Art. 20
Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e
acceleratorie dei concorsi PNRR
1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova
scritta con piu' quesiti a risposta multipla volta all'accertamento
delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico,
psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche' sull'informatica e
sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, possibilita' di optare per una
prova scritta con piu' quesiti a risposta aperta volta
all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla
prova scritta puo' essere riservato a coloro che superano una prova
preselettiva.»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le
conoscenze e le competenze del candidato ((nella disciplina)) della
classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonche' le competenze didattiche e l'abilita' nell'insegnamento anche
attraverso un test specifico;»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «nel limite dei posti messi
a concorso» sono aggiunte le seguenti: «((, fatta salva, nel limite
dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria,)) nella
misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno
raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento
delle prove concorsuali»;
4) la lettera d-bis) e' abrogata;
b) al comma 10.1 dopo le parole: «ad una o piu' universita'» sono
inserite le seguenti: «o consorzi universitari ovvero enti pubblici
di ricerca nonche' al Formez PA» e il secondo periodo e'
((soppresso));
c) il comma 10-ter e' abrogato.
2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
dopo le parole: «decreto-legge n. 73 del 2021» sono aggiunte le
seguenti: «e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere
dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo
periodo sono utilizzate nei limiti delle facolta' assunzionali
residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al
raggiungimento ((degli obiettivi)) previsti dal PNRR. La disposizione
di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le
seguenti modificazioni:
((a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: «senza che, in
generale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «.
Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di
formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le
istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per
almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella
specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire
l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
nonche' coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla
procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del
decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di
docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione
professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e
accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso
interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito»;))
b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da «di cui 20 CFU/CFA»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito
delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina
di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere
svolti anche mediante modalita' telematiche, comunque sincrone, anche
in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo
periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e
impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo
2-bis, comma 1.»;
((b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
«4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni
scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni,
anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di
concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei
cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' coloro che hanno sostenuto
la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui
all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio
necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione
all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli
che compongono il percorso universitario e accademico di formazione
iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;))
c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale
del percorso universitario e accademico, svolta con le modalita' di
cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere sostenuta per non piu'
di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale
determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa
graduatoria.»;
d) all'articolo 18-bis:
((01) al comma 2, le parole: «della riserva di posti stabilita»
sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le
modalita' stabilite»;))
1) al comma 4:
1.1 al primo periodo, le parole: «completano il», sono
sostituite dalle seguenti: «integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il
completamento del»;
1.2 dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Con il
decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti
dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori
del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il
completamento del percorso universitario e accademico di formazione
iniziale ai sensi del primo periodo.»;
1.3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli effetti
di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario
e accademico, svolta con le modalita' di cui all'articolo 2-bis,
comma 5, puo' essere sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo
mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del
vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i
percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono
essere svolti, a esclusione delle attivita' di tirocinio e di
laboratorio, con modalita' telematiche, comunque sincrone, anche in
deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo
periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del
totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo
periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal
decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4.»;
e) all'articolo 22, comma 2, le parole: «successivamente all'anno
scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31
dicembre 2024».
((3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «38 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «45 per cento».
3-ter. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca, gli enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie
risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori
e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per
l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello
avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.
3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite secondo il previgente
ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di
cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie
che chiedono il riconoscimento della parita' o che lo hanno gia'
ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le
modalita' stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024,
2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione
ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta
formativa, e' considerato valido requisito, ai soli fini di cui al
comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di
cui al comma 4-bis, l'avere prestato servizio presso le scuole
paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni
precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124».))
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da
corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero
dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale
dirigenziale, docente((, amministrativo, tecnico e ausiliario)) delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonche' al personale
addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al
referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate,
nonche' gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle
commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e al conseguimento ((dell'obiettivo)) PNRR
M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni
concorsuali ((nei termini stabiliti)) dal Piano medesimo.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante
dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare
quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «del 50 per cento», sono sostituite
dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il 50 per cento»,
sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento».
