Art. 21
Rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero
dell'istruzione e del merito
1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e
del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di livello
generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello
non generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 523.711 per
l'anno 2023 e di euro 1.571.133 ((annui)) a decorrere dall'anno 2024.
Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo
13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime
finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei limiti della vigente
dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unita' di personale
da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali
pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 ((annui)) a decorrere
dall'anno 2024. E' altresi' autorizzata in favore del suddetto
Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui
euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e
di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse
all'istituzione ((dei posti dirigenziali)) di cui al comma 1 e
all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551
annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di
funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero
dell'istruzione e del merito e' incrementata, in deroga ai limiti e
ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6
milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno
2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, ((2 e 3)), pari a
euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a
euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, ((si provvede))
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ((ai fini del bilancio triennale
2023-2025,)) nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
((4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli
interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di
istituto per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico,
finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di
cui hanno la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti
attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le istituzioni
scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai
sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato
fino al 31 dicembre 2023. Per le finalita' di cui al presente comma,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito
e' istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7,
quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma
«Famiglie e studenti», come canale unico di accesso al patrimonio
informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni
scolastiche ed educative statali. La piattaforma e' costituita da
un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei
sistemi informativi esistenti e funzionali alle attivita' del
predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il
loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel
rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le
istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati
presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle
rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla piattaforma e'
consentito con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto
allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a
favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attivita'
del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni
scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di
cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito e'
autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi
identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno
parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di
ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un
maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le
operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi
e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati
dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati
necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni
scolastiche ed educative statali, in qualita' di enti erogatori, per
il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente
articolo, effettuano altresi' i controlli sul sistema informativo
dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera
f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle
famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai
sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o piu'
decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi
digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli
standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilita', di
disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e le condizioni di
accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente
trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le liberta' degli
interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di
sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter, 4-quater e
4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione e del merito,» sono
inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,».
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023
e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l della legge
18 dicembre 1997, n. 440.
4-novies All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n.
107, dopo le parole: «da 121 a 124» sono inserite le seguenti: «,
nonche' per la formazione del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 7, del
citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:
«Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di
formazione iniziale). - 1.- 6. (Omissis)
7. Alle attivita' di tutoraggio del percorso di
formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri
dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente
di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le
universita' e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto
sono altresi' definiti i criteri di selezione dei docenti
che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 16,6 milioni di
euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro
per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per
l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13
luglio 2015, n. 107.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 560, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«1.-559. (Omissis)
560. Al fine di assicurare il recupero e la
riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico gia'
esistente, e' stanziata la somma di 1 milione di euro, per
l'anno 2023, per avviare attivita' di ricognizione e
valutazione delle strutture scolastiche in dismissione,
dotate di apposito certificato di agibilita', presenti su
tutto il territorio nazionale, da destinare allo
svolgimento delle attivita' scolastiche per l'anno
scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 4-bis,
del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 11 (Interventi urgenti per il contrasto della
poverta' educativa minorile e della dispersione scolastica
nel Mezzogiorno).- 1.-4. (Omissis)
4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi
educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a
favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e
comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione
sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle
disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui
all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed al fine di
consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata
in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti
e' assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti, come
modificato dalla presente legge:
«1.-124. (Omissis)
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione
e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai
commi da 121 a 124, nonche' per la formazione del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e' autorizzata la
spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.
(Omissis).»