Art. 28 
 
Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,  e
  altre   disposizioni   per   il   rafforzamento   della   capacita'
  amministrativa delle amministrazioni pubbliche) 
 
  1. Al decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  ((convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «dei soggetti ad  elevata
specializzazione  tecnica  in  possesso  di  laurea  specialistica  o
magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti in possesso
di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale»;)) 
    a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: «previo superamento di
una prova selettiva,» sono soppresse e sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, previo superamento di una procedura  concorsuale,
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore  dei
predetti tirocinanti. ((Allo svolgimento delle procedure  concorsuali
di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))»; 
  ((a-bis)  all'articolo  3,  comma  5-ter,   l'ultimo   periodo   e'
sostituito dal  seguente:  «Per  il  personale  non  dirigenziale  si
applicano i criteri e le procedure di cui al  comma  5  del  presente
articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso
dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non
inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni»)); 
    b) all'articolo 3-ter: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «procedure per il  reclutamento»
sono aggiunte le seguenti:  «,  nel  rispetto  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»; 
      2) al comma 2,  ((le  parole:  «aderenti  alla  Conferenza  dei
rettori delle universita' italiane» sono sostituite  dalle  seguenti:
«legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia»
e)) dopo le parole: «le modalita' di cui al medesimo  comma  1»  sono
aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo  35  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001»; 
  ((2-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le  citta'
metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate
rispettivamente  al  20  per  cento   delle   facolta'   assunzionali
esercitabili e, comunque, per almeno una unita'.  Fermo  restando  il
rispetto  dei  principi  generali  di  reclutamento   del   personale
stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, in relazione alle specifiche finalita' formative del contratto e
al fine di ridurre i tempi di  accesso  all'impiego  con  riferimento
alle assunzioni previste dal presente articolo, non si  applicano  le
procedure di mobilita' previste dagli articoli 34, comma 6, e  34-bis
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.  Alle  assunzioni  di
cui al presente comma  si  applica  quanto  previsto  in  materia  di
adeguamento  dei  limiti  dei  trattamenti  economici  accessori  del
personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e  dall'ultimo  periodo
del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»; 
  b-bis)  all'articolo  20,  comma  3-undecies,   dopo   le   parole:
«interesse  nazionale»  sono  inserite  le  seguenti:   «nonche'   al
conferimento di cariche negli organi  di  governo  di  fondazioni  di
interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali». 
  1-bis. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili
della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni, di cui all'articolo  6  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  dei  concorsi  pubblici  per  il
reclutamento di personale dirigenziale,  una  riserva  di  posti  non
superiore al 50 per cento da destinare al personale,  dirigenziale  e
non  dirigenziale,  che  abbia  maturato  con  pieno  merito   almeno
trentasei mesi di servizio,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi
cinque anni e che  sia  stato  assunto  a  tempo  determinato  previo
esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica,
o  al  personale  non  dirigenziale  che  sia  in  servizio  a  tempo
indeterminato per lo  stesso  periodo  di  tempo.  Le  assunzioni  di
personale di cui al presente comma sono  effettuate  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  di  ciascuna  amministrazione  disponibili  a
legislazione vigente. 
  1-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, la parola: «15.000» e' sostituita dalla seguente: «25.000».)) 
  2.  Al  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,  n.  109,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023,  n.  44,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,))
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: «di cui al comma
2, lettera b),» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  del  personale
proveniente  dalle   societa'   a   controllo   pubblico   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 8.1,»; 
    b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo  periodo,  dopo  le  parole:
«primo periodo» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per  il
personale proveniente dalle societa' a controllo pubblico,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  recante
          «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della  capacita'
          amministrativa    delle     amministrazioni     pubbliche»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2023,
          n. 74, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 22 aprile 2023,
          n. 95. 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   35,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si vedano  i  riferimenti
          normativi all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34  e  34-bis,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita').  -
          1. Il personale in disponibilita' e' iscritto  in  appositi
          elenchi secondo l'ordine  cronologico  di  sospensione  del
          relativo rapporto di lavoro. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non  economici
          nazionali, il Dipartimento della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  forma  e  gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
          professionale del personale e della sua  ricollocazione  in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n. 469, e  realizzando  opportune  forme  di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 
              3. Per le altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto
          dalle strutture regionali e provinciali di cui  al  decreto
          legislativo  23  dicembre  1997,  n.   469   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, alle quali sono  affidati  i
          compiti di riqualificazione professionale e  ricollocazione
          presso  altre  amministrazioni  del  personale.  Le   leggi
          regionali previste  dal  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
          regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui  al
          comma 2. 
