Art. 27 
 
Disposizioni  per   il   potenziamento   dell'organico   dell'Agenzia
  nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione   dei   beni
  sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
 
  1. All'articolo 113-bis ((del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo))  6  settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  la  parola:  «duecento»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trecento» e le parole: «con  il  regolamento  adottato  ai
sensi dell'articolo 113, comma 1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei   fabbisogni   di
personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
    b) al comma 2, la parola:  «centosettanta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» e' sostituita  dalla
seguente: «duecento»; 
    c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse. 
  2. Per l'incremento della dotazione organica di  cui  al  comma  1,
lettera a), pari a 100 unita' appartenenti all'Area  dei  funzionari,
da reclutare tramite le procedure di mobilita' di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui
al comma 2 e' autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023  e  di
608.195 ((euro annui)) a decorrere dal 2024. 
  4. Per la corresponsione dei compensi per il  lavoro  straordinario
e' autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753
annui a decorrere dall'anno 2024. 
  5. Agli oneri complessivi di cui ((ai commi)) 2, 3 e  4,  pari  ((a
euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui  a  decorrere
dall'anno 2024)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  ((5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il personale di cui al comma  1,  fatta  eccezione  per  quello
della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unita', delle
Forze di polizia, che puo' essere collocato fuori ruolo, e' posto  in
posizione di comando o di distacco,  anche  in  deroga  alla  vigente
normativa generale in materia di mobilita', nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che e' disposto  entro  i
limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, e'
reso indisponibile nella dotazione organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso,  un  numero
di posti equivalente dal punto di vista finanziario»; 
  b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
il personale appartenente alle Forze di polizia di  cui  all'articolo
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di  comando
presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 113-bis, del citato
          decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.159 
              «Art. 113-bis  (Disposizioni  in  materia  di  organico
          dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica  dell'Agenzia  e'
          determinata in trecento unita' complessive,  ripartite  tra
          le  diverse  qualifiche,   dirigenziali   e   no,   secondo
          contingenti da definire  nell'ambito  della  programmazione
          triennale dei fabbisogni di personale di  cui  all'articolo
          6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              2.  Alla  copertura  dell'incremento  della   dotazione
          organica di duecentosettanta unita', di cui al comma 1,  si
          provvede,  nel  limite  di  duecento  unita'  mediante   le
          procedure di mobilita' di cui all'articolo 30  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita'
          di incremento della  dotazione  organica,  il  reclutamento
          avviene  mediante   procedure   selettive   pubbliche,   in
          conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso
          agli  impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni.   Per
          l'espletamento delle  suddette  procedure  concorsuali,  il
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie  del  Ministero  dell'interno   collabora   con
          l'Agenzia. Gli oneri per  lo  svolgimento  delle  procedure
          concorsuali sono a carico dell'Agenzia. 
              3. Fino al completamento  delle  procedure  di  cui  al
          comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua
          a prestare servizio in posizione  di  comando,  distacco  o
          fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti  da
          parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di
          professionalita'  specifiche  ed  adeguate,  il   personale
          proveniente  dalle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nonche'  dagli
          enti pubblici economici, in servizio, alla data di  entrata
          in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia  in
          posizione di comando, distacco o fuori ruolo e'  inquadrato
          nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza  da  presentare  nei
          sessanta giorni successivi secondo le  modalita'  stabilite
          con il regolamento di cui al comma 1.  Negli  inquadramenti
          si tiene conto prioritariamente  delle  istanze  presentate
          dal personale, in servizio alla data di entrata  in  vigore
          della presente  disposizione,  che  ha  presentato  analoga
          domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  Le  disposizioni  del
          presente comma si applicano anche al personale  proveniente
          dalle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          nonche' dagli enti pubblici economici,  in  servizio,  alla
          data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di
          comando, distacco o fuori ruolo. 
              4.  I  nominativi  del  personale  di  cui   ai   commi
          precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in  base  ai
          criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
              4-bis.  Nell'ambito  della  contrattazione   collettiva
          viene individuata l'indennita' di amministrazione spettante
          agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura  pari  a
          quella corrisposta al personale della  corrispondente  area
          del Ministero della giustizia. 
              4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1,  l'Agenzia
          e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a
          100 unita' di personale non dirigenziale appartenente  alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  ad
          enti  pubblici  economici.  Nei  limiti  complessivi  della
          stessa quota  l'Agenzia  puo'  avvalersi  in  posizione  di
          comando di personale delle Forze di polizia ad  ordinamento
          civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a  un
          massimo di 20 unita'. Il predetto  personale  e'  posto  in
          posizione di comando,  distacco  o  fuori  ruolo  anche  in
          deroga  alla  vigente  normativa  generale  in  materia  di
          mobilita' temporanea e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127,  conservando  lo  stato  giuridico  e  il  trattamento
          economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto
          previsto dai rispettivi ordinamenti,  con  oneri  a  carico
          dell'amministrazione di appartenenza e successivo  rimborso
          da parte dell'Agenzia all'amministrazione  di  appartenenza
          dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. 
