Art. 27
Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
1. All'articolo 113-bis ((del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo)) 6 settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «duecento» e' sostituita dalla
seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di
personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165»;
b) al comma 2, la parola: «centosettanta» e' sostituita dalla
seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» e' sostituita dalla
seguente: «duecento»;
c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse.
2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1,
lettera a), pari a 100 unita' appartenenti all'Area dei funzionari,
da reclutare tramite le procedure di mobilita' di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata la
spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a
decorrere dall'anno 2024.
3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui
al comma 2 e' autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di
608.195 ((euro annui)) a decorrere dal 2024.
4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario
e' autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753
annui a decorrere dall'anno 2024.
5. Agli oneri complessivi di cui ((ai commi)) 2, 3 e 4, pari ((a
euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere
dall'anno 2024)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
((5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello
della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unita', delle
Forze di polizia, che puo' essere collocato fuori ruolo, e' posto in
posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente
normativa generale in materia di mobilita', nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che e' disposto entro i
limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, e'
reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero
di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;
b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando
presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24
dicembre 2007, n. 244».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 113-bis, del citato
decreto legislativo del 6 settembre 2011, n.159
«Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico
dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e'
determinata in trecento unita' complessive, ripartite tra
le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo
contingenti da definire nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Alla copertura dell'incremento della dotazione
organica di duecentosettanta unita', di cui al comma 1, si
provvede, nel limite di duecento unita' mediante le
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita'
di incremento della dotazione organica, il reclutamento
avviene mediante procedure selettive pubbliche, in
conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per
l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con
l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure
concorsuali sono a carico dell'Agenzia.
3. Fino al completamento delle procedure di cui al
comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua
a prestare servizio in posizione di comando, distacco o
fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti da
parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di
professionalita' specifiche ed adeguate, il personale
proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' dagli
enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato
nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei
sessanta giorni successivi secondo le modalita' stabilite
con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti
si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate
dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che ha presentato analoga
domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale proveniente
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla
data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di
comando, distacco o fuori ruolo.
4. I nominativi del personale di cui ai commi
precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai
criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva
viene individuata l'indennita' di amministrazione spettante
agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a
quella corrisposta al personale della corrispondente area
del Ministero della giustizia.
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia
e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a
100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad
enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della
stessa quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di
comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un
massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in
deroga alla vigente normativa generale in materia di
mobilita' temporanea e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso
da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza
dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del
Consiglio direttivo, puo' stipulare, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie esistenti e nel rispetto
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo
determinato per il conferimento di incarichi di particolare
specializzazione in materia di gestioni aziendali e
patrimoniali.»
- Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 113-ter, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 113-ter (Incarichi speciali). - 1. In aggiunta al
personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e
alle dirette dipendenze funzionali del Direttore puo'
operare, in presenza di professionalita' specifiche ed
adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, un contingente, fino al limite
massimo di dieci unita', di personale con qualifica
dirigenziale o equiparata, appartenente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonche' ad enti
pubblici economici.
2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per
quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di
tre unita', delle Forze di polizia, che puo' essere
collocato fuori ruolo, e' posto in posizione di comando o
di distacco, anche in deroga alla vigente normativa
generale in materia di mobilita', nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che e'
disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai
rispettivi ordinamenti, e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario.
3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e
accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di
appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia
all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi
al trattamento accessorio. Per il personale appartenente
alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso
l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.