Art. 21 
 
Rafforzamento   della   capacita'   amministrativa   del    Ministero
                    dell'istruzione e del merito 
 
  1. La vigente dotazione organica del  Ministero  dell'istruzione  e
del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali  di  livello
generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative  di  livello
non generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 523.711 per
l'anno 2023 e di euro 1.571.133 ((annui)) a decorrere dall'anno 2024.
Alla  conseguente  riorganizzazione  si  provvede  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo
13 del decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come  modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. 
  2. Il Ministero dell'istruzione  e  del  merito,  per  le  medesime
finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei limiti della vigente
dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro  subordinato
a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unita'  di  personale
da inquadrare nell'Area dei funzionari  del  CCNL  Comparto  Funzioni
Centrali 2019-2021  mediante  l'indizione  di  procedure  concorsuali
pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. A tal  fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
594.646 per l'anno 2023 e di euro  1.783.937  ((annui))  a  decorrere
dall'anno 2024.  E'  altresi'  autorizzata  in  favore  del  suddetto
Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro  467.754,  di  cui
euro 300.000 per la gestione delle predette procedure  concorsuali  e
di euro 167.754 per  le  maggiori  spese  di  funzionamento  connesse
all'istituzione ((dei posti  dirigenziali))  di  cui  al  comma  1  e
all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551
annui,  a  decorrere  dall'anno  2024,  per  le  medesime  spese   di
funzionamento. 
  3. La  consistenza  del  fondo  risorse  decentrate  del  Ministero
dell'istruzione e del merito e' incrementata, in deroga ai  limiti  e
ai termini finanziari  previsti  dalla  legislazione  vigente,  di  6
milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di  euro  per  l'anno
2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, ((2 e 3)), pari  a
euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a
euro 12.388.621 annui a decorrere  dall'anno  2025,  ((si  provvede))
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ((ai fini del bilancio triennale
2023-2025,)) nell'ambito del programma «Fondi di riserva e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del  merito.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli
interventi relativi al PNRR possono  attingere  alle  graduatorie  di
istituto  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto  tecnico,
finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati  dal  PNRR  di
cui  hanno  la  diretta  responsabilita'  in  qualita'  di   soggetti
attuatori. Per le finalita' di cui al primo  periodo  le  istituzioni
scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle  risorse  ripartite ai
sensi  del terzo  periodo,  ad  attivare  incarichi   temporanei   di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario  a  tempo  determinato
fino al 31 dicembre 2023. Per le finalita' di cui al presente  comma,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del  merito
e' istituito un fondo, con la dotazione di 50  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, da ripartire tra gli  uffici  scolastici  regionali  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di  euro  per  l'anno
2023,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  7,
quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
  4-ter. Il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  promuove  la
progettazione, lo  sviluppo  e  la  realizzazione  della  piattaforma
«Famiglie e studenti», come canale unico  di  accesso  al  patrimonio
informativo detenuto  dal  Ministero  medesimo  e  dalle  istituzioni
scolastiche ed educative statali. La  piattaforma  e'  costituita  da
un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei
sistemi  informativi  esistenti  e  funzionali  alle  attivita'   del
predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad  essi  e  il
loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati  nel
rispetto dei principi  e  delle  prescrizioni  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
del codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196,   e   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005,  n.  82.  Il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  e  le
istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  utilizzano  i  dati
presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti  strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima  e  per  il  perseguimento  delle
rispettive finalita' istituzionali.  L'accesso  alla  piattaforma  e'
consentito con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 
  4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno  del  diritto
allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a
favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare  le  attivita'
del Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  e  delle  istituzioni
scolastiche ed educative statali e di alimentare  la  piattaforma  di
cui al comma 4-ter, il Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  e'
autorizzato ad acquisire  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale  i  dati,  in  forma  aggregata  e   privi   degli   elementi
identificativi, suddivisi per fasce,  relativi  all'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di  cui  fanno
parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette,  al  fine  di
ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle  con  un
maggiore numero di studenti appartenenti  a  famiglie  bisognose.  Le
operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei  principi
e delle prescrizioni del regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche'  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i  dati
dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  i  dati
necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a
garantire un livello di  sicurezza  adeguato  al  rischio,  ai  sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni
scolastiche ed educative statali, in qualita' di enti erogatori,  per
il tramite della piattaforma di  cui  al  comma  4-ter  del  presente
articolo, effettuano altresi' i  controlli  sul  sistema  informativo
dell'ISEE   previsto   dall'articolo   60,   comma   3-bis,   lettera
f-quinquies), del codice dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  relativi  alla  veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i  dati  dell'ISEE  delle
famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del  contributo,  ai
sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito,  sentito  il
Garante per la protezione dei  dati  personali,  adotta  uno  o  piu'
decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi
digitali compresi nella  piattaforma  di  cui  al  comma  4-ter,  gli
standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilita',  di
disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e  le  condizioni  di
accesso  volti  ad  assicurare  il  corretto,  lecito  e  trasparente
trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le  liberta'  degli
interessati, i tempi  di  conservazione  dei  dati  e  le  misure  di
sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
  4-sexies.  Le  attivita'  previste  dai  commi  4-ter,  4-quater  e
4-quinquies  sono  svolte  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione e del merito,» sono
inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.