((6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione
iniziale dei docenti della scuola secondaria puo' avvenire anche
mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla
giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e
4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-quinquies:
1) alla lettera a), le parole: «ovvero abbiano superato la prova
scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un
provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente
caducato» sono soppresse;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo
essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale
cautelare, anche se successivamente caducato»;
b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:
«11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche
in qualita' di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo
con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del
direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando
la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito
di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati
definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo
di formazione e prova.
11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca
della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico,
adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno
partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando
la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato
il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con
decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con
precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025,
fatta salva la necessita' di eseguire i provvedimenti giurisdizionali
che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura
concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011».
6-quater. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie
provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla
pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a
quanto riconosciuto per il servizio, e' riconosciuto un punteggio
ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto
di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di
specializzazione sul sostegno.
6-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico
capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per
il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di
Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo
di madrelingua o esperto»;
b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle
risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla
definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di
Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente
e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero
dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei
limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del
merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio
scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto
del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della
Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della
spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 59, del citato
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:
«Art. 59 (Misure straordinarie per la tempestiva nomina
dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione
delle procedure concorsuali del personale docente). - 1.
Con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, i posti di
tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono
destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle
immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione
vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 e'
incrementata al 100 per cento la quota prevista
dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla
procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo
stesso anno scolastico e' incrementata al 100 per cento la
quota prevista dall'articolo 4 comma 1-quater, lettera b)
del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da
destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies del
medesimo articolo.
3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9,
lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e' integrata con i soggetti che hanno
conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo
comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del
medesimo articolo.
4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno
scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti
e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i
posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi
con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono
assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite
dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente
articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia
delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n.
124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi
elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con
riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31
luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo
periodo del presente comma, e' altresi' richiesto che
abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico
2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non
consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre
quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4
e' proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
docente risulta iscritto nella prima fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i
candidati svolgono altresi' il percorso annuale di
formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le
integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova
e' seguito da una prova disciplinare. Alla prova
disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai
sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio
2015, n. 107. La prova disciplinare e' superata dai
candidati che raggiungono una soglia di idoneita' ed e'
valutata da una commissione esterna all'istituzione
scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale
di formazione e prova e di giudizio positivo della prova
disciplinare, il docente e' assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1°
settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa
valutazione del percorso di formazione e prova comporta la
reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio
negativo relativo alla prova disciplinare comporta la
decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e
l'impossibilita' di trasformazione a tempo indeterminato
del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con
riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono
disciplinati le modalita' di attribuzione del contratto a
tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le
supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei
posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la
commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di
riferimento per la valutazione della prova disciplinare di
cui al comma 7, le modalita' di formazione delle
commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei
componenti e le modalita' di espletamento della suddetta
prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono
dovuti, per le attivita' svolte, compensi, indennita',
gettoni, emolumenti, rimborsi spese ne' altre utilita'
comunque denominate.
9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti
pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo
effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di
cui ai concorsi per il personale docente banditi con i
decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione
nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e'
bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione
e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra
quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano
svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di
almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque
anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina
altresi' il contributo di segreteria posto a carico dei
partecipanti, in misura tale da coprire integralmente
l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato puo'
partecipare alla procedura in un'unica regione e per una
sola classe di concorso e puo' partecipare solo per una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno
un'annualita', valutata ai sensi del primo periodo. Le
graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base
dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una
prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le
cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente
comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di
mobilita' e immissione in ruolo, i candidati vincitori
collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a
tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e
partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di
formazione, anche in collaborazione con le universita', che
ne integra le competenze professionali. Nel corso della
durata del contratto a tempo determinato i candidati
svolgono altresi' il percorso annuale di formazione
iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del
superamento della prova che conclude il percorso di
formazione di cui al quinto periodo nonche' del superamento
del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il
docente e' assunto a tempo indeterminato e confermato in
ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del
servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il
percorso di formazione di cui al quinto periodo e la
relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione. Limitatamente alle classi di
concorso per le quali non sia possibile effettuare le
nomine a tempo determinato in tempo utile per lo
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e
prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13
luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo
determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite
all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione
nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno
scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e
confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica
dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica
presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo
determinato. Le graduatorie di cui al presente comma
decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto
salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da
effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla
procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie relative al
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle
procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le
relative operazioni sono destinati sino al 15 marzo 2022
alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed
economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3,
limitatamente alle classi di concorso per le quali la
pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto
2021 ed entro il 31 gennaio 2022.
