((Art. 28 quater 
 
Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane  e
                            dei monopoli 
 
  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2020,  2021  e  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2020 al 2025»; 
  b)  il  secondo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2020  al  2025,  si  provvede,  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione
di cui al comma 2 del presente articolo e, per  ciascuno  degli  anni
dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli). - 1. Per gli anni dal 2020 al 2025  al  fine  di
          consentire   lo   svolgimento   di   maggiori   prestazioni
          lavorative articolate su turnazioni, in considerazione  dei
          rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attivita'
          di controllo presso i porti,  gli  aeroporti  e  le  dogane
          interne  anche   in   relazione   all'emergenza   sanitaria
          derivante dalla diffusione dell'epidemia  di  COVID-19,  le
          risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia
          delle dogane e  dei  monopoli  sono  incrementate  di  otto
          milioni di euro, a valere  sui  finanziamenti  dell'Agenzia
          stessa, in deroga all'articolo 23,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli
          effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
          netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2020 al 2025, si provvede, per  l'anno  2020,  mediante
          utilizzo delle risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
          disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per
          ciascuno   degli   anni   dal   2021   a   2025,   mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              (Omissis).»