionalita' tra le diverse componenti di detta offerta
          formativa e tenendo in considerazione gli aspetti  connessi
          all'inclusione scolastica  nonche'  le  specificita'  delle
          materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per  ogni
          CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in  presenza  nelle  classi
          non puo' essere inferiore a 12 ore. Il decreto  di  cui  al
          primo periodo determina  il  numero  di  crediti  formativi
          universitari  o  accademici   riservati   alla   formazione
          inclusiva  delle  persone  con  disabilita'.  Il   medesimo
          decreto definisce la percentuale di presenza alle attivita'
          formative necessarie per l'accesso alla  prova  finale  del
          percorso di formazione  iniziale  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo
          periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo
          2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento  di
          almeno  10  CFU/CFA  di  tirocinio  diretto,  e'   comunque
          riconosciuta la validita' dei 24  CFU/CFA  gia'  conseguiti
          quale  requisito  di  accesso  al   concorso   secondo   il
          previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma
          definisce  le  linee  guida  per  il  riconoscimento  degli
          eventuali altri crediti  maturati  nel  corso  degli  studi
          universitari o accademici,  purche'  strettamente  coerenti
          con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al  presente
          comma non sono retribuiti. 
              5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti  gli
          standard professionali minimi riferiti alle competenze  che
          devono essere possedute dal docente abilitato,  nonche'  le
          modalita' di svolgimento della prova  finale  del  percorso
          universitario e accademico, comprendente la prova scritta e
          la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  gli
          standard necessari ad assicurare una  valutazione  omogenea
          dei  partecipanti  e   la   composizione   della   relativa
          commissione  giudicatrice,  nella   quale   sono   comunque
          presenti  un  membro  designato   dall'Ufficio   scolastico
          regionale di riferimento e un  membro  esterno  esperto  di
          formazione nelle materie inerenti al  percorso  abilitante,
          anche individuabile tra i tutor  di  cui  al  comma  7.  La
          nomina di personale scolastico nella commissione di cui  al
          precedente  periodo   non   deve   determinare   oneri   di
          sostituzione a carico del bilancio dello Stato. 
              6. Con il decreto di cui al comma 4 e'  individuato  il
          Profilo  conclusivo  delle  competenze  professionali   del
          docente   abilitato,   nel    rispetto    degli    standard
          professionali minimi riferiti alle  competenze  di  cui  al
          comma 5, e sono definite le modalita' della loro  verifica,
          per  favorire  la  coerenza  dei  percorsi  universitari  e
          accademici di formazione iniziale con  le  professionalita'
          richieste  al  docente  per  favorire   la   trasformazione
          digitale dell'organizzazione scolastica e dei  processi  di
          apprendimento e insegnamento. 
              7.  Alle  attivita'  di  tutoraggio  del  percorso   di
          formazione iniziale  sono  preposti  docenti  delle  scuole
          secondarie di  primo  e  secondo  grado.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  i   Ministri
          dell'universita' e della ricerca e  dell'economia  e  delle
          finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente
          di cui al primo  periodo  e  la  sua  ripartizione  tra  le
          universita' e le istituzioni AFAM. Con il medesimo  decreto
          sono altresi' definiti i criteri di selezione  dei  docenti
          che aspirano alla funzione di tutor. Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2023. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
          16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50  milioni  di  euro
          per l'anno 2023 e 31  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di  euro  per
          l'anno 2024 e 50 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della  legge  13
          luglio 2015, n. 107." 
              «Art.  2-ter  (Abilitazione  all'insegnamento).  -   1.
          L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie  di
          primo  e  secondo  grado  si  consegue  a   seguito   dello
          svolgimento del  percorso  universitario  e  accademico  di
          formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del  superamento
          della  prova  finale  del  suddetto  percorso  secondo   le
          modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale
          si  accede  in  seguito  al  conseguimento   della   laurea
          magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure  del  diploma
          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di  II
          livello, oppure di titolo equipollente o equiparato. 
              2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1
          non costituisce titolo di idoneita' ne' da'  alcun  diritto
          relativamente al reclutamento in ruolo al  di  fuori  delle
          procedure  concorsuali  per  l'accesso  ai  ruoli  a  tempo
          indeterminato. 
              3.   L'abilitazione   all'insegnamento   nelle   scuole
          secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata. 
              4. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione  su
          una classe di concorso o su altro  grado  di  istruzione  e
          coloro che sono  in  possesso  della  specializzazione  sul
          sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del
          titolo di studio necessario con riferimento alla classe  di
          concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso  o  in
          altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione  di  30
          CFU/CFA  del  percorso  universitario   e   accademico   di
          formazione  iniziale,  nell'ambito  delle   metodologie   e
          tecnologie  didattiche   applicate   alla   disciplina   di
          riferimento. I percorsi di cui al  presente  comma  possono
          essere  svolti  anche   mediante   modalita'   telematiche,
          comunque sincrone,  anche  in  deroga  al  limite  previsto
          dall'articolo   2-bis,   comma    1,    secondo    periodo,
          esclusivamente  presso   i   Centri   che   organizzano   e
          impartiscono percorsi accreditati  ai  sensi  del  medesimo
          articolo 2-bis, comma 1. 
