((Art. 28 quinquies
Rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, e'
istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina
di regia per l'individuazione delle direttive in materia di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di
seguito denominata «Cabina di regia». Dall'ambito di competenza della
Cabina di regia e' escluso il patrimonio immobiliare del Ministero
della difesa. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro
dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e' composta da
rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del
Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
della giustizia, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del
Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo,
della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata. Possono essere invitati a partecipare
ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o
associazioni portatori di specifici interessi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita
funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di
programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla
valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico. In particolare, la Cabina di regia:
a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i
principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli
interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di
avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di
governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro
soggetto pubblico e privato competente;
b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla
lettera a);
c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di
cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di
programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi
periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta
da un dirigente generale e da cinque unita' di personale non
dirigenziale di supporto alle attivita', da inquadrare nell'area dei
funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro -
comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento
economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione,
tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale
si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al
conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non
si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della
Cabina di regia e' altresi' assegnato un contingente di esperti o
consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa
complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi
lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro
per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1.-13. (Omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1.-5-bis
(Omissis)
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.