((Art. 28 quinquies 
 
Rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
  amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di
  valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico 
 
  1.  Allo  scopo  di  favorire  il  rafforzamento  della   capacita'
amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni   in   materia   di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico,  e'
istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina
di  regia  per  l'individuazione  delle  direttive  in   materia   di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico,  di
seguito denominata «Cabina di regia». Dall'ambito di competenza della
Cabina di regia e' escluso il patrimonio  immobiliare  del  Ministero
della  difesa.  La  Cabina  di  regia  e'  presieduta  dal   Ministro
dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e' composta  da
rappresentanti   del   Ministero    dell'interno,    del    Ministero
dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  del  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le politiche  di  coesione  e  il  PNRR,  del
Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  del  Ministero
della giustizia, del Ministero dell'universita' e della ricerca,  del
Ministero dell'istruzione e del merito, del  Ministero  del  turismo,
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  della   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia  nazionale  per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata. Possono essere invitati a  partecipare
ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti,  organismi  o
associazioni portatori di specifici interessi. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Cabina di regia  esercita
funzioni  di  impulso,  coordinamento  e  controllo  in  materia   di
programmazione  e  realizzazione  degli  interventi  necessari   alla
valorizzazione  e  alla  dismissione   del   patrimonio   immobiliare
pubblico. In particolare, la Cabina di regia: 
  a) adotta il programma nazionale pluriennale  di  valorizzazione  e
dismissione del patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  definisce  i
principi,  gli  strumenti  e  i  criteri   per   l'attuazione   degli
interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di
avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i  diversi  livelli  di
governo, gli enti pubblici nazionali  e  territoriali  e  ogni  altro
soggetto pubblico e privato competente; 
  b) elabora linee guida in attuazione  del  programma  di  cui  alla
lettera a); 
  c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma  di
cui  alla  lettera  a)  i  piani  di  investimento  e  gli  atti   di
programmazione degli interventi di valorizzazione e  dismissione  del
patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di  condurre  monitoraggi
periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi. 
  3. La Cabina di regia si avvale di una struttura  tecnica  composta
da un  dirigente  generale  e  da  cinque  unita'  di  personale  non
dirigenziale di supporto alle attivita', da inquadrare nell'area  dei
funzionari del vigente contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  -
comparto Funzioni centrali, individuate tra il  personale  dei  ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero,  con  trattamento
economico complessivo a carico dell'amministrazione di  destinazione,
tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, che e' collocato fuori ruolo o  in  posizione  di  comando  o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale
si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,  n.
127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile nella dotazione organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Al
conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo  periodo  non
si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 165  del  2001.  A  supporto  della
Cabina di regia e' altresi' assegnato un  contingente  di  esperti  o
consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, con un  compenso  nel  limite  di  spesa
complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a
decorrere  dall'anno  2024.  Per  le  spese   di   funzionamento   e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno  2023  e  di  300.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  4. Ai componenti della Cabina di regia e ai  partecipanti  ai  suoi
lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241  euro
per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno  2024,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8,  del  citato
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata.). - 1. La Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 9. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo: 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 1.-13. (Omissis) 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo articolo 19, comma 6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 7 (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.-5-bis
          (Omissis) 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 1.