              4.bis. Coloro  che  hanno  svolto  servizio  presso  le
          istituzioni  scolastiche  statali  o   presso   le   scuole
          paritarie per almeno tre anni, anche non  continuativi,  di
          cui almeno uno nella specifica classe di  concorso  per  la
          quale scelgono di  conseguire  l'abilitazione,  nei  cinque
          anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11,  comma
          14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche'  coloro  che
          hanno  sostenuto  la  prova   concorsuale   relativa   alla
          procedura  straordinaria  di  cui  all'articolo  59,  comma
          9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,
          conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio
          necessario  con  riferimento  alla  classe   di   concorso,
          l'abilitazione all'insegnamento  attraverso  l'acquisizione
          di 30 CFU o CFA  tra  quelli  che  compongono  il  percorso
          universitario e accademico di formazione  iniziale  di  cui
          all'articolo 13, comma 2. 
              5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis,  comma  4,
          sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi
          universitari e accademici di formazione iniziale nonche' di
          svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento
          dell'abilitazione all'insegnamento, con oneri a carico  dei
          partecipanti.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, del  citato
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  18-bis  (Norme  transitorie  per  l'accesso   al
          concorso e per l'immissione in ruolo).  -  1.  Fino  al  31
          dicembre 2024, fermo restando il  possesso  del  titolo  di
          studio necessario con riferimento alla classe di  concorso,
          sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti
          comuni di docente di scuola secondaria di primo  e  secondo
          grado e per i posti di  insegnante  tecnico-pratico  coloro
          che abbiano  conseguito  almeno  30  CFU/CFA  del  percorso
          universitario e accademico di formazione  iniziale  di  cui
          all'articolo 2-bis in coerenza con  il  Profilo  conclusivo
          delle competenze professionali del docente abilitato di cui
          al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei
          CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data  di  cui
          al primo  periodo,  sono  altresi'  ammessi  a  partecipare
          coloro  i  quali,  entro  il  31  ottobre   2022,   abbiano
          conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso
          al concorso secondo il previgente ordinamento. 
              2. Fino al termine del periodo transitorio  di  cui  al
          comma 1, ai percorsi di specializzazione per  le  attivita'
          di sostegno didattico agli alunni con disabilita' accedono,
          nei limiti della  riserva  di  posti  e  con  le  modalita'
          stabilite con  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e
          della   ricerca,   di    concerto    con    il    Ministero
          dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti  assunti  a
          tempo indeterminato nei  ruoli  dello  Stato,  che  abbiano
          prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su
          posto di sostegno nelle scuole  del  sistema  nazionale  di
          istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e  i  percorsi
          di istruzione e formazione professionale delle  regioni,  e
          che siano in possesso  del  titolo  di  studio  valido  per
          l'insegnamento. I percorsi sono  svolti  con  modalita'  di
          erogazione  convenzionale,  interamente  in   presenza   o,
          esclusivamente per attivita'  diverse  dalle  attivita'  di
          tirocinio  e  laboratorio,  con  modalita'  telematiche  in
          misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. 
              3. Con il decreto  di  cui  al  comma  4  dell'articolo
          2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui  al
          comma  1,  primo  periodo,  sono   definiti   i   contenuti
          dell'offerta  formativa   corrispondente   a   30   CFU/CFA
          necessari per la partecipazione al concorso. Sono  altresi'
          definiti  gli  ulteriori  30  CFU/CFA  necessari   per   il
          completamento della  formazione  iniziale  universitaria  e
          accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le
          modalita' di svolgimento della prova  finale  del  percorso
          universitario e accademico, comprendente una prova  scritta
          e una  lezione  simulata,  nonche'  la  composizione  della
          relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un
          membro  designato  dall'Ufficio  scolastico  regionale   di
          riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle
          materie   inerenti   al    percorso    abilitante,    anche
          individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis,  comma
          7. La nomina di personale scolastico nella  commissione  di
          cui al  secondo  periodo  non  deve  determinare  oneri  di
          sostituzione a carico del bilancio dello Stato. 
              4. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  10-ter
          dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106, i vincitori del concorso su posto  comune,  che  vi
          abbiano partecipato con i requisiti  di  cui  al  comma  1,
          sottoscrivono  un  contratto  annuale  di   supplenza   con
          l'Ufficio   scolastico   regionale    a    cui    afferisce
          l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA,  ove
          mancanti, per il completamento del percorso universitario e
          accademico  di  formazione  iniziale  di  cui  all'articolo
          2-bis, con oneri a carico dei  partecipanti,  definiti  dal
          decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis.  Con
          il  decreto  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  4,  sono
          definiti i contenuti dell'offerta formativa  corrispondente
          a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al  comma
          1, ultimo periodo,  conseguono  per  il  completamento  del
          percorso universitario e accademico di formazione  iniziale
          ai sensi del primo periodo. Con il superamento della  prova
          finale  del  percorso   universitario   e   accademico   di
          formazione iniziale, i vincitori conseguono  l'abilitazione
          all'insegnamento  di  cui  all'articolo   2-ter   e   sono,
          conseguentemente,   assunti   a   tempo   indeterminato   e
          sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il  cui
          positivo superamento determina la definitiva immissione  in
          ruolo.  Si  applicano  al  suddetto  anno   di   prova   le
          disposizioni di cui  all'articolo  13,  comma  1.  Per  gli
          effetti di cui al  presente  comma,  la  prova  finale  del
          percorso  universitario  e  accademico,   svolta   con   le
          modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5,  puo'  essere
          sostenuta per non piu' di due  volte.  Il  secondo  mancato
          superamento della prova finale determina  la  cancellazione
          del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. 