10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per
il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi
con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi
3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56,
nonche' in deroga alla disciplina di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio
2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si
svolgono secondo le seguenti modalita' semplificate:
a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e per tutto
il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi
informatizzati, di una prova scritta con piu' quesiti a
risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato in ambito pedagogico,
psicopedagogico e didattico-metodologico, nonche'
sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, possibilita' di optare per una prova scritta
con piu' quesiti a risposta aperta volta all'accertamento
delle medesime competenze di cui al primo periodo.
Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente
lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, l'accesso alla prova scritta puo' essere riservato
a coloro che superano una prova preselettiva. Non si da'
luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione
del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario,
la non contestualita' delle prove relative alla medesima
classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova e' valutata
al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le
conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina
della classe di concorso o tipologia di posto per la quale
partecipa, nonche' le competenze didattiche e l'abilita'
nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;
c) valutazione dei titoli;
d) formazione della graduatoria sulla base delle
valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei
posti messi a concorso fatta salva l'integrazione, nel
limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura
delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che
hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il
superamento delle prove concorsuali;
d-bis).
10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di
cui al comma 10, anche a titolo oneroso, e' assegnata a una
o piu' universita' o consorzi universitari ovvero enti
pubblici di ricerca nonche' al Formez PA. Ai componenti
della commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10,
emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, prevedono una
riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna
regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore
di coloro che hanno svolto, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione al concorso,
un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di
almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei
dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di
cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le
classi di concorso o tipologie di posto per le quali il
candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno
scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti
riservati si procede con arrotondamento per difetto. La
riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti
messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o
tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.
10-ter.
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono
apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi di
concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermi restando
i programmi concorsuali, senza che cio' comporti la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o
la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto
del Ministro dell'istruzione sono altresi' disciplinate le
modalita' di redazione dei quesiti della prova scritta
anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata
di redigere i quadri di riferimento per la valutazione
della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione
della prova scritta e della prova orale, i titoli
valutabili e il relativo punteggio.
11-bis. I concorsi per il personale docente nelle
scuole con lingua di insegnamento slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo
426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo
restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta
le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente
articolo, concernenti la struttura e le modalita' di
predisposizione delle prove scritte, alle specificita'
delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Resta
ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva
autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da
ricoprire.
12.
13. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione,
classe di concorso o tipologia di posto, in caso di
incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni,
possono essere disposte anche negli anni scolastici
successivi, sino all'esaurimento della graduatoria di cui
al comma 10, lettera d), nel limite delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente per i
concorsi ordinari.
14. In via straordinaria, esclusivamente per le
immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022
in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano
Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento
delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato
numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella
seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto,
si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le
modalita' di cui al comma 15.
Tabella A
Classe di concorso/Tipologia di posto Numero posti
A020 - Fisica 282
A026 - Matematica 1005
A027 - Matematica e fisica 815
A028 - Matematica e scienze 3124
A041 - Scienze e tecnologie informatiche 903
15. Per le classi di concorso e tipologie di posto di
cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo
le seguenti modalita':
a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta
multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e
competenze del candidato sulle discipline della classe di
concorso o tipologia di posto per la quale partecipa,
nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova,
computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli
Uffici Scolastici Regionali e consiste nella
somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui
programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro
dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola
classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua
inglese. Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica
i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20
quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe
di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti
vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di
matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche,
fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in
modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una
durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali
tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa
pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la
possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di
prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle
prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in
modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra
tutti i partecipanti. La valutazione della prova e'
effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta,
zero punti alle risposte non date o errate. La prova e'
valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che
conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e
superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70
punti;
c) formazione della graduatoria, entro la data del 31
luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle
valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei
posti messi a concorso.
