Art. 25 
 
Disposizioni in materia di  personale  proveniente  dai  ruoli  delle
  soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei  segretari
  comunali e provinciali e Scuola superiore per la  formazione  e  la
  specializzazione  dei  dirigenti  della  pubblica   amministrazione
  locale 
 
  1. Il  personale,  di  livello  dirigenziale  e  non  dirigenziale,
proveniente  dai  ruoli  delle  soppresse  Agenzia  autonoma  per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali  e  Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale, che risulta  inquadrato,  alla  data
del 1° gennaio 2023, nell'elenco  allegato  al  ruolo  del  personale
civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce  definitivamente,
in ordine di anzianita' di  servizio,  nel  rispetto  delle  aree  di
appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento,  contestualmente
istituita  nei  ruoli  del  personale   dell'Amministrazione   civile
dell'interno.  Dall'attuazione  del  presente  comma   ((non   devono
derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.
L'amministrazione provvede ai relativi  adempimenti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.
Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  comma,  si  provvede   alla
riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno  mediante
le procedure di cui all'articolo 13  del  decreto-legge  11  novembre
2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge  16  dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del  presente
decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo,  del  decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e'  soppresso.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  6,  del
          citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
              «Art. 10 (Disposizioni in materia di  Agenzia  Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali). - 1. - 5. (Omissis) 
              6.  Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento   del
          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la
          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,
          previsto dall'articolo 7,  commi  31-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del
          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo  2,  comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   si
          provvede,  fermo  restando  il   numero   delle   strutture
          dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti
          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle
          funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento  del
          personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
          una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile
          dell'interno corrispondente al numero  degli  inquadramenti
          da disporre ai sensi del decreto  di  cui  all'articolo  7,
          comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 
              (Omissis).»