((Art. 28 bis
Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di
personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente
capo
1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al
completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma
15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche
amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare
il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei
concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM), in corso di validita', ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74.))
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 3.