((Art. 28 bis 
 
Disposizioni per accelerare talune procedure per il  reclutamento  di
  personale delle pubbliche  amministrazioni  previste  dal  presente
  capo 
 
  1.  Al  fine  di   provvedere   alle   assunzioni   funzionali   al
completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma
15,  12,  13,  14,  21  e  24  del  presente  decreto,  le  pubbliche
amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare
il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei
concorsi  pubblici  svolti  per  il  tramite  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni  (RIPAM),   in   corso   di   validita',   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  1,   comma   4,   del
          decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si vedano
          i riferimenti normativi all'articolo 3.