((Art. 28 sexies
Determinazione della capacita' fiscale pro capite per i comuni della
Regione siciliana e della Sardegna
1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni della
Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacita' fiscale pro
capite e' quella determinata dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 