281,». 
  4-octies.  Le  disposizioni  dell'articolo  11,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023
e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000  euro
per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l della  legge
18 dicembre 1997, n. 440. 
  4-novies All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015,  n.
107, dopo le parole: «da 121 a 124» sono  inserite  le  seguenti:  «,
nonche' per la formazione del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13,  del  citato
          decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: 
              «Art.  13  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023,  i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 7, del
          citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59: 
              «Art. 2-bis (Percorso  universitario  e  accademico  di
          formazione iniziale). - 1.- 6. (Omissis) 
              7.  Alle  attivita'  di  tutoraggio  del  percorso   di
          formazione iniziale  sono  preposti  docenti  delle  scuole
          secondarie di  primo  e  secondo  grado.  Con  decreto  del
          Ministro  dell'istruzione,  di  concerto  con  i   Ministri
          dell'universita' e della ricerca e  dell'economia  e  delle
          finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente
          di cui al primo  periodo  e  la  sua  ripartizione  tra  le
          universita' e le istituzioni AFAM. Con il medesimo  decreto
          sono altresi' definiti i criteri di selezione  dei  docenti
          che aspirano alla funzione di tutor. Per  l'attuazione  del
          presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere
          dall'anno 2023. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
          16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50  milioni  di  euro
          per l'anno 2023 e 31  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di  euro  per
          l'anno 2024 e 50 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della  legge  13
          luglio 2015, n. 107.» 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE.» e' pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  29  luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione  digitale»  e'  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa» e'  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 560, della
          citata legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «1.-559. (Omissis) 
              560.  Al  fine  di  assicurare   il   recupero   e   la
          riqualificazione del patrimonio  edilizio  scolastico  gia'
          esistente, e' stanziata la somma di 1 milione di euro,  per
          l'anno  2023,  per  avviare  attivita'  di  ricognizione  e
          valutazione delle  strutture  scolastiche  in  dismissione,
          dotate di apposito certificato di agibilita',  presenti  su
          tutto  il   territorio   nazionale,   da   destinare   allo
          svolgimento  delle   attivita'   scolastiche   per   l'anno
          scolastico   2023/2024.   Con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione e del merito,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  da  emanare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          ripartizione delle risorse di cui al presente comma. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  11,  comma  4-bis,
          del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: 
              «Art. 11 (Interventi urgenti  per  il  contrasto  della
          poverta' educativa minorile e della dispersione  scolastica
          nel Mezzogiorno).- 1.-4. (Omissis) 
              4-bis.  Al  fine  di  realizzare  specifici  interventi
          educativi urgenti nelle regioni del  Mezzogiorno,  volti  a
          favorire il corretto  sviluppo  dei  processi  cognitivi  e
          comunicativi  dei  bambini  sordi  e  la  loro   inclusione
          sociale,  nelle   more   dell'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni di riordino  degli  istituti  atipici  di  cui
          all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  ed  al  fine   di
          consentire il funzionamento degli stessi  sino  all'entrata
          in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi  istituti
          e' assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno
          degli anni 2017 e 2018. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 125, della
          legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «1.-124. (Omissis) 
              125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione
          e per la realizzazione delle attivita' formative di cui  ai
          commi da 121 a 124, nonche' per la formazione del personale
          amministrativo, tecnico  e  ausiliario  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. 
              (Omissis).»