              5. In caso di esaurimento delle graduatorie di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione  in  ruolo
          dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di
          cui all'articolo 1,  comma  17-ter,  del  decreto-legge  29
          ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino al 31  dicembre  2025,
          le facolta' assunzionali  annualmente  autorizzate  per  la
          predetta  tipologia  di  posto  sono  utilizzate   per   lo
          scorrimento delle graduatorie costituite e  aggiornate  con
          cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies
          del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019. 
              6. Al fine di garantire  la  maggiore  copertura  delle
          classi di concorso A-26  Matematica  e  A-28  Matematica  e
          Scienze,  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  di
          concerto con il Ministro dell'universita' e della  ricerca,
          da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso
          a tali classi di concorso possono essere integrati. 
              6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025  i
          percorsi universitari e accademici di  formazione  iniziale
          possono essere svolti,  a  esclusione  delle  attivita'  di
          tirocinio e  di  laboratorio,  con  modalita'  telematiche,
          comunque sincrone,  anche  in  deroga  al  limite  previsto
          dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo,  e  in  ogni
          caso in misura non superiore al 50 per  cento  del  totale.
          Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al  primo
          periodo,  i  requisiti  di  accreditamento   dei   percorsi
          individuati dal decreto di cui  all'articolo  2-bis,  comma
          4.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  6,  del
          decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   recante
          Disposizioni urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni,  nonche'   di   innovazione   tecnologica,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Proroga di termini  in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1.-5-quater. (Omissis) 
              6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, le  parole  «31  dicembre  2018»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:   «31   dicembre   2020».   La
          percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  puo'  essere  elevata
          dall'8 per cento al 10 per cento, a valere  sulle  facolta'
          assunzionali di ciascuna  amministrazione.  La  percentuale
          del 30 per cento  di  cui  al  comma  6-quater  del  citato
          articolo 19 del decreto legislativo n. 165  del  2001  puo'
          essere elevata al 45 per cento,  a  valere  sulle  facolta'
          assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel
          predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina  ivi
          prevista. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo
          25 novembre 2016, n. 218, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  10
          marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parita'  scolastica
          e disposizioni sul diritto allo  studio  e  all'istruzione,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 1. Il sistema nazionale di  istruzione,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 33,  secondo  comma,
          della Costituzione, e' costituito dalle  scuole  statali  e
          dalle scuole paritarie private  e  degli  enti  locali.  La
          Repubblica    individua    come    obiettivo    prioritario
          l'espansione  dell'offerta  formativa  e   la   conseguente
          generalizzazione della domanda di istruzione  dall'infanzia
          lungo tutto l'arco della vita. 
              2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
          degli  ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per   quanto
          riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di  studio
          aventi  valore  legale,  le  istituzioni  scolastiche   non
          statali, comprese quelle degli enti locali, che, a  partire
          dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
          generali dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la  domanda
          formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
          di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 
              3. Alle scuole paritarie private  e'  assicurata  piena
          liberta' per quanto  concerne  l'orientamento  culturale  e
          l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
          educativo della scuola,  l'insegnamento  e'  improntato  ai
          principi  di  liberta'  stabiliti  dalla  Costituzione.  Le
          scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
          chiunque, accettandone il progetto educativo,  richieda  di
          iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli   studenti   con
          handicap.  Il   progetto   educativo   indica   l'eventuale
          ispirazione di carattere culturale o  religioso.  Non  sono
          comunque  obbligatorie  per   gli   alunni   le   attivita'
          extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
          una determinata ideologia o confessione religiosa. 
              4. La parita' e' riconosciuta alle scuole  non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
                a) un progetto educativo in armonia  con  i  principi
          della  Costituzione;  un   piano   dell'offerta   formativa
          conforme agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni  vigenti;
          attestazione  della  titolarita'  della   gestione   e   la
          pubblicita' dei bilanci; 
                b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
          didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle  norme
          vigenti; 
                c) l'istituzione  e  il  funzionamento  degli  organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
                d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti  i
          cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso  di
          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
          essi intendono frequentare; 
                e) l'applicazione delle norme vigenti in  materia  di
          inserimento di studenti con handicap  o  in  condizioni  di
          svantaggio; 
                f) l'organica costituzione  di  corsi  completi:  non
          puo' essere  riconosciuta  la  parita'  a  singole  classi,
          tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi  completi,
          ad iniziare dalla prima classe; 
                g)  personale   docente   fornito   del   titolo   di
          abilitazione; 
                h) contratti  individuali  di  lavoro  per  personale
          dirigente  e  insegnante   che   rispettino   i   contratti
          collettivi nazionali di settore. 
