((Art. 27 bis
Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in
materia di termine per la presentazione della domanda di
elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da
attivita' estorsive
1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«cinque anni».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive e dell'usura, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Modalita' e termini per la domanda). -
1.-2-bis (Omissis)
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il
termine di cinque anni dalla data della denuncia ovvero
dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle
indagini preliminari sono emersi elementi atti a far
ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso
per le finalita' indicate negli articoli precedenti
(Omissis).»