((Art. 27 bis 
 
Modifica all'articolo 13 della legge 23  febbraio  1999,  n.  44,  in
  materia  di  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
  elargizione di una somma  a  favore  dei  soggetti  danneggiati  da
  attivita' estorsive 
 
  1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999,  n.  44,
le  parole:  «ventiquattro  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cinque anni».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma  3  della
          legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  recante   Disposizioni
          concernenti il Fondo di solidarieta' per le  vittime  delle
          richieste estorsive e  dell'usura,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13  (Modalita'  e  termini  per  la  domanda).  -
          1.-2-bis (Omissis) 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e  5,  la  domanda
          deve essere presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  il
          termine di cinque anni dalla  data  della  denuncia  ovvero
          dalla data in cui l'interessato  ha  conoscenza  che  dalle
          indagini  preliminari  sono  emersi  elementi  atti  a  far
          ritenere che l'evento lesivo consegue  a  delitto  commesso
          per le finalita' indicate negli articoli precedenti 
              (Omissis).»