((Art. 28 ter 
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: «i
bandi» sono inserite le seguenti:  «,  che  possono  essere  adottati
anche dalle singole amministrazioni,»; 
  b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  «ed  e'  adeguatamente  valorizzata,  se  di  durata  almeno
biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonche'
nelle procedure di conferimento  di  incarichi  dirigenziali  qualora
attinenti all'esperienza stessa»; 
  c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Nei  concorsi  pubblici,  a  esclusione  di
quelli  banditi  per  il  reclutamento  del  personale  sanitario   e
socio-sanitario, educativo e scolastico,  compreso  quello  impiegato
nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente  dai  comuni  e
dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del  personale  di
cui all'articolo 3, sono considerati  idonei  i  candidati  collocati
nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero
non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso  di
rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di  prova
o  di  dimissioni  del  dipendente   intervenute   entro   sei   mesi
dall'assunzione, l'amministrazione puo'  procedere  allo  scorrimento
della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite  di  cui
al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si  applica
alle procedure concorsuali bandite  dalle  regioni,  dalle  province,
dagli enti locali o  da  enti  o  agenzie  da  questi  controllati  o
partecipati che prevedano un numero di posti  messi  a  concorso  non
superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione  inferiore  a
3000  abitanti  e  per  l'effettuazione   di   assunzioni   a   tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
adottato previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  possono
essere stabilite ulteriori modalita' applicative  delle  disposizioni
del presente comma». 
  2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto  e  quinto
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  applicano
ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assumere, nel biennio 2023-2024, con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, a valere sulle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente e nei limiti della vigente  dotazione  organica,
sessanta unita' di personale dirigenziale di  livello  non  generale.
Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti  di  cui  al  primo
periodo e' ricoperta attraverso  procedure  concorsuali  pubbliche  o
mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche
amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per  cento  dei  posti
residui e' riservata, attraverso procedure  comparative  che  tengono
conto dei criteri e dei requisiti previsti  dall'articolo  28,  comma
1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e
delle finanze  in  possesso  dei  titoli  di  studio  previsti  dalla
legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque  anni  di
servizio nella  terza  area  professionale.  Un'ulteriore  quota  non
superiore al 15 per cento dei  medesimi  posti  residui  e'  altresi'
riservata al personale di cui al periodo precedente,  in  servizio  a
tempo  indeterminato,  che   ha   ricoperto   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze incarichi di livello  dirigenziale  non
generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo  n.
165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  28,  comma  1-ter,
          del  citato  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 28 (Accesso alla  qualifica  di  dirigente  della
          seconda fascia). - 1.-1-bis. (Omissis) 
              1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore  al  50
          per  cento   dei   posti   da   ricoprire,   destinata   al
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma  1,
          una quota non superiore al 30 per cento dei  posti  residui
          disponibili  sulla   base   delle   facolta'   assunzionali
          autorizzate   e'    riservata    da    ciascuna    pubblica
          amministrazione  al   personale   in   servizio   a   tempo
          indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti  a
          legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque
          anni  di  servizio  nell'area  o  categoria   apicale.   Il
          personale  di  cui  al  presente   comma   e'   selezionato
          attraverso  procedure  comparative  bandite  dalla   Scuola
          nazionale dell'amministrazione,  che  tengono  conto  della
          valutazione conseguita nell'attivita'  svolta,  dei  titoli
          professionali, di studio o  di  specializzazione  ulteriori
          rispetto a quelli previsti  per  l'accesso  alla  qualifica
          dirigenziale,  e  in  particolar  modo  del  possesso   del
          dottorato  di  ricerca,  nonche'  della   tipologia   degli
          incarichi  rivestiti  con  particolare  riguardo  a  quelli
          inerenti agli  incarichi  da  conferire  e  sono  volte  ad
          assicurare la valutazione  delle  capacita',  attitudini  e
          motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15  per
          cento e' altresi' riservata al personale di cui al  periodo
          precedente, in servizio a tempo  indeterminato,  che  abbia
          ricoperto o ricopra l'incarico di livello  dirigenziale  di
          cui all'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi che possono  essere
          adottati anche dalle singole  amministrazioni,  definiscono
          gli ambiti di competenza  da  valutare  e  prevedono  prove
          scritte  e  orali  di  esclusivo  carattere  esperienziale,
          finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo
          metodologie e standard riconosciuti. A questo  scopo,  sono
          nominati membri di commissione professionisti esperti nella
          valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
          enti di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32,  comma  4,  del
          citato legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.   32    (Collegamento    con    le    istituzioni
          internazionali,  dell'Unione  europea  e  di  altri  Stati.
          Esperti nazionali distaccati). - 1.-3-bis. (Omissis) 
              4.  Il  personale  che   presta   servizio   temporaneo
          all'estero   resta   a   tutti   gli   effetti   dipendente
          dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
          all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a
          posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali
          e verticali di  carriera  all'interno  dell'amministrazione
          pubblica ed e'  adeguatamente  valorizzata,  se  di  durata
          almeno biennale, nei bandi di concorso per  l'accesso  alla
          dirigenza,  nonche'  nelle  procedure  di  conferimento  di
          incarichi  dirigenziali  qualora  attinenti  all'esperienza
          stessa.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  35,  comma  5-ter,
          del  lcitato  egislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 35  (Reclutamento  del  personale).  -  1.-5-bis.
          (Omissis) 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione  di
          quelli banditi per il reclutamento del personale  sanitario
          e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso  quello
          impiegato   nei   servizi   educativo-scolastici    gestiti
          direttamente dai comuni e dalle unioni  di  comuni,  e  dei
          ricercatori, nonche' del personale di cui  all'articolo  3,
          sono  considerati  idonei  i  candidati   collocati   nella
          graduatoria finale dopo l'ultimo  candidato  vincitore,  in
          numero non superiore al 20 per  cento  dei  posti  messi  a
          concorso. In caso di rinuncia  all'assunzione,  di  mancato
          superamento del  periodo  di  prova  o  di  dimissioni  del
          dipendente  intervenute  entro  sei  mesi  dall'assunzione,
          l'amministrazione puo'  procedere  allo  scorrimento  della
          graduatoria degli idonei non vincitori entro il  limite  di
          cui al quarto periodo. La disposizione del  quarto  periodo
          non si applica alle  procedure  concorsuali  bandite  dalle
          regioni, dalle province, dagli enti  locali  o  da  enti  o
          agenzie da questi controllati o partecipati  che  prevedano
          un numero di posti messi a concorso non superiore  a  venti
          unita' e per i comuni  con  popolazione  inferiore  a  3000
          abitanti  e  per  l'effettuazione  di  assunzioni  a  tempo
          determinato.  Con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
          amministrazione,  adottato  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo  8,  comma  6,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
          ulteriori  modalita'  applicative  delle  disposizioni  del
          presente comma. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 19, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 1.