Art. 26
Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e
disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di un piu' efficace riassetto organizzativo,
maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono
affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e ((prevenzione
degli incendi)), presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale
generale, uno dei quali a competenza generale per l'attivita'
ispettiva e per gli affari legali, al quale e' preposto un prefetto,
l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul
lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale e' preposto
un dirigente generale del predetto Corpo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del
Ministero dell'interno e' incrementata, non prima del 1° settembre
2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari
ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente
generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19,
((lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)).
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato
dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta
operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della
procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi
reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, e' ridotta, in
via eccezionale, a cinque settimane.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, in deroga a quanto
previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata dei corsi di
formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche
di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo
squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo
squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio
2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli
vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre
2021, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 19 del
citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
«Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la
rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di
finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1. -
18. (Omissis)
19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva
agli incendi boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione
straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
un contingente massimo di 617 unita', come di seguito
indicato:
1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unita',
di cui 110 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
vigili del fuoco, 100 unita' nel ruolo dei capi squadra e
capi reparto, 30 unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, 66 unita' nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali,
60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni operative, 80 unita' nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi
tecnico-professionali e 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che
espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti
tecnico-professionali;
1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita'
nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei
dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
riduzione di n. 1 unita' nella qualifica di dirigente
superiore che espleta funzioni operative;
2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unita', di
cui 12 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti
di aeromobile vigile del fuoco, 13 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile
del fuoco, 10 unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unita' nel ruolo
dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali,
29 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori antincendio, 7 unita' nelle qualifiche iniziali
dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative,
con contestuale riduzione di un corrispondente numero di
unita' del ruolo dei direttivi che espletano funzioni
operative, 7 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione
di un corrispondente numero di unita' del ruolo dei
direttivi tecnico-professionali, 1 unita' nella qualifica
di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che
espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di
1 unita' nella qualifica di primo dirigente che espleta
funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di dirigente
generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni
operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella
qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni
operative, e 7 unita' nella qualifica di dirigente
superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali,
con contestuale riduzione di un corrispondente numero di
unita' nella qualifica di primo dirigente
tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la
promozione alla qualifica di dirigente superiore
logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico
le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla
lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli e'
modificata di un numero corrispondente di unita';
c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole:
«Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine,
le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla
colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa
alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco
di Roma.»;
d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, e' aggiunto il
seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
possono applicarsi anche al personale del ruolo dei
dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle
specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione
dell'incarico di direttore centrale.»;
e) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera
a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili
mediante scorrimento della graduatoria del concorso
pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
f) per il personale che espleta funzioni
specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la
copertura dei posti portati in aumento nella dotazione
organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile
vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del
fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso
pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di
cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle
qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del
fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco puo'
avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le
decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
h) la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla
lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva
interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
numero 2), di un numero equivalente di unita' nella
qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla
lettera a), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di
cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le
modalita' previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi
ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,
nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di
capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le
modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel
limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale
del ruolo dei vigili del fuoco;
n) e' inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre
2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della
dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, di un contingente massimo
di 404 unita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
cui 136 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
vigili del fuoco, 24 unita' nella qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori antincendi, 176 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
logistico-gestionali, 8 unita' nella qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori informatici e 60 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
o) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla
lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti
disponibili mediante scorrimento della graduatoria del
concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto
con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300
posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero
dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25
febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante
ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa
al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
p) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla
lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
q) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di
cui alla lettera n), avvengono per 128 unita' mediante
concorso pubblico secondo le modalita' di cui all'articolo
79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per
48 unita' mediante concorso interno secondo le modalita' di
cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite
della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con
la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
r) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla
lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 13, del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 14.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo
squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la
qualifica di vigile del fuoco coordinatore
(Omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 55, comma 1,
del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
«Art. 38 (Promozioni alle qualifiche di pilota di
aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo
squadra e di elisoccorritore capo squadra). - 1. La
promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo
squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di
elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
interna, per titoli e superamento di un corso di formazione
professionale della durata non inferiore a tre mesi,
riservata al personale che, alla predetta data, rivesta,
rispettivamente, le qualifiche di pilota di aeromobile
vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile
vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile
del fuoco coordinatore
(Omissis).»
«Art. 55 (Promozioni alle qualifiche di nautico di
coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e
di sommozzatore capo squadra). - 1. La promozione alle
qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico
di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra
avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e
superamento di un corso di formazione della durata non
inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla
predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore
(Omissis).».