Art. 26 
 
Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
  pubblico  e  della  difesa  civile  del  Ministero  dell'interno  e
  disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1.  Al  fine  di  un   piu'   efficace   riassetto   organizzativo,
maggiormente corrispondente alle esigenze delle  strutture  cui  sono
affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e ((prevenzione
degli incendi)), presso il Ministero  dell'interno,  nell'ambito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, sono istituiti  due  uffici  di  livello  dirigenziale
generale,  uno  dei  quali  a  competenza  generale  per  l'attivita'
ispettiva e per gli affari legali, al quale e' preposto un  prefetto,
l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di  sicurezza  sul
lavoro e di salute fisica individuale del personale  appartenente  ai
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale e'  preposto
un dirigente generale del predetto Corpo. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione  organica  del
Ministero dell'interno e' incrementata, non prima  del  1°  settembre
2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui  oneri,  pari
ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni  di  bilancio.  Per  l'ulteriore  posizione  di  dirigente
generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19,
((lettera a), numero 1), del decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)). 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1 si  provvede  con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come  modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. 
  4. Al fine di contribuire al  raggiungimento  degli  obiettivi  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  mediante   la   pronta
operativita', la funzionalita'  e  l'efficienza  del  dispositivo  di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto
previsto dall'articolo  12,  comma  1,  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n.  217,  la  durata  del  corso  di  formazione  della
procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e  capi
reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un  numero  di  posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, e'  ridotta,  in
via eccezionale, a cinque settimane. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, in deroga a  quanto
previsto dagli articoli 38, comma 1,  e  55,  comma  1,  del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  la  durata  dei  corsi  di
formazione delle selezioni interne per la promozione alle  qualifiche
di pilota di aeromobile capo squadra,  di  nautico  di  coperta  capo
squadra, di nautico di macchina capo squadra e di  sommozzatore  capo
squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio
2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a  quelli
vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020  e  al  31  dicembre
2021, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. 
  6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  19  del
          citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: 
              «Art.  15  (Disposizioni  per  il  potenziamento  e  la
          rideterminazione degli organici delle Forze  di  polizia  e
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia  di
          finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
          alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1. -
          18. (Omissis) 
              19. Al fine  di  incrementare  i  servizi  di  soccorso
          pubblico, di prevenzione degli incendi e  di  lotta  attiva
          agli incendi boschivi: 
                a)  e'  autorizzata,  in   aggiunta   alle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente,  l'assunzione
          straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di
          un contingente massimo  di  617  unita',  come  di  seguito
          indicato: 
                  1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447  unita',
          di cui 110 unita' nella qualifica iniziale  del  ruolo  dei
          vigili del fuoco, 100 unita' nel ruolo dei capi  squadra  e
          capi reparto, 30 unita' nella qualifica iniziale del  ruolo
          degli ispettori  antincendi,  66  unita'  nelle  qualifiche
          iniziali dei ruoli degli  ispettori  tecnico-professionali,
          60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei  direttivi
          che  espletano  funzioni   operative,   80   unita'   nelle
          qualifiche    iniziali    dei    ruoli    dei     direttivi
          tecnico-professionali  e  1  unita'  nella   qualifica   di
          dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti  che
          espletano   funzioni   operative   ovvero   dei   dirigenti
          tecnico-professionali; 
                  1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n.  1  unita'
          nella  qualifica  di  dirigente  generale  del  ruolo   dei
          dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
          riduzione di n.  1  unita'  nella  qualifica  di  dirigente
          superiore che espleta funzioni operative; 
                  2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unita', di
          cui 12 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti
          di aeromobile vigile del fuoco, 13 unita'  nella  qualifica
          iniziale del ruolo degli specialisti di  aeromobile  vigile
          del fuoco, 10 unita' nella  qualifica  iniziale  del  ruolo
          degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unita' nel ruolo
          dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche
          iniziali dei ruoli degli  ispettori  tecnico-professionali,
          29  unita'  nella  qualifica  iniziale  del   ruolo   degli
          ispettori antincendio, 7 unita' nelle  qualifiche  iniziali
          dei ruoli dei dirigenti che espletano  funzioni  operative,
          con contestuale riduzione di un  corrispondente  numero  di
          unita' del  ruolo  dei  direttivi  che  espletano  funzioni
