((Art. 28 sexies 
 
Determinazione della capacita' fiscale pro capite per i comuni  della
                 Regione siciliana e della Sardegna 
 
  1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i  comuni  della
Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacita' fiscale  pro
capite e' quella  determinata  dal  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  del  comma  565,
lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 790, della
          citata legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «1.-789. (Omissis) 
              790. Il fondo di cui  all'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  e'
          incrementato di 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  da
          destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000  abitanti
          il  cui  piano  di  riequilibrio  finanziario   sia   stato
          approvato dalla Corte dei  conti  per  l'anno  2014  e  con
          durata fino all'anno  2023.  Per  i  comuni  della  Regione
          siciliana e della regione Sardegna,  la  capacita'  fiscale
          pro capite e' quella  determinata  dal  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ai
          sensi del comma 565,  lettera  c),  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
              (Omissis).»