Art. 25
Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle
soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale
1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale,
proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data
del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale
civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente,
in ordine di anzianita' di servizio, nel rispetto delle aree di
appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente
istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno. Dall'attuazione del presente comma ((non devono
derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla
riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante
le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente
decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, e' soppresso. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6, del
citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali). - 1. - 5. (Omissis)
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
(Omissis).»