Art. 24
Disposizioni per la funzionalita' delle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo nonche' disposizioni in materia di
ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in
materia di lavoratori frontalieri
1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno
2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1
e' riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di
emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data
4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far
data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
assumere a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a
tempo determinato di durata annuale ((e, comunque, non eccedente il))
31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al
lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per
l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unita' di personale
non dirigenziale, con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da
destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A
tal fine, il Ministero dell'interno puo' ricorrere anche allo
scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre
amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro
dell'interno individua con proprio ((decreto)) il numero delle unita'
di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Ministero
dell'interno e' autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti
informatici destinati a potenziare la funzionalita' delle sale
operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle
decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai
Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo di cui al comma 2, e' altresi' autorizzata
la spesa((,)) al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro
376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio
presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero», le parole: «nell'ambito delle
quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse.
((5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici
mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di
imprese aventi sede in Italia, ovvero di societa' da queste
partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato
redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti
all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle
suddette imprese o societa' presenti nel territorio italiano»;
b) al comma 1-ter, le parole: «lettere a) e c)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere a), c) e i-bis)».
5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli
lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la
loro attivita' lavorativa in modalita' di telelavoro.))
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del
presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro
1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del citato
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di Fondo nazionale per
il servizio civile e di sportelli unici per
l'immigrazione). - 1. Le somme del Fondo di rotazione per
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo
2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni
esercizio finanziario ed accertate, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo
di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
esigenze dei Ministeri.
2. Una quota delle risorse resesi disponibili al
termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro,
accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale
per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge
8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operativita' degli
sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici
territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle
Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2012 (21), fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le
medesime procedure di cui al primo periodo del presente
comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno
2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
2-bis. Per le esigenze di funzionalita' delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere
dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30
per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riassegnata ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero
dell'interno. (22)
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere
utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere
convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani;
g);
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per
almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi
antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in
Italia, ovvero di societa' da queste partecipate, secondo
quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai
sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non
appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego
nelle sedi delle suddette imprese o societa' presenti nel
territorio italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all'Unione europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore
di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), e' sostituito
da una comunicazione da parte del datore di lavoro della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,
previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e'
presentata con modalita' informatiche allo sportello unico
per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione
al questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la
sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la
richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera
q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono
attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di
lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa
anche non residente nel territorio dello Stato italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attivita' in
Italia, non e' richiesto il nulla osta al lavoro e il
permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto
d'ingresso, e' rilasciato per un periodo non superiore a un
anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilita'
di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i
rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le
disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro
del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del
permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le
categorie di lavoratori altamente qualificati che possono
beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del
richiedente nonche' le modalita' necessarie per la verifica
dell'attivita' lavorativa da svolgere.
1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per
l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti
italiani sono autorizzati a svolgere attivita' lavorativa a
bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro
per il periodo necessario allo svolgimento della medesima
attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un anno.
Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e'
richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le
disposizioni del presente testo unico e del relativo
regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di
marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane
da crociera.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono
previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di
pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo
che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresi' norme per l'attuazione delle convenzioni ed
accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, della
legge 13 giugno 2023, n. 83, recante Ratifica ed esecuzione
dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana
e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei
lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio
di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo
che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e
per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo,
conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal
Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23
febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno:
«Art. 12 (Disposizioni diverse). - 1. Nelle more
dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli
accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in
materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno
2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in
modalita' di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di
lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo
di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera
relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri,
firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge
26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati
nell'altro Stato.
(Omissis).»