((Art. 22 bis 
 
Ulteriore rafforzamento della capacita' amministrativa del  Ministero
  dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1.  Anche  per  l'attuazione  degli   adempimenti   connessi   agli
interventi del PNRR, in particolare per quelli  di  cui  all'articolo
12,  comma  1-sexies,  del  decreto-legge  16  giugno  2022,  n.  68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,  il
Ministero dell'interno  e'  autorizzato  a  conferire,  entro  il  31
dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale  non  generale,  nel
limite di sei unita', ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga  ai  limiti  percentuali
previsti  dalla  medesima  disposizione.  Gli  incarichi  di  cui  al
presente comma sono conferiti  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
disponibili e nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente. Ai  destinatari  dei  predetti  incarichi,  per
l'intera  durata  dei  medesimi   incarichi,   sono   attribuiti   il
trattamento economico fondamentale e il trattamento  accessorio,  ivi
compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti
a  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale   del   Ministero
dell'interno. 
  2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno  2022,
n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto  2022,  n.
108, le parole: «, per il triennio 2022-2024,» sono sostituite  dalle
seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2026».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-sexies,
          del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108: 
              «Art. 12 (Misure  in  materia  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
          e  VAS  e  della   Commissione   tecnica   PNRR-PNIEC).   -
          1.-1-quinquies. (Omissis) 
              1-sexies. Anche al fine di garantire il  supporto  alle
          amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR  per
          gli    adempimenti    di    monitoraggio,    controllo    e
          rendicontazione dei finanziamenti destinati  all'attuazione
          degli stessi, con particolare riferimento al controllo  sul
          divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
          nonche' all'espletamento dei controlli  antimafia  previsti
          dalla normativa vigente, il  Ministero  dell'interno  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze in  relazione  alle
          rispettive competenze  sono  autorizzati,  per  il  biennio
          2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro  subordinato
          a tempo indeterminato, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali, nei limiti della vigente dotazione  organica,
          un contingente di 700 unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area III, posizione economica F1, di  cui  400  unita'
          per  le  esigenze  del   Ministero   dell'interno,   e   in
          particolare  delle   prefetture-uffici   territoriali   del
          Governo, e 300 unita'  per  le  esigenze  del  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato,  e  in  particolare
          delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il  previo
          svolgimento  delle   procedure   di   mobilita',   mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          lo  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di   concorsi
          pubblici. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a  decorrere
          dall'anno 2023. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 19, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  12,  comma  1-bis,
          del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12. Misure  in  materia  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
          e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. 
              1.- (Omissis) 
              1-bis.   Nell'ambito   delle   esigenze   connesse   ai
          complessivi adempimenti riferiti  al  PNRR  e  al  fine  di
          accelerare le  procedure  di  individuazione  degli  aventi
          diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse  del
          Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
          maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15  luglio  2022,  n.  91,  assicurando  altresi'  il
          necessario supporto alle amministrazioni centrali e  locali
          e una costante verifica sullo  stato  di  attuazione  delle
          procedure  di  gara  per  gli  interventi   ammissibili   a
          finanziamento ai sensi del citato articolo 26, comma 7,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
          istituire,  per  le   esigenze   del   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali
          di livello non generale. Alla copertura delle predette  due
          posizioni dirigenziali di livello non generale si  provvede
          attraverso l'indizione di concorsi pubblici  o  anche,  per
          gli anni dal 2022  al  2026,  in  deroga  alle  percentuali
          stabilite  dall'articolo   19,   comma   6,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.