Art. 23 
 
Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attivita' sociali,  sportive
  e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza 
 
  1. Allo  scopo  di  assicurare  l'immediato  svolgimento  in  forma
coordinata ed  efficace  dei  compiti  in  materia  di  assistenza  e
attivita' sociali in favore del personale della Polizia  di  Stato  e
dei relativi  familiari,  di  attivita'  dei  Gruppi  sportivi  della
Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e
lavori, di monitoraggio e  gestione  delle  risorse  delle  Direzioni
Centrali ed Uffici  di  livello  equiparato  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza e degli altri  uffici  dell'Amministrazione  della
Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi  sede  nel
territorio di  Roma  Capitale,  nonche'  al  fine  di  assicurare  il
supporto  strumentale  per  soddisfare  le  esigenze   generali   del
Ministero dell'interno((,)) e'  istituito  l'Ispettorato  assistenza,
attivita' sociali, sportive e di supporto logistico  al  Dipartimento
((della pubblica sicurezza, cui e' preposto)) un  dirigente  generale
di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente. 
  2.  Con   decreto   del   Ministro   dell'interno   sono   definite
l'articolazione,   le   competenze   e    la    dotazione    organica
dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  dalle   competenti   articolazioni   del
Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono  ((ai
compiti indicati al medesimo comma 1)). 
  3. Ai fini  dell'esercizio  in  forma  coordinata  di  funzioni  di
carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza puo' articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della
Polizia di  Stato,  posti  alle  dipendenze  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
  4. Conseguentemente, alla tabella  A  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa  alle
funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale  di
pubblica sicurezza, dopo le parole «dirigente  di  ispettorato  o  di
ufficio speciale di pubblica sicurezza;», sono aggiunte le  seguenti:
«dirigente ((di ispettorato della)) Polizia di Stato;». 
  5. ((Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo)) 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate  le  modificazioni
((al regolamento di cui al decreto)) del Presidente della  Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3. 
  6. Con  successivi  provvedimenti  sono  apportate  le  conseguenti
modificazioni  alle  disposizioni  concernenti  l'organizzazione  del
Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 335,  recante  «Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia»  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982,  n.  158,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge  23  agosto  1988,   n.   400,   recante   Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
          2001, n. 208, recante «Regolamento per  il  riordino  della
          struttura  organizzativa  delle  articolazioni  centrali  e
          periferiche dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
          a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n.  78»  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5 giugno 2001, n. 128.