Art. 28
Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e
altre disposizioni per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ((convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «dei soggetti ad elevata
specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o
magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti in possesso
di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale»;))
a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di
una prova selettiva,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, previo superamento di una procedura concorsuale,
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei
predetti tirocinanti. ((Allo svolgimento delle procedure concorsuali
di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))»;
((a-bis) all'articolo 3, comma 5-ter, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per il personale non dirigenziale si
applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente
articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso
dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non
inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni»));
b) all'articolo 3-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «procedure per il reclutamento»
sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
2) al comma 2, ((le parole: «aderenti alla Conferenza dei
rettori delle universita' italiane» sono sostituite dalle seguenti:
«legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia»
e)) dopo le parole: «le modalita' di cui al medesimo comma 1» sono
aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001»;
((2-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le citta'
metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate
rispettivamente al 20 per cento delle facolta' assunzionali
esercitabili e, comunque, per almeno una unita'. Fermo restando il
rispetto dei principi generali di reclutamento del personale
stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in relazione alle specifiche finalita' formative del contratto e
al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento
alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le
procedure di mobilita' previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di
cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di
adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del
personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo
del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole:
«interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «nonche' al
conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di
interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali».
1-bis. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili
della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il
reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non
superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e
non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno
trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo
esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica,
o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo
indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di
personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle
facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a
legislazione vigente.
1-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, la parola: «15.000» e' sostituita dalla seguente: «25.000».))
2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato
dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,))
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma
2, lettera b),» sono inserite le seguenti: «nonche' del personale
proveniente dalle societa' a controllo pubblico ai sensi
dell'articolo 17, comma 8.1,»;
b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole:
«primo periodo» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il
personale proveniente dalle societa' a controllo pubblico,».
Riferimenti normativi
- Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 22 aprile 2023,
n. 95.
- Per il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 34 e 34-bis, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita'). -
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del
relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni
competenti.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui
all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi
prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento
ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del
periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al
medesimo comma 8. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto alla data del raggiungimento del
periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al
comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del
raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il
dipendente in disponibilita' rinunci o non accetti per due
volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis
nell'ambito della provincia dallo stesso indicata. Gli
oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento
del collocamento in disponibilita' sono corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale
di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'.
Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di
cui all'articolo 33, comma 8, il personale in
disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui
ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga
all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti
vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in
posizione economica inferiore della stessa o di inferiore
area o categoria di un solo livello per ciascuna delle
suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo'
avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di
scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il
personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non
ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8,
e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato
nella propria originaria qualifica e categoria di
inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita'
volontaria di cui all'articolo 30. In sede di
contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative possono essere stabiliti
criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di
cui al quinto e al sesto periodo.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato
in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione
alla ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo
indeterminato o determinato per un periodo superiore a
dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al
conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli
incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, sono subordinate alla verificata impossibilita' di
ricollocare il personale in disponibilita' iscritto
nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della
categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti
iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono
essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in
organico, in posizione di comando presso amministrazioni
che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai
sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione
di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i
dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo
determinato o in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo
23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta
sospeso e l'onere retributivo e' a carico
dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il
dipendente.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto."
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono
tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34,
commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione
per i quali si intende bandire il concorso nonche', se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro otto giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro otto giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o
la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 2, del
citato decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1.-1-ter. (Omissis)
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 557, della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
dalla presente legge:
«1.-556. (Omissis)
557. I comuni con popolazione inferiore ai 25.000
abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a
rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni
di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali
purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
(Omissis).»
- Il decreto-legge del 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale» e' pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, 14 giugno 2021, n. 140.