              3-bis.  Gli  elenchi  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          pubblicati sul  sito  istituzionale  delle  amministrazioni
          competenti. 
              4.  Il  personale  in  disponibilita'  iscritto   negli
          appositi  elenchi  ha   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo  33,  comma  8,  per  la  durata  massima  ivi
          prevista.   La   spesa   relativa   grava   sul    bilancio
          dell'amministrazione di appartenenza sino al  trasferimento
          ad altra  amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del
          periodo massimo di  fruizione  dell'indennita'  di  cui  al
          medesimo  comma   8.   Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo  33,  il  rapporto  di  lavoro   si   intende
          definitivamente risolto alla data  del  raggiungimento  del
          periodo massimo di  fruizione  dell'indennita'  di  cui  al
          comma  8  del  medesimo  articolo  33,  ovvero,  prima  del
          raggiungimento  di  detto  periodo  massimo,   qualora   il
          dipendente in disponibilita' rinunci o non accetti per  due
          volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis
          nell'ambito della  provincia  dallo  stesso  indicata.  Gli
          oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al  momento
          del  collocamento  in   disponibilita'   sono   corrisposti
          dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale
          di riferimento per tutto il periodo  della  disponibilita'.
          Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di
          cui   all'articolo   33,   comma   8,   il   personale   in
          disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui
          ai commi 2  e  3,  istanza  di  ricollocazione,  in  deroga
          all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei  posti
          vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o  in
          posizione economica inferiore della stessa o  di  inferiore
          area o categoria di un  solo  livello  per  ciascuna  delle
          suddette fattispecie, al fine di ampliare le  occasioni  di
          ricollocazione. In tal  caso  la  ricollocazione  non  puo'
          avvenire prima dei trenta giorni  anteriori  alla  data  di
          scadenza del termine di cui all'articolo 33,  comma  8.  Il
          personale ricollocato ai sensi del periodo  precedente  non
          ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma  8,
          e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato
          nella  propria  originaria   qualifica   e   categoria   di
          inquadramento, anche attraverso le procedure  di  mobilita'
          volontaria   di   cui   all'articolo   30.   In   sede   di
          contrattazione collettiva con le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative  possono   essere   stabiliti
          criteri generali per l'applicazione delle  disposizioni  di
          cui al quinto e al sesto periodo. 
              5. I contratti collettivi nazionali  possono  riservare
          appositi fondi per la  riqualificazione  professionale  del
          personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o  collocato
          in disponibilita' e per favorire  forme  di  incentivazione
          alla ricollocazione del personale, in particolare  mediante
          mobilita' volontaria. 
              6.  Nell'ambito  della  programmazione  triennale   del
          personale di cui all'articolo 39 della  legge  27  dicembre
          1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  l'avvio  di
          procedure  concorsuali  e  le  nuove  assunzioni  a   tempo
          indeterminato o determinato  per  un  periodo  superiore  a
          dodici  mesi,  ad  esclusione   di   quelle   relative   al
          conferimento   di   incarichi   dirigenziali    ai    sensi
          dell'articolo 19, comma 6, nonche'  al  conferimento  degli
          incarichi di cui all'articolo 110  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   e   all'articolo
          15-septies del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          502, sono subordinate  alla  verificata  impossibilita'  di
          ricollocare  il  personale   in   disponibilita'   iscritto
          nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e  della
          categoria  di  inquadramento   occorrenti.   I   dipendenti
          iscritti negli elenchi di cui al presente articolo  possono
          essere  assegnati,  nell'ambito  dei   posti   vacanti   in
          organico, in posizione di  comando  presso  amministrazioni
          che ne facciano richiesta o presso  quelle  individuate  ai
          sensi  dell'articolo  34-bis,  comma  5-bis.   Gli   stessi
          dipendenti possono, altresi', avvalersi della  disposizione
          di cui all'articolo 23-bis. Durante il  periodo  in  cui  i
          dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro  a  tempo
          determinato  o  in  posizione  di  comando   presso   altre
          amministrazioni  pubbliche  o  si  avvalgono  dell'articolo
          23-bis il termine di cui  all'articolo  33  comma  8  resta
          sospeso    e    l'onere    retributivo    e'    a    carico
          dall'amministrazione   o   dell'ente   che   utilizza    il
          dipendente. 