              4-bis. Ferme restando le abilitazioni  gia'  conseguite
          secondo il previgente ordinamento,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2023/2024,  ai  fini  di  cui  al  comma  4,  il
          personale in  servizio  presso  le  scuole  secondarie  che
          chiedono il riconoscimento della parita'  o  che  lo  hanno
          gia'  ottenuto  consegue  il  requisito   del   titolo   di
          abilitazione secondo le modalita' stabilite dagli  articoli
          2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
          59. Per il  personale  docente  in  servizio  nelle  scuole
          dell'infanzia riconosciute paritarie si applica  l'articolo
          334 del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
          in materia di istruzione,  relative  alle  scuole  di  ogni
          ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297. 
              4-ter. In via straordinaria, per  gli  anni  scolastici
          2023/2024,  2024/2025  e  2025/2026,  con  riferimento   ai
          soggetti  la  cui  iscrizione  ai  percorsi  di  formazione
          iniziale  e  abilitazione  all'insegnamento  di  cui   agli
          articoli 2-bis e 2-ter del decreto  legislativo  13  aprile
          2017,  n.  59,  non  sia   stata   accolta   per   mancanza
          dell'offerta formativa, e' considerato valido requisito, ai
          soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo
          del titolo di abilitazione di cui al comma  4-bis,  l'avere
          prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre
          anni, anche non continuativi, nei  dieci  anni  precedenti,
          valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
          maggio 1999, n. 124. 
              5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3  sono  soggette
          alla valutazione dei processi e degli esiti  da  parte  del
          sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard
          stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali  istituzioni,  in
          misura  non  superiore  a  un  quarto   delle   prestazioni
          complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
          personale  docente  purche'  fornito  di  relativi   titoli
          scientifici  e  professionali  ovvero  ricorrere  anche   a
          contratti di prestazione d'opera di personale  fornito  dei
          necessari requisiti . 
              6.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta
          l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per  il
          riconoscimento della parita'. 
              7. Alle scuole non statali che non  intendano  chiedere
          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo  VIII  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              8. Alle scuole paritarie,  senza  fini  di  lucro,  che
          abbiano i requisiti di  cui  all'articolo  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  e'  riconosciuto  il
          trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto
          legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 
              9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo  studio
          e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali  e
          paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e  nella
          successiva frequenza della scuola secondaria e  nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12,  lo  Stato
          adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
          e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da
          utilizzare a sostegno della spesa sostenuta  e  documentata
          dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione  di
          borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
          per  ordine  e  grado  di  istruzione.  Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su  proposta
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
          somme tra le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano  e  per  l'individuazione   dei   beneficiari,   in
          relazione alle  condizioni  reddituali  delle  famiglie  da
          determinare  ai  sensi  dell'articolo  27  della  legge  23
          dicembre  1998,  n.  448,  nonche'  le  modalita'  per   la
          fruizione dei  benefici  e  per  la  indicazione  del  loro
          utilizzo. 
              10. I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 9 possono  fruire  della  borsa  di  studio  mediante
          detrazione di  una  somma  equivalente  dall'imposta  lorda
          riferita all'anno in cui la spesa e'  stata  sostenuta.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          disciplinano le modalita' con  le  quali  sono  annualmente
          comunicati al Ministero delle finanze e  al  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  i
          dati relativi ai soggetti  che  intendono  avvalersi  della
          detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica provvede  al  corrispondente
          versamento delle somme occorrenti all'entrata del  bilancio
          dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
          stanziate ai sensi del comma 12. 
              11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente  a
          favore delle famiglie in condizioni  svantaggiate.  Restano
          fermi gli interventi di competenza di  ciascuna  regione  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano  in  materia
          di diritto allo studio. 
              12. Per le finalita' di cui ai commi  9,  10  e  11  e'
          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 
              13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
          previsionali di base 3.1.2.1  e  10.1.2.1  dello  stato  di
          previsione del Ministero  della  pubblica  istruzione  sono
          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
          miliardi per  contributi  per  il  mantenimento  di  scuole
          elementari parificate e della somma di  lire  280  miliardi
          per spese di partecipazione alla realizzazione del  sistema
          prescolastico integrato. 
              14. E' autorizzata,  a  decorrere  dall'anno  2000,  la
          spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli  interventi  di
          sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
          accolgono alunni con handicap. 
              15.  All'onere  complessivo  di   lire   347   miliardi
          derivante  dai  commi  13  e  14   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
          e 2001 dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire   327   miliardi
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione e quanto a  lire  20  miliardi  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
              16. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  9,
          10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi  per  l'anno  2000  e
          lire 300 miliardi per l'anno  2001,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni  per  gli  stessi
          anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente utilizzando quanto a  lire  100  miliardi  per
          l'anno  2000  e  lire   70   miliardi   per   l'anno   2001
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
          quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti  e  della  navigazione,
          quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130  miliardi  per
          il  2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   della
          pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
          ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              17. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  3,  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art.   6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - 1.-2. (Omissis) 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              (Omissis).» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   1-bis,   del
          decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  recante  Misure  di
          straordinaria  necessita'  ed   urgenza   in   materia   di
          reclutamento del  personale  scolastico  e  degli  enti  di
          ricerca e di  abilitazione  dei  docenti,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159: 
              «Art.  1-bis  (Disposizioni  urgenti  in   materia   di
          reclutamento del personale docente di religione cattolica).
          - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
          ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa
          intesa  con  il  Presidente  della  Conferenza   episcopale
          italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
          posti per l'insegnamento della religione cattolica  che  si
          prevede siano vacanti e disponibili negli  anni  scolastici
          dal  2022/23  al  2024/25,  ferme  restando  le   procedure
          autorizzatorie di cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              2.  Il  Ministero  dell'istruzione  e'  autorizzato   a
          bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
          procedura  straordinaria  riservata  agli   insegnanti   di
          religione  cattolica  che  siano  in  possesso  del  titolo
          previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
          Presidente  della  Conferenza   episcopale   italiana   per
          l'insegnamento  della  religione  cattolica  nelle   scuole
          pubbliche,  resa  esecutiva  ai  sensi  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175,  e  del
          riconoscimento  di  idoneita'   rilasciato   dall'ordinario
          diocesano competente per territorio e  che  abbiano  svolto
          almeno trentasei mesi di servizio  nell'insegnamento  della
          religione cattolica nelle scuole  statali.  Alla  procedura
          straordinaria di cui al presente comma e' assegnato  il  70
          per cento dei posti vacanti e disponibili per  il  triennio
          scolastico 2022/2023-2024/2025 e per  gli  anni  scolastici
          successivi  fino  al   totale   esaurimento   di   ciascuna
          graduatoria  di  merito,  ferme   restando   le   procedure
          autorizzatorie di cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,
          della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  Il  contenuto  del
          bando,  i  termini  di  presentazione  delle  istanze,   le
          modalita'    di    svolgimento    della     prova     orale
          didattico-metodologica, di valutazione della stessa  e  dei
          titoli ai fini della predisposizione delle  graduatorie  di
          merito  ripartite  per   ambiti   diocesani,   nonche'   la
          composizione  della   commissione   di   valutazione   sono
          stabiliti con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  il
          quale  prevede,  altresi',  un  contributo   per   l'intera
          copertura  degli  oneri  delle  procedure  a   carico   dei
          partecipanti.  I  contributi  di  partecipazione,   versati
          all'entrata del bilancio dello Stato, sono  tempestivamente
          riassegnati  sui  pertinenti  capitoli   dello   stato   di
          previsione del  Ministero  dell'istruzione  ai  fini  della
          copertura  integrale   delle   spese   per   la   procedura
          concorsuale. 
              3. Nelle more dell'espletamento del  concorso  e  della
          procedura  straordinaria  di  cui  al  presente   articolo,
          continuano a  essere  effettuate  le  immissioni  in  ruolo
          mediante scorrimento delle graduatorie generali  di  merito
          di cui all'articolo 9, comma 1,  del  decreto  dirigenziale
          del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed  esami»
          - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione  di  un
          concorso  riservato,  per   esami   e   titoli,   a   posti
          d'insegnante di religione  cattolica  compresi  nell'ambito
          territoriale   di    ciascuna    diocesi    nella    scuola
          dell'infanzia, nella scuola  primaria  e  nelle  scuole  di
          istruzione secondaria di primo e secondo grado. 
              4.   Le    amministrazioni    interessate    provvedono
          all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, del decreto
          del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1983,  n.  89,
          recante Approvazione del testo unificato  dei  decreti  del
          Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  116  e  4
          dicembre 1981, n.  761,  concernenti  norme  di  attuazione
          dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
          materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano: 
              «Art. 12-bis. 1. In attuazione dell'articolo  19  dello
          statuto,  la   provincia,   d'intesa,   a   seconda   della
          competenza, con la  Libera  Universita'  di  Bolzano  o  il
          Conservatorio di  musica  che  hanno  sede  sul  territorio
          provinciale: 
                a) disciplina la formazione iniziale degli insegnanti
          delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  dei  tre  gruppi
          linguistici della Provincia di  Bolzano,  ivi  compresa  la
          formazione  per  le  materie  artistiche;  tale  formazione
          iniziale  comprende  sia  quella  disciplinare  che  quella
          pedagogico-didattica   e    puo'    comunque    comprendere
          l'acquisizione  di  crediti  formativi  universitari  nella
          misura   massima   del   30   per   cento    dei    crediti
          complessivamente previsti dal  percorso  formativo  per  le
          attivita'  di  insegnamento  che  riguardano  il   relativo
          contesto culturale; 
                b)  autorizza  l'istituzione  dei  relativi  percorsi
          formativi abilitanti e specializzanti e autorizza la Libera
          Universita' di Bolzano o il Conservatorio  di  musica  alla
          loro attivazione; 
                c) determina il numero dei posti di studio sulla base
          della  programmazione  provinciale  degli  organici  e  del
          conseguente fabbisogno di personale  docente  nelle  scuole
          nella provincia; 
                d) disciplina inoltre  le  modalita'  e  i  contenuti
          delle prove di accesso ai percorsi formativi  nel  rispetto
          dei contenuti minimi  previsti  a  livello  nazionale,  con
          possibilita' di discostarsi dalla tempistica nazionale e di
          svolgere le  suddette  prove  anche  in  lingua  tedesca  e
          ladina,  ove  necessario,  e  basandosi  sui  programmi  di
          insegnamento in vigore per la Provincia di Bolzano; 
                e) definisce  altresi'  il  punteggio  con  il  quale
          integrare la votazione della prova di accesso  in  caso  di
          possesso  di  certificazioni  di  competenze   linguistiche
          almeno  di  livello  B1  del  Quadro  comune   europeo   di
          riferimento. 
