Art. 23
Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attivita' sociali, sportive
e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza
1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma
coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e
attivita' sociali in favore del personale della Polizia di Stato e
dei relativi familiari, di attivita' dei Gruppi sportivi della
Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e
lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni
Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della
pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della
Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel
territorio di Roma Capitale, nonche' al fine di assicurare il
supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del
Ministero dell'interno((,)) e' istituito l'Ispettorato assistenza,
attivita' sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento
((della pubblica sicurezza, cui e' preposto)) un dirigente generale
di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
l'articolazione, le competenze e la dotazione organica
dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane,
strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del
Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ((ai
compiti indicati al medesimo comma 1)).
3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di
carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza puo' articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della
Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della
pubblica sicurezza.
4. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle
funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di
pubblica sicurezza, dopo le parole «dirigente di ispettorato o di
ufficio speciale di pubblica sicurezza;», sono aggiunte le seguenti:
«dirigente ((di ispettorato della)) Polizia di Stato;».
5. ((Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo)) 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni
((al regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3.
6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti
modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del
Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982, n. 158,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2001, n. 208, recante «Regolamento per il riordino della
struttura organizzativa delle articolazioni centrali e
periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5 giugno 2001, n. 128.