((Art. 28 quater
Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2020 al 2025»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni
dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli). - 1. Per gli anni dal 2020 al 2025 al fine di
consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni
lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei
rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attivita'
di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane
interne anche in relazione all'emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le
risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto
milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia
stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per
ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(Omissis).»