              2.  L'abilitazione  e  la  specializzazione  conseguite
          secondo i percorsi formativi stabiliti dal  comma  1  hanno
          validita' su tutto il territorio nazionale. 
              3. Per lo specifico contesto  linguistico  e  culturale
          della Provincia di Bolzano e in considerazione dell'impegno
          istituzionale   della   Libera   Universita'   di   Bolzano
          finalizzato  a  garantire  nei  percorsi  di  formazione  i
          presupposti    per    l'acquisizione    delle    competenze
          indispensabili  per  partecipare  alla  vita  culturale  ed
          economico-sociale  e  per  accedere  al  mondo  del  lavoro
          locale, la Libera Universita' di  Bolzano  ha  facolta'  di
          ampliare, in tutti i propri corsi di  laurea  e  di  laurea
          magistrale, i  settori  scientifico-disciplinari  afferenti
          alle discipline letterarie  e  linguistiche,  previsti  dai
          rispettivi decreti ministeriali tra le attivita'  formative
          di base e caratterizzanti.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5,  del  citato
          decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione  e
          merito).  -  1.  All'articolo  58,  comma  5-septies,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
          «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023». 
              2. All'articolo 24, comma 6-bis,  del  decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo  2023»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023». 
              3. All'articolo 1-bis, comma 1,  del  decreto-legge  29
          ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 dicembre 2019, n. 159, le  parole:  «entro  l'anno
          2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e
          le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22  al  2023/24»
          sono sostitute dalle seguenti: «negli anni  scolastici  dal
          2022/23 al 2024/25». 
              4. All'articolo 14, comma  5,  della  legge  15  luglio
          2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023». 
              5. All'articolo 4 del decreto-legge 30  dicembre  2016,
          n. 244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio  2017,  n.  19,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  «2. Il termine  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antincendio per gli edifici scolastici ed i locali  adibiti
          a scuola, nonche' per le strutture nell'ambito delle  quali
          sono  erogati   percorsi   di   istruzione   e   formazione
          professionale (IeFP) e di istruzione e  formazione  tecnica
          superiore (IFTS), per i quali,  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, non si sia  ancora  provveduto
          al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024»; 
                b) al comma 2-bis, le parole: «al 31  dicembre  2022»
          sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»; 
                c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli  edifici,
          i  locali  e  le  strutture  delle  universita'   e   delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonche' per  quelli
          ove si svolgono i percorsi  erogati  dalle  Fondazioni  ITS
          Academy,». 
              5-bis. All'articolo  1,  comma  969,  secondo  periodo,
          della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  le  parole:  «Per
          l'anno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  l'anno
          2023». 
              5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile  2020,
          n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2020, n. 41, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
              «2-bis. Al fine di uniformare la durata in  carica  dei
          componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle sue
          funzioni, i componenti elettivi e non elettivi  restano  in
          carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle  disposizioni
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233». 
              5-quater. All'articolo 1, comma  567,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre
          2023 «sono sostituite dalle  seguenti:  «non  oltre  il  31
          dicembre 2024». 
              6. All'articolo 4-bis, comma 3,  del  decreto-legge  28
          giugno 2019, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2019, n.  81,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al primo periodo, le parole: «, dell'universita' e
          della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  del
          merito»; 
                b) al secondo periodo, le parole: «,  fermo  restando
          il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse. 
              7. All'articolo 22 del decreto  legislativo  25  maggio
          2017, n. 75, dopo il comma  15  e'  inserito  il  seguente:
          «15-bis. Le procedure selettive di cui  al  comma  15  sono
          prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla  progressione
          all'area   dei   direttori   dei   servizi    generali    e
          amministrativi   del   personale    amministrativo    delle
          istituzioni scolastiche.». 
              8. All'articolo 2-ter, comma  1,  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo  le  parole:  «per  l'anno
          scolastico 2022/2023» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'
          per l'anno scolastico 2023/2024». 
              9. All'articolo 18-bis  del  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre  2016,  n.  229,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022»  sono
          sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»; 
                b) al comma 1, lettera a), le parole:  «e  2021/2022»
          sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»; 
                c) al comma 2,  le  parole:  «ed  euro  2,85  milioni
          nell'anno 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  euro
          2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno  2023
          ed euro 2.437.774 nell'anno 2024»; (45) 
                d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e'  aggiunta
          la seguente: «b-septies) quanto a euro 1.625.183  nell'anno
          2023   ed   euro   2.437.774   nell'anno   2024,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 
                e) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Misure
          urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017,
          2017/2018, 2018/2019,  2019/2020,  2020/2021,  2021/2022  e
          2023/2024». 
              10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
          2020 n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
          giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della  vigenza
          dello stato di emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite
          dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023, per  dare  attuazione
          alla Missione 4 -  Componente  1  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza». 