16. La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta
la riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla
procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con
decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le
eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso
necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi
14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta,
anche a titolo oneroso, e' assegnata con affidamento
diretto ad una o piu' universita'. Parimenti i servizi
logistici e informatici necessari per lo svolgimento di
detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a
soggetti in house rispetto al Ministero dell'istruzione. Le
commissioni di concorso sono costituite con decreto del
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
responsabile della procedura che provvede entro cinque
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale
dell'avviso di convocazione per la prova scritta. E'
possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento
contestuale della prova orale, ferma restando l'unicita'
del presidente, per gruppi comprendenti un numero di
candidati superiore a cinquanta. Al presidente ed ai
componenti e al segretario delle commissioni che concludono
le operazioni concorsuali redigendo la graduatoria entro il
31 luglio 2021 e' riconosciuto un compenso, aggiuntivo
rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a
due volte il compenso base previsto dall'articolo 2, comma
1, numero 3), comma 2 e comma 3, nonche' dall'articolo 5,
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
aprile 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono
disciplinati la commissione nazionale incaricata di
valutare la congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di
redigere i quadri di riferimento per la valutazione della
prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni
cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova
orale.
17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14
sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative
all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali
oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre
2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a
tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti
vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non
approvate entro la data di cui al periodo precedente, sono
utilizzate nel corso degli anni successivi con priorita'
rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In
ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite
previsto dal bando di concorso per la specifica regione e
classe di concorso, in caso di incapienza dei posti
destinati annualmente alle assunzioni, possono essere
disposte anche negli anni scolastici successivi, sino
all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si
applica la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo
58, comma 1 lett. b).
18. Resta impregiudicata per i candidati della
procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla
procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti
classi di concorso. Ai fini di quanto previsto nel periodo
precedente i posti delle predette procedure concorsuali
ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
disponibili nei limiti individuati da un decreto del
Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione
si provvede, altresi', alla riapertura dei termini di
partecipazione limitatamente alle procedure di cui al
periodo precedente.
19. Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro
7.684.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
20. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono
definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa
approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,
relativi alle modalita' di svolgimento in sicurezza dei
concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre
2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono
soppressi;
2) il comma 13 e' abrogato.
21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la
disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), del
presente articolo cessa di avere efficacia dal 1° gennaio
2025.»
- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 11, del
citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero
dell'istruzione). - 1.-10. (Omissis)
11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10,
lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite
delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione
vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere
raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma
15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del
2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere
dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al
primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facolta'
assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo
necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai
concorsi banditi successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.»
- Si riporta il testo degli articoli 2-bis e 2 ter, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di
formazione iniziale). - 1. Il percorso universitario e
accademico di formazione iniziale, a frequenza
obbligatoria, e' organizzato ed e' impartito, per le
relative classi di concorso, con modalita' di erogazione
convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle
universita' ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri
individuati dalle istituzioni della formazione superiore,
anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva
autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono
svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le
attivita' diverse dalle attivita' di tirocinio e di
laboratorio, con modalita' telematiche in misura comunque
non superiore al 20 per cento del totale. Nel decreto di
cui al comma 4 sono individuati i requisiti di
accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo
da garantirne l'elevata qualita' e la solidita', e sono
altresi' definiti i criteri e le modalita' di coordinamento
e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono
definite le modalita' con cui i percorsi di formazione
iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione
strutturata e paritetica fra sistema scolastico,
universita' e istituzioni AFAM.
2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al
Ministero dell'universita' e della ricerca il fabbisogno di
docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi
compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e
formazione professionale delle regioni nonche' le scuole
italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia
di posto e per classe di concorso, affinche' il sistema di
formazione iniziale dei docenti generi, in maniera
tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di
abilitati sufficiente a garantire la selettivita' delle
procedure concorsuali. Per i primi tre cicli dei percorsi
universitari e accademici di formazione iniziale, coloro
che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche
statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni,
anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica
classe di concorso per la quale scelgono di conseguire
l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai
sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124, nonche' coloro che hanno sostenuto la prova
concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui
all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza
nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione
professionale delle regioni accedono ai percorsi
universitari e accademici di formazione iniziale relativi
alla classe di concorso interessata, nei limiti della
riserva di posti e con le modalita' stabiliti con decreto
adottato dal Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.
