Art. 22
Rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero
dell'interno
1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze
acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare
i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale
che ha acquisito specifiche professionalita', fino al 31 dicembre
2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale
previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono
essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli
dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale
di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unita' ulteriori.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. - 3.
(Omissis)
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
(Omissis).»