              11. Ai fini dell'ammissione agli  esami  di  Stato  del
          secondo  ciclo  di  istruzione,  la   previsione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8  aprile  2020,
          n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2020, n. 41,  limitatamente  agli  articoli  13,  comma  2,
          lettera c), e 14, comma 3,  ultimo  periodo,  in  relazione
          alle attivita' assimilabili  all'alternanza  scuola-lavoro,
          del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata
          all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze  maturate  nei
          percorsi per le  competenze  trasversali  e  l'orientamento
          possono costituire comunque  parte  del  colloquio  di  cui
          all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del
          2017. 
              11-bis. All'articolo 2, comma 3, del  decreto-legge  29
          ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20  dicembre  2019,  n.  159,  dopo  le  parole:  «Il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e' autorizzato a bandire» sono  inserite  le  seguenti:  «a
          decorrere  dal  1°  giugno  2023»  e  le  parole:  «per  il
          reclutamento»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «per
          l'assunzione a tempo indeterminato». 
              11-ter. Al fine  di  garantire  la  prosecuzione  delle
          attivita' della Fondazione "I Lincei per la scuola"  presso
          l'Accademia nazionale dei Lincei, la  disposizione  di  cui
          all'articolo 1, comma  385,  lettera  h),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione,
          e' prorogata per l'anno  2023.  Agli  oneri  derivanti  dal
          primo periodo, pari a 250.000  euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. 
              11-quater.   All'articolo   59,   comma   9-bis,    del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo
          periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Limitatamente  alle
          classi  di  concorso  per  le  quali  non   sia   possibile
          effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per
          lo svolgimento del percorso annuale di formazione  iniziale
          e prova di cui all'articolo 1, comma 116,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, le operazioni di  assunzione  a  tempo
          determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
          tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili  per  le
          operazioni di mobilita' e di immissione in  ruolo  riferite
          all'anno  scolastico  2023/2024.  I  docenti  che  svolgono
          l'incarico a tempo determinato  e  la  relativa  formazione
          nonche' l'anno di formazione  iniziale  e  prova  nell'anno
          scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo  indeterminato  e
          confermati in ruolo con decorrenza giuridica  ed  economica
          dal 1° settembre 2024  o,  se  successiva,  dalla  data  di
          inizio del servizio, nella medesima istituzione  scolastica
          presso cui hanno prestato servizio con  contratto  a  tempo
          determinato.  Le  graduatorie  di  cui  al  presente  comma
          decadono con l'immissione in  ruolo  dei  vincitori,  fatto
          salvo  lo  scorrimento  degli  eventuali  rinunciatari,  da
          effettuare  entro  il  limite  dei  posti  attribuiti  alla
          procedura di cui al presente comma e, comunque,  non  oltre
          la data di  pubblicazione  delle  graduatorie  relative  al
          concorso pubblico bandito ai  sensi  dell'articolo  46  del
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79». 
              11-quinquies. La graduatoria del concorso  indetto  con
          decreto    del    direttore    generale    del    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  n.  1259
          del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
          4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre  2017,  e'  valida
          fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo  quanto  previsto
          dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di
          dirigente   scolastico,   con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione e del merito, da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   definite   le
          modalita'  di  partecipazione  ad  un  corso  intensivo  di
          formazione  e  della  relativa  prova  finale,  anche   per
          prevenire   le   ripercussioni   sull'Amministrazione   dei
          possibili esiti dei contenziosi pendenti  in  relazione  al
          predetto concorso. Al corso intensivo  di  formazione  sono
          ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo  periodo
          che  abbiano  sostenuto  almeno  la  prova  scritta   e   a
          condizione che, alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto: 
                a) abbiano proposto ricorso entro i termini di  legge
          e  abbiano  pendente  un  contenzioso  giurisdizionale  per
          mancato  superamento  della  prova  scritta  del   predetto
          concorso [ovvero abbiano superato la  prova  scritta  e  la
          prova orale dopo essere  stati  ammessi  a  seguito  di  un
          provvedimento   giurisdizionale   cautelare,    anche    se
          successivamente caducato]; 
                b) abbiano proposto ricorso entro i termini di  legge
          e  abbiano  pendente  un  contenzioso  giurisdizionale  per
          mancato superamento della prova orale del predetto concorso
          ovvero abbiano superato la prova scritta e la  prova  orale
          dopo essere stati ammessi a  seguito  di  un  provvedimento
          giurisdizionale   cautelare,   anche   se   successivamente
          caducato; 
              11-sexies.  Ai  fini  della  partecipazione  al   corso
          intensivo di formazione di cui al  comma  11-quinquies,  il
          decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
          medesimo comma prevede le seguenti  modalita'  di  accesso:
          per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il
          superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10,  di  una
          prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta
          chiusa; per  i  soggetti  di  cui  al  comma  11-quinquies,
          lettera b), il  superamento  di  una  prova  orale  con  un
          punteggio pari ad almeno 6/10. 
              11-septies. I soggetti che  hanno  sostenuto  la  prova
          finale del corso intensivo di formazione di  cui  al  comma
          11-quinquies sono inseriti  in  coda  alla  graduatoria  di
          merito del concorso di cui al medesimo comma e  immessi  in
          ruolo  successivamente  agli  iscritti  nelle   graduatorie
          concorsuali  vigenti.   Le   immissioni   in   ruolo   sono
          effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine
          annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria
          del concorso per titoli  ed  esami  bandito  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione
          13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40  per
          cento,  attingendo  alla  graduatoria  di  cui   al   comma
          11-quinquies fino al  suo  esaurimento.  L'eventuale  posto
          dispari e' destinato alla procedura concorsuale  ordinaria.