3. Fermi restando i margini di flessibilita' dei
relativi piani di studio, possono di norma accedere
all'offerta formativa dei centri universitari e accademici
di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in
possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 5 nonche' coloro che sono regolarmente
iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei
medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di
studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo
unico l'accesso e' subordinato all'acquisizione di 180 CFU.
Nel rispetto del principio di autonomia delle universita',
i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono
conseguiti in modalita' aggiuntiva.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31
luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma
2, sono definiti i contenuti e la strutturazione
dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui
almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione
iniziale, comprendente attivita' di tirocinio diretto e
indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia
proporzionalita' tra le diverse componenti di detta offerta
formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi
all'inclusione scolastica nonche' le specificita' delle
materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni
CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi
non puo' essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al
primo periodo determina il numero di crediti formativi
universitari o accademici riservati alla formazione
inclusiva delle persone con disabilita'. Il medesimo
decreto definisce la percentuale di presenza alle attivita'
formative necessarie per l'accesso alla prova finale del
percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2,
comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo
periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di
almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, e' comunque
riconosciuta la validita' dei 24 CFU/CFA gia' conseguiti
quale requisito di accesso al concorso secondo il
previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma
definisce le linee guida per il riconoscimento degli
eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi
universitari o accademici, purche' strettamente coerenti
con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente
comma non sono retribuiti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli
standard professionali minimi riferiti alle competenze che
devono essere possedute dal docente abilitato, nonche' le
modalita' di svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico, comprendente la prova scritta e
la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli
standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea
dei partecipanti e la composizione della relativa
commissione giudicatrice, nella quale sono comunque
presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico
regionale di riferimento e un membro esterno esperto di
formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante,
anche individuabile tra i tutor di cui al comma 7. La
nomina di personale scolastico nella commissione di cui al
precedente periodo non deve determinare oneri di
sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
6. Con il decreto di cui al comma 4 e' individuato il
Profilo conclusivo delle competenze professionali del
docente abilitato, nel rispetto degli standard
professionali minimi riferiti alle competenze di cui al
comma 5, e sono definite le modalita' della loro verifica,
per favorire la coerenza dei percorsi universitari e
accademici di formazione iniziale con le professionalita'
richieste al docente per favorire la trasformazione
digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di
apprendimento e insegnamento.
7. Alle attivita' di tutoraggio del percorso di
formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente
di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le
universita' e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto
sono altresi' definiti i criteri di selezione dei docenti
che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6 milioni di
euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro
per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per
l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13
luglio 2015, n. 107."
«Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento). - 1.
L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado si consegue a seguito dello
svolgimento del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento
della prova finale del suddetto percorso secondo le
modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale
si accede in seguito al conseguimento della laurea
magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II
livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1
non costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle
procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo
indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono gia' in possesso di abilitazione su
una classe di concorso o su altro grado di istruzione e
coloro che sono in possesso della specializzazione sul
sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del
titolo di studio necessario con riferimento alla classe di
concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in
altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30
CFU/CFA del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e
tecnologie didattiche applicate alla disciplina di
riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono
essere svolti anche mediante modalita' telematiche,
comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto
dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo,
esclusivamente presso i Centri che organizzano e
impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo
articolo 2-bis, comma 1.
4.bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le
istituzioni scolastiche statali o presso le scuole
paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di
cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la
quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque
anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' coloro che
hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla
procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma
9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio
necessario con riferimento alla classe di concorso,
l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione
di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 13, comma 2.
5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4,
sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi
universitari e accademici di formazione iniziale nonche' di
svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento, con oneri a carico dei
partecipanti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, del citato
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Fino al 31
dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di
studio necessario con riferimento alla classe di concorso,
sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti
comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo
grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro
che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso
universitario e accademico di formazione iniziale di cui
all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo
delle competenze professionali del docente abilitato di cui
al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei
CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui
al primo periodo, sono altresi' ammessi a partecipare
coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano
conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso
al concorso secondo il previgente ordinamento.
