((Art. 22 bis
Ulteriore rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero
dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli
interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo
12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il
Ministero dell'interno e' autorizzato a conferire, entro il 31
dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel
limite di sei unita', ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali
previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al
presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie
disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per
l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il
trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi
compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti
a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell'interno.
2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022,
n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.
108, le parole: «, per il triennio 2022-2024,» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2026».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-sexies,
del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108:
«Art. 12 (Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC). -
1.-1-quinquies. (Omissis)
1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle
amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per
gli adempimenti di monitoraggio, controllo e
rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione
degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul
divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
nonche' all'espletamento dei controlli antimafia previsti
dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle
rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio
2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 700 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita'
per le esigenze del Ministero dell'interno, e in
particolare delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, e 300 unita' per le esigenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare
delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere
dall'anno 2023.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-bis,
del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12. Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
1.- (Omissis)
1-bis. Nell'ambito delle esigenze connesse ai
complessivi adempimenti riferiti al PNRR e al fine di
accelerare le procedure di individuazione degli aventi
diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, assicurando altresi' il
necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali
e una costante verifica sullo stato di attuazione delle
procedure di gara per gli interventi ammissibili a
finanziamento ai sensi del citato articolo 26, comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
istituire, per le esigenze del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali
di livello non generale. Alla copertura delle predette due
posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede
attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per
gli anni dal 2022 al 2026, in deroga alle percentuali
stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.