          Il contingente e' ripartito annualmente su  base  regionale
          con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito
          contestualmente all'autorizzazione assunzionale.  Nel  caso
          in cui la graduatoria di un concorso per  titoli  ed  esami
          sia esaurita e rimangano posti ad  esso  assegnati,  questi
          vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente
          graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti  sono
          reintegrati in occasione  della  procedura  assunzionale  o
          concorsuale successiva. 
              11-octies. All'attuazione della  procedura  di  cui  al
          comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e
          strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Il
          decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
          comma 11-quinquies determina il  contributo  di  segreteria
          posto a carico dei partecipanti, in misura tale da  coprire
          integralmente l'onere dell'attivita' di formazione e  della
          procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresi', che le
          somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e
          riassegnate  al  pertinente   capitolo   di   spesa   prima
          dell'avvio del corso di formazione. 
              11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con  le
          assunzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  della  legge   27
          dicembre 1997, n. 449; 
              11-decies. I soggetti  che  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione sono in servizio  presso
          istituzioni scolastiche in qualita' di dirigenti scolastici
          a seguito di immissione  in  ruolo  con  riserva  per  aver
          partecipato al concorso indetto con decreto  del  direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca n. 1259  del  23  novembre  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90  del  24
          novembre 2017, superando la prova scritta e la prova  orale
          dopo essere stati ammessi a  seguito  di  un  provvedimento
          giurisdizionale cautelare, sono confermati  definitivamente
          in ruolo a condizione che abbiano superato  il  periodo  di
          formazione e prova. 
              11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di
          revoca della nomina  o  di  risoluzione  del  contratto  di
          dirigente   scolastico,   adottati   in    esecuzione    di
          provvedimenti giurisdizionali, che  hanno  partecipato  con
          riserva al  concorso  indetto  con  decreto  del  direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca n. 1259  del  23  novembre  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90  del  24
          novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale,
          a condizione che abbiano superato il  relativo  periodo  di
          formazione e prova, sono immessi in  ruolo  con  decorrenza
          dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili,  con
          precedenza rispetto alle assunzioni per  l'anno  scolastico
          2024/2025,  fatta  salva  la  necessita'  di   eseguire   i
          provvedimenti giurisdizionali che  dispongono  l'immissione
          in  ruolo  dei  partecipanti  alla  procedura   concorsuale
          indetta con decreto del direttore  generale  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  13
          luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a  serie
          speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6,  del  citato
          decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante  Interventi
          urgenti  per  la  coesione  sociale  e  territoriale,   con
          particolare riferimento a  situazioni  critiche  in  alcune
          aree del Mezzogiorno, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27  febbraio  2017,  n.  18,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - 1. Al  fine  di
          garantire l'adozione del curricolo previsto per  le  scuole
          europee dalla scuola  dell'infanzia  al  conseguimento  del
          baccalaureato    europeo,     in     prosecuzione     delle
          sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base
          delle   Nazioni   Unite   di   Brindisi,    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
          autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
          convenzioni  con  il  Segretariato  generale  delle  scuole
          europee. A tale scopo, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          577.522,36 annui a decorrere  dall'anno  2017.  Agli  oneri
          derivanti dal presente comma, a decorrere  dall'anno  2017,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale. Le risorse di cui al  presente
          comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e
          sono  finalizzate   all'incremento   del   fondo   per   il
          funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea
          di Brindisi e alla retribuzione  del  personale  docente  e
          amministrativo di madrelingua o esperto. 
              1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  il  Ministero
          dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo  e  del
          secondo  ciclo  di  istruzione  della  Scuola  europea   di
          Brindisi  presso  un'unica   istituzione   scolastica.   Il
          medesimo   decreto   disciplina   l'organizzazione   e   il
          funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. Al  fine  di  provvedere  alla  stipulazione  di
          contratti   a   tempo   determinato   mediante    procedure
          comparative   indette   per   il   personale   docente    e
          amministrativo di madrelingua o  esperto  in  relazione  al
          curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa  di  1
          milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e  2025.
          Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel
          limite delle risorse finanziarie di cui al  medesimo  primo
          periodo,   concorre    alla    definizione    dell'organico
          complessivo della Scuola europea di Brindisi.  Al  fine  di
          consentire  la  retribuzione  del   personale   docente   e
          amministrativo  di  madrelingua  o  esperto,  il  Ministero
          dell'istruzione  e  del  merito  attribuisce   le   risorse
          finanziarie nei limiti del budget assegnato.  Il  Ministero
          dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna  misura,
          per   il   tramite   dell'Ufficio   scolastico    regionale
          competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di
          spesa nel  conferimento  degli  incarichi  da  parte  della
          Scuola europea  di  Brindisi  e  provvede  al  monitoraggio
          periodico della spesa avvalendosi del  sistema  informativo
          del Ministero stesso.»