((Art. 28 ter
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: «i
bandi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere adottati
anche dalle singole amministrazioni,»;
b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ed e' adeguatamente valorizzata, se di durata almeno
biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonche'
nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora
attinenti all'esperienza stessa»;
c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e
socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato
nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e
dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di
cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati
nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero
non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di
rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova
o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi
dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento
della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui
al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica
alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province,
dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o
partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non
superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a
3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono
essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle disposizioni
del presente comma».
2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano
ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica,
sessanta unita' di personale dirigenziale di livello non generale.
Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo
periodo e' ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o
mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche
amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti
residui e' riservata, attraverso procedure comparative che tengono
conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma
1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e
delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di
servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non
superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui e' altresi'
riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a
tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero
dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non
generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1-ter,
del citato legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1.-1-bis. (Omissis)
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1,
una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui
disponibili sulla base delle facolta' assunzionali
autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica
amministrazione al personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a
legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il
personale di cui al presente comma e' selezionato
attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della
valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli
inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad
assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e
motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per
cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo
precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia
ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi che possono essere
adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono
gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove
scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale,
finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo
metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono
nominati membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4, del
citato legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 32 (Collegamento con le istituzioni
internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati.
Esperti nazionali distaccati). - 1.-3-bis. (Omissis)
4. Il personale che presta servizio temporaneo
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a
posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali
e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione
pubblica ed e' adeguatamente valorizzata, se di durata
almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla
dirigenza, nonche' nelle procedure di conferimento di
incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza
stessa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5-ter,
del lcitato egislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.-5-bis.
(Omissis)
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario
e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello
impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti
direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei
ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3,
sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in
numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato
superamento del periodo di prova o di dimissioni del
dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della
graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di
cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo
non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle
regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o
agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano
un numero di posti messi a concorso non superiore a venti
unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3000
abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo
determinato. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite
ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del
presente comma.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.