          operative, 7 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei
          dirigenti tecnico-professionali, con contestuale  riduzione
          di  un  corrispondente  numero  di  unita'  del  ruolo  dei
          direttivi tecnico-professionali, 1 unita'  nella  qualifica
          di  dirigente  superiore  del  ruolo  dei   dirigenti   che
          espletano funzioni operative, con contestuale riduzione  di
          1 unita' nella qualifica di  primo  dirigente  che  espleta
          funzioni operative, 1 unita' nella qualifica  di  dirigente
          generale del ruolo dei  dirigenti  che  espletano  funzioni
          operative, con contestuale  riduzione  di  1  unita'  nella
          qualifica  di  dirigente  superiore  che  espleta  funzioni
          operative,  e  7  unita'  nella  qualifica   di   dirigente
          superiore dei ruoli  dei  dirigenti  tecnico-professionali,
          con contestuale riduzione di un  corrispondente  numero  di
          unita'    nella    qualifica     di     primo     dirigente
          tecnico-professionale,  applicandosi  a  tal  fine  per  la
          promozione   alla   qualifica   di   dirigente    superiore
          logistico-gestionale e di dirigente  superiore  informatico
          le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
                b)  in  conseguenza  delle  assunzioni  di  cui  alla
          lettera a), la dotazione organica dei rispettivi  ruoli  e'
          modificata di un numero corrispondente di unita'; 
                c) nel titolo della tabella B,  allegata  al  decreto
          legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  dopo  le  parole:
          «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in  fine,
          le  seguenti  «e  funzioni  tecnico-professionali»  e  alla
          colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa
          alla qualifica di dirigente  generale,  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del  fuoco
          di Roma.»; 
                d)  all'articolo  151  del  decreto  legislativo   13
          ottobre 2005, n. 217, dopo  il  comma  5,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
          possono  applicarsi  anche  al  personale  del  ruolo   dei
          dirigenti   tecnico-professionali,   in   relazione    alle
          specifiche competenze  svolte,  ai  fini  dell'attribuzione
          dell'incarico di direttore centrale.»; 
                e)  le  assunzioni  straordinarie   nella   qualifica
          iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera
          a) avvengono per il 70  per  cento  dei  posti  disponibili
          mediante  scorrimento  della   graduatoria   del   concorso
          pubblico a 250 posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con
          decreto  del  Ministero  dell'interno  18   ottobre   2016,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
          scorrimento della graduatoria del concorso pubblico  a  300
          posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con  decreto   del
          Ministero  dell'interno  n.  34  del  21   febbraio   2022,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per  cento,
          mediante  ricorso  alla  graduatoria   formata   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,
          n.  205,  relativa  al  personale  volontario   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco; 
                f)   per   il   personale   che   espleta    funzioni
          specialistiche di  cui  alla  lettera  a),  numero  2),  la
          copertura dei posti  portati  in  aumento  nella  dotazione
          organica delle qualifiche iniziali di pilota di  aeromobile
          vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile  del
          fuoco   avviene,   prioritariamente,   mediante    concorso
          pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e  34
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
                g) qualora ad esito delle  procedure  concorsuali  di
          cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle
          qualifiche iniziali di  pilota  di  aeromobile  vigile  del
          fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco  puo'
          avvenire mediante procedura  selettiva  interna,  ai  sensi
          dell'articolo 32 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel  limite  della
          dotazione  organica,  l'assunzione  straordinaria,  con  le
          decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un  numero
          equivalente di unita' nella qualifica  iniziale  del  ruolo
          dei vigili del fuoco; 
                h) la copertura dei posti portati  in  aumento  nella
          qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui  alla
          lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva
          interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente  e'  autorizzata,
          nel   limite   della   dotazione   organica,   l'assunzione
          straordinaria, con le decorrenze di cui  alla  lettera  a),
          numero  2),  di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella
          qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
                i)  le  assunzioni  straordinarie   nella   qualifica
          iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui  alla
          lettera a), avvengono secondo  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
          relativo al concorso interno, nel  limite  della  dotazione
          organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
          cui alla lettera a), di un  numero  equivalente  di  unita'
          nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
                l)  le  assunzioni  straordinarie  nelle   qualifiche
          iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di
          cui alla lettera a)  avvengono  nei  limiti  e  secondo  le
          modalita' previste dagli articoli 78, 90,  102  e  114  del
          decreto   legislativo   13   ottobre    2005,    n.    217.
          Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi
          ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,
          nel limite della dotazione organica, con le  decorrenze  di
          cui alla lettera a), di un  numero  equivalente  di  unita'
          nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e  degli
          assistenti; 
                m) le assunzioni  straordinarie  nella  qualifica  di
          capo squadra di  cui  alla  lettera  a)  avvengono  con  le
          modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,  nel
          limite    della    dotazione     organica,     l'assunzione
          straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
          un numero equivalente di unita'  nella  qualifica  iniziale
          del ruolo dei vigili del fuoco; 
                n) e' inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre
          2023,  l'assunzione   straordinaria,   nei   limiti   della
          dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali
          previste a legislazione vigente, di un contingente  massimo
          di 404 unita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di
          cui 136 unita'  nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
          vigili del fuoco, 24 unita' nella  qualifica  iniziale  del
          ruolo  degli  ispettori  antincendi,   176   unita'   nella
          qualifica    iniziale    del    ruolo    degli    ispettori
          logistico-gestionali, 8 unita' nella qualifica iniziale del
          ruolo  degli  ispettori  informatici  e  60  unita'   nella
          qualifica  iniziale  del  ruolo  degli  operatori  e  degli
          assistenti; 
                o)  le  assunzioni  straordinarie   nella   qualifica
          iniziale del ruolo  dei  vigili  del  fuoco,  di  cui  alla
          lettera n),  avvengono  per  il  70  per  cento  dei  posti
          disponibili  mediante  scorrimento  della  graduatoria  del
          concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco,  indetto
          con decreto del Ministero  dell'interno  18  ottobre  2016,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
          scorrimento della graduatoria del concorso pubblico  a  300
          posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero
          dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4a  serie  speciale,  n.  16  del  25
          febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per  cento,  mediante
          ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo  1,
          comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  relativa
          al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco; 
                p)  le  assunzioni  straordinarie   nella   qualifica
          iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui  alla
          lettera n), avvengono secondo  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
          relativo al concorso interno, nel  limite  della  dotazione
          organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
          cui alla lettera n), di un  numero  equivalente  di  unita'
          nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
                q)  le  assunzioni  straordinarie   nella   qualifica
          iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di
          cui alla lettera n),  avvengono  per  128  unita'  mediante
          concorso pubblico secondo le modalita' di cui  all'articolo
          79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e  per
          48 unita' mediante concorso interno secondo le modalita' di
          cui all'articolo 82  del  decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,  nel  limite
          della dotazione organica, l'assunzione  straordinaria,  con
          la decorrenza di cui alla lettera n), di  48  unita'  nella
          qualifica  iniziale  del  ruolo  degli  operatori  e  degli
          assistenti; 
                r)  le  assunzioni  straordinarie   nella   qualifica
          iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla
          lettera n), avvengono secondo  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
          relativo al concorso interno, nel  limite  della  dotazione
          organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
          cui alla lettera n), di un  numero  equivalente  di  unita'
          nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e  degli
          assistenti. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 13, del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, si vedano  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 14. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 
              «Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra  e  dei
          capi reparto).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di  capo
          squadra avviene, nel limite dei  posti  disponibili  al  31
          dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
          e  superamento  di  un  successivo  corso   di   formazione
          professionale, della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
          riservato al personale che, alla predetta data, rivesta  la
          qualifica di vigile del fuoco coordinatore 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo degli articoli 38 e 55, comma  1,
          del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 
              «Art. 38  (Promozioni  alle  qualifiche  di  pilota  di
          aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile  capo
          squadra  e  di  elisoccorritore  capo  squadra).  -  1.  La
          promozione alle qualifiche di  pilota  di  aeromobile  capo
          squadra, di specialista di aeromobile  capo  squadra  e  di
          elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
          interna, per titoli e superamento di un corso di formazione
          professionale  della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
          riservata al personale che, alla  predetta  data,  rivesta,
          rispettivamente, le  qualifiche  di  pilota  di  aeromobile
          vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile
          vigile del fuoco coordinatore e di  elisoccorritore  vigile
          del fuoco coordinatore 
              (Omissis).» 
              «Art. 55 (Promozioni  alle  qualifiche  di  nautico  di
          coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e
          di sommozzatore capo  squadra).  - 1.  La  promozione  alle
          qualifiche di nautico di coperta capo squadra,  di  nautico
          di macchina capo squadra e  di  sommozzatore  capo  squadra
          avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
          ogni  anno,  mediante  selezione  interna,  per  titoli   e
          superamento di un corso  di  formazione  della  durata  non
          inferiore a tre mesi,  riservata  al  personale  che,  alla
          predetta data, rivesta, rispettivamente, le  qualifiche  di
          nautico  di  coperta  vigile  del  fuoco  coordinatore,  di
          nautico di macchina vigile  del  fuoco  coordinatore  e  di
          sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 
              (Omissis).».