              5.  Il  Direttore  dell'Agenzia,  previa  delibera  del
          Consiglio  direttivo,  puo'  stipulare,  nei  limiti  delle
          disponibilita'  finanziarie  esistenti   e   nel   rispetto
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo
          determinato per il conferimento di incarichi di particolare
          specializzazione  in  materia  di  gestioni   aziendali   e
          patrimoniali.» 
              - Per il testo dell'articolo 6, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  30,  del  citato
          decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.   E'    richiesto    il    previo    assenso
          dell'amministrazione di appartenenza nel  caso  in  cui  si
          tratti di posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
          dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
          di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
          organico  superiore  al  20  per  cento   nella   qualifica
          corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva  la
          possibilita'   di   differire,   per   motivate    esigenze
          organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino  ad
          un massimo di sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza
          di  passaggio  diretto   ad   altra   amministrazione.   Le
          disposizioni di cui ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore all'amministrazione di appartenenza. 
              1.1. Per gli enti locali con un  numero  di  dipendenti
          compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
          stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
          di dipendenti non superiore a 500, la predetta  percentuale
          e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al  comma
          1 e' da considerare all'esito della  mobilita'  e  riferita
          alla dotazione organica dell'ente. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022,  ai  fini  di
          cui al comma 1 e in ogni caso  di  avvio  di  procedure  di
          mobilita', le amministrazioni provvedono  a  pubblicare  il
          relativo avviso in una apposita sezione del  Portale  unico
          del reclutamento di cui all'articolo 35-ter.  Il  personale
          interessato a partecipare alle predette procedure invia  la
          propria candidatura, per qualsiasi  posizione  disponibile,
          previa registrazione  nel  Portale  corredata  del  proprio
          curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.  Dalla
          presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              1-quinquies. Per il personale  non  dirigenziale  delle
          amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  delle
          autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
          all'articolo 70,  comma  4,  i  comandi  o  distacchi  sono
          consentiti esclusivamente nel limite del 25 per  cento  dei
          posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
          cui al presente articolo. La disposizione di cui  al  primo
          periodo non si applica ai comandi o distacchi  obbligatori,
          previsti da  disposizioni  di  legge,  ivi  inclusi  quelli
          relativi agli uffici di diretta collaborazione,  nonche'  a
          quelli relativi alla  partecipazione  ad  organi,  comunque
          denominati,  istituiti  da   disposizioni   legislative   o
          regolamentari che prevedono la partecipazione di  personale
          di amministrazioni diverse, nonche' ai  comandi  presso  le
          sedi territoriali dei ministeri,  o  presso  le  Unioni  di
          comuni per i Comuni che ne fanno parte. 
              2.  Nell'ambito  dei  rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
          3, comma 59, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
          all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311". 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all'articolo 6, possono  utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 113-ter, del citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 113-ter (Incarichi speciali). - 1. In aggiunta al
          personale di cui all'articolo 113-bis, presso  l'Agenzia  e
          alle  dirette  dipendenze  funzionali  del  Direttore  puo'
          operare, in  presenza  di  professionalita'  specifiche  ed
          adeguate, nel limite delle risorse finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente,  un  contingente,  fino  al  limite
          massimo  di  dieci  unita',  di  personale  con   qualifica
          dirigenziale    o     equiparata,     appartenente     alle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16
          della legge  1º  aprile  1981,  n.  121,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. 
              2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione  per
          quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo  di
          tre  unita',  delle  Forze  di  polizia,  che  puo'  essere
          collocato fuori ruolo, e' posto in posizione di  comando  o
          di  distacco,  anche  in  deroga  alla  vigente   normativa
          generale in materia di mobilita', nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio
          1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che e'
          disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai
          rispettivi  ordinamenti,  e'   reso   indisponibile   nella
          dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
          tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti
          equivalente dal punto di vista finanziario. 
              3. Il personale di cui al comma  1  conserva  lo  stato
          giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo  e
          accessorio,  secondo   quanto   previsto   dai   rispettivi
          ordinamenti, con oneri  a  carico  dell'amministrazione  di
          appartenenza e successivo rimborso  da  parte  dell'Agenzia
          all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi
          al trattamento accessorio. Per  il  personale  appartenente
          alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°
          aprile 1981, n. 121, posto in posizione di  comando  presso
          l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244.