              7. Per  gli  enti  pubblici  territoriali  le  economie
          derivanti dalla minore spesa per effetto  del  collocamento
          in disponibilita' restano a disposizione del loro  bilancio
          e  possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e   la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 
              8. Sono fatte salve le  procedure  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   relative   al
          collocamento in disponibilita' presso gli enti  locali  che
          hanno dichiarato il dissesto." 
              «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'  del
          personale).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo   1,   comma   2,   con    esclusione    delle
          amministrazioni previste  dall'articolo  3,  comma  1,  ivi
          compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima  di
          avviare le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono
          tenute a comunicare ai soggetti  di  cui  all'articolo  34,
          commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede  di  destinazione
          per i quali si intende  bandire  il  concorso  nonche',  se
          necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
          richieste. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all' articolo 34,  comma  3,
          provvedono,  entro  otto  giorni  dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni. Entro otto giorni  dal  ricevimento  della
          predetta comunicazione, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato   l'intenzione   di   bandire    il    concorso.
          L'amministrazione  destinataria  comunica   tempestivamente
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  alle  strutture  regionali  e
          provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia  o
          la mancata  accettazione  dell'assegnazione  da  parte  del
          dipendente in disponibilita'. 
              3. Le amministrazioni possono provvedere a  organizzare
          percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
          del comma 2. 
              4. Le amministrazioni,  decorsi  quarantacinque  giorni
          dalla ricezione della comunicazione di cui al  comma  1  da
          parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
          per le amministrazioni dello Stato e per gli enti  pubblici
          non economici nazionali, comprese  le  universita',  e  per
          conoscenza per le altre amministrazioni, possono  procedere
          all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni  per
          le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
          sensi del comma 2. 
              5. Le assunzioni effettuate in violazione del  presente
          articolo  sono  nulle  di   diritto.   Restano   ferme   le
          disposizioni  previste  dall'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 
              5-bis. Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una  piu'
          tempestiva ricollocazione del personale  in  disponibilita'
          iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34,  comma  2,  il
          Dipartimento della funzione pubblica effettua  ricognizioni
          presso  le   amministrazioni   pubbliche   per   verificare
          l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
          dipendenti.  Si  applica  l'articolo  4,   comma   2,   del
          decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33,  comma  2,  del
          citato decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art. 33  (Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria). - 1.-1-ter. (Omissis) 
              2. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo  32  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
          accessorio del personale di cui all'articolo 23,  comma  2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
          in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
          valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
          per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 6, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si vedano  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 557, della
          citata legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «1.-556. (Omissis) 
              557. I  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  25.000
          abitanti, i consorzi tra  enti  locali  gerenti  servizi  a
          rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni
          di comuni possono  servirsi  dell'attivita'  lavorativa  di
          dipendenti a tempo pieno di  altre  amministrazioni  locali
          purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza. 
              (Omissis).» 
              -  Il  decreto-legge  del  14  giugno  2021,   n.   82,
          convertito, con modificazione, dalla legge 4  agosto  2021,
          n.  109,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia   di
          cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale  di
          cybersicurezza   e   istituzione   dell'Agenzia   per    la
          cybersicurezza  nazionale»  e'   pubblicata   in   Gazzetta
          Ufficiale, 14 giugno 2021, n. 140.