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al
comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita' accedono,
nei limiti della riserva di posti e con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a
tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano
prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su
posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di
istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi
di istruzione e formazione professionale delle regioni, e
che siano in possesso del titolo di studio valido per
l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalita' di
erogazione convenzionale, interamente in presenza o,
esclusivamente per attivita' diverse dalle attivita' di
tirocinio e laboratorio, con modalita' telematiche in
misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo
2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al
comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti
dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA
necessari per la partecipazione al concorso. Sono altresi'
definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il
completamento della formazione iniziale universitaria e
accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le
modalita' di svolgimento della prova finale del percorso
universitario e accademico, comprendente una prova scritta
e una lezione simulata, nonche' la composizione della
relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un
membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di
riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle
materie inerenti al percorso abilitante, anche
individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma
7. La nomina di personale scolastico nella commissione di
cui al secondo periodo non deve determinare oneri di
sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter
dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi
abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1,
sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con
l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce
l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove
mancanti, per il completamento del percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di cui all'articolo
2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal
decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con
il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono
definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente
a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma
1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del
percorso universitario e accademico di formazione iniziale
ai sensi del primo periodo. Con il superamento della prova
finale del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione
all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono,
conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e
sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui
positivo superamento determina la definitiva immissione in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1. Per gli
effetti di cui al presente comma, la prova finale del
percorso universitario e accademico, svolta con le
modalita' di cui all'articolo 2-bis, comma 5, puo' essere
sostenuta per non piu' di due volte. Il secondo mancato
superamento della prova finale determina la cancellazione
del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al
comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo
dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di
cui all'articolo 1, comma 17-ter, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, fino al 31 dicembre 2025,
le facolta' assunzionali annualmente autorizzate per la
predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo
scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con
cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies
del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019.
6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle
classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e
Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso
a tali classi di concorso possono essere integrati.
6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i
percorsi universitari e accademici di formazione iniziale
possono essere svolti, a esclusione delle attivita' di
tirocinio e di laboratorio, con modalita' telematiche,
comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto
dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni
caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo
periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi
individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma
4.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1.-5-quater. (Omissis)
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La
percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata
dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale
del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato
articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo'
essere elevata al 45 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel
predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi
prevista.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 10
marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parita' scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma,
della Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La
Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente
generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto
riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire
dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda
formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena
liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e
l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai
principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le
scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di
iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con
handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale
ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i principi
della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarita' della gestione e la
pubblicita' dei bilanci;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme
vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i
cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di
un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non
puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di
abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale
dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite
secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno
scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il
personale in servizio presso le scuole secondarie che
chiedono il riconoscimento della parita' o che lo hanno
gia' ottenuto consegue il requisito del titolo di
abilitazione secondo le modalita' stabilite dagli articoli
2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59. Per il personale docente in servizio nelle scuole
dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'articolo
334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici
2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai
soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione
iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli
articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza
dell'offerta formativa, e' considerato valido requisito, ai
soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo
del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l'avere
prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre
anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
sistema nazionale di valutazione secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
misura non superiore a un quarto delle prestazioni
complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
personale docente purche' fornito di relativi titoli
scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei
necessari requisiti .
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parita'.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere
il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il
trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto
legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e
paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato
adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
per ordine e grado di istruzione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta
del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in
relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro
utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante
detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda
riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica i
dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della
detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a
favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di diritto allo studio.
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la
spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi
derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9,
10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per
l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione,
quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1.-2. (Omissis)
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica).
- 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa
intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
posti per l'insegnamento della religione cattolica che si
prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici
dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
procedura straordinaria riservata agli insegnanti di
religione cattolica che siano in possesso del titolo
previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del
riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e che abbiano svolto
almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 70
per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio
scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici
successivi fino al totale esaurimento di ciascuna
graduatoria di merito, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del
bando, i termini di presentazione delle istanze, le
modalita' di svolgimento della prova orale
didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei
titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la
composizione della commissione di valutazione sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il
quale prevede, altresi', un contributo per l'intera
copertura degli oneri delle procedure a carico dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati
all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente
riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della
copertura integrale delle spese per la procedura
concorsuale.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso e della
procedura straordinaria di cui al presente articolo,
continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo
mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito
di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un
concorso riservato, per esami e titoli, a posti
d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito
territoriale di ciascuna diocesi nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di
istruzione secondaria di primo e secondo grado.
4. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
recante Approvazione del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4
dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano:
«Art. 12-bis. 1. In attuazione dell'articolo 19 dello
statuto, la provincia, d'intesa, a seconda della
competenza, con la Libera Universita' di Bolzano o il
Conservatorio di musica che hanno sede sul territorio
provinciale:
a) disciplina la formazione iniziale degli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado dei tre gruppi
linguistici della Provincia di Bolzano, ivi compresa la
formazione per le materie artistiche; tale formazione
iniziale comprende sia quella disciplinare che quella
pedagogico-didattica e puo' comunque comprendere
l'acquisizione di crediti formativi universitari nella
misura massima del 30 per cento dei crediti
complessivamente previsti dal percorso formativo per le
attivita' di insegnamento che riguardano il relativo
contesto culturale;
b) autorizza l'istituzione dei relativi percorsi
formativi abilitanti e specializzanti e autorizza la Libera
Universita' di Bolzano o il Conservatorio di musica alla
loro attivazione;
c) determina il numero dei posti di studio sulla base
della programmazione provinciale degli organici e del
conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole
nella provincia;
d) disciplina inoltre le modalita' e i contenuti
delle prove di accesso ai percorsi formativi nel rispetto
dei contenuti minimi previsti a livello nazionale, con
possibilita' di discostarsi dalla tempistica nazionale e di
svolgere le suddette prove anche in lingua tedesca e
ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di
insegnamento in vigore per la Provincia di Bolzano;
e) definisce altresi' il punteggio con il quale
integrare la votazione della prova di accesso in caso di
possesso di certificazioni di competenze linguistiche
almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di
riferimento.
2. L'abilitazione e la specializzazione conseguite
secondo i percorsi formativi stabiliti dal comma 1 hanno
validita' su tutto il territorio nazionale.
3. Per lo specifico contesto linguistico e culturale
della Provincia di Bolzano e in considerazione dell'impegno
istituzionale della Libera Universita' di Bolzano
finalizzato a garantire nei percorsi di formazione i
presupposti per l'acquisizione delle competenze
indispensabili per partecipare alla vita culturale ed
economico-sociale e per accedere al mondo del lavoro
locale, la Libera Universita' di Bolzano ha facolta' di
ampliare, in tutti i propri corsi di laurea e di laurea
magistrale, i settori scientifico-disciplinari afferenti
alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai
rispettivi decreti ministeriali tra le attivita' formative
di base e caratterizzanti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del citato
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e
merito). - 1. All'articolo 58, comma 5-septies, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole:
«a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023».
2. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 marzo 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».
3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2023» e
le parole: «negli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24»
sono sostitute dalle seguenti: «negli anni scolastici dal
2022/23 al 2024/25».
4. All'articolo 14, comma 5, della legge 15 luglio
2022, n. 99, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023».
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il termine per l'adeguamento alla normativa
antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti
a scuola, nonche' per le strutture nell'ambito delle quali
sono erogati percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto
al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici,
i locali e le strutture delle universita' e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonche' per quelli
ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS
Academy,».
5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Per
l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno
2023».
5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei
componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle sue
funzioni, i componenti elettivi e non elettivi restano in
carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233».
5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre
2023 «sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31
dicembre 2024».
6. All'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28
giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2019, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, dell'universita' e
della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «e del
merito»;
b) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando
il termine del 31 dicembre 2021,» sono soppresse.
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Le procedure selettive di cui al comma 15 sono
prorogate per l'anno 2023, limitatamente alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale amministrativo delle
istituzioni scolastiche.».
8. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per l'anno
scolastico 2022/2023» sono aggiunte le seguenti: «nonche'
per l'anno scolastico 2023/2024».
9. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022»
sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2023/2024»;
c) al comma 2, le parole: «ed euro 2,85 milioni
nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, euro
2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 nell'anno 2023
ed euro 2.437.774 nell'anno 2024»; (45)
d) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) e' aggiunta
la seguente: «b-septies) quanto a euro 1.625.183 nell'anno
2023 ed euro 2.437.774 nell'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure
urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024».
10. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, le parole: «al perdurare della vigenza
dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023, per dare attuazione
alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza».
11. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del
secondo ciclo di istruzione, la previsione di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, limitatamente agli articoli 13, comma 2,
lettera c), e 14, comma 3, ultimo periodo, in relazione
alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro,
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata
all'anno scolastico 2022/2023. Le esperienze maturate nei
percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
possono costituire comunque parte del colloquio di cui
all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del
2017.
11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato a bandire» sono inserite le seguenti: «a
decorrere dal 1° giugno 2023» e le parole: «per il
reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'assunzione a tempo indeterminato».
11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle
attivita' della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione,
e' prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal
primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo
periodo e' sostituito dai seguenti: «Limitatamente alle
classi di concorso per le quali non sia possibile
effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per
lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale
e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13
luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo
determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A
tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le
operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo riferite
all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione
nonche' l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno
scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e
confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica
dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica
presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo
determinato. Le graduatorie di cui al presente comma
decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto
salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da
effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla
procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre
la data di pubblicazione delle graduatorie relative al
concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79».
11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con
decreto del direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1259
del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, e' valida
fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto
dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di
dirigente scolastico, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' di partecipazione ad un corso intensivo di
formazione e della relativa prova finale, anche per
prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei
possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al
predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono
ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo
che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a
condizione che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge
e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per
mancato superamento della prova scritta del predetto
concorso [ovvero abbiano superato la prova scritta e la
prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un
provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se
successivamente caducato];
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge
e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per
mancato superamento della prova orale del predetto concorso
ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale
dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento
giurisdizionale cautelare, anche se successivamente
caducato;
11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso
intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
medesimo comma prevede le seguenti modalita' di accesso:
per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il
superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una
prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta
chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies,
lettera b), il superamento di una prova orale con un
punteggio pari ad almeno 6/10.
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova
finale del corso intensivo di formazione di cui al comma
11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di
merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in
ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie
concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono
effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria
del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione
13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per
cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma
11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto
dispari e' destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
Il contingente e' ripartito annualmente su base regionale
con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito
contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso
in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami
sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente
graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono
reintegrati in occasione della procedura assunzionale o
concorsuale successiva.
11-octies. All'attuazione della procedura di cui al
comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al
comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria
posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire
integralmente l'onere dell'attivita' di formazione e della
procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresi', che le
somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e
riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima
dell'avvio del corso di formazione.
11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le
assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
11-decies. I soggetti che alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono in servizio presso
istituzioni scolastiche in qualita' di dirigenti scolastici
a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver
partecipato al concorso indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale
dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento
giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente
in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di
formazione e prova.
11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di
revoca della nomina o di risoluzione del contratto di
dirigente scolastico, adottati in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con
riserva al concorso indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale,
a condizione che abbiano superato il relativo periodo di
formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza
dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con
precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico
2024/2025, fatta salva la necessita' di eseguire i
provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione
in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale
indetta con decreto del direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante Interventi
urgenti per la coesione sociale e territoriale, con
particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - 1. Al fine di
garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole
europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del
baccalaureato europeo, in prosecuzione delle
sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base
delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
convenzioni con il Segretariato generale delle scuole
europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro
577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri
derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Le risorse di cui al presente
comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e
sono finalizzate all'incremento del fondo per il
funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea
di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e
amministrativo di madrelingua o esperto.
1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero
dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del
secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di
Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il
medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di
contratti a tempo determinato mediante procedure
comparative indette per il personale docente e
amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al
curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel
limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo
periodo, concorre alla definizione dell'organico
complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di
consentire la retribuzione del personale docente e
amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero
dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse
finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero
dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura,
per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale
competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa nel conferimento degli incarichi da parte della
Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio
periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo
del Ministero stesso.»