Art. 22 
 
Rafforzamento   della   capacita'   amministrativa   del    Ministero
                            dell'interno 
 
  1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze
acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti  nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di  agevolare
i percorsi di carriera del personale civile di  livello  dirigenziale
che ha acquisito specifiche professionalita',  fino  al  31  dicembre
2027, gli incarichi di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale
previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno  possono
essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai  ruoli
dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale
di cui all'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unita' ulteriori. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. - 3.
          (Omissis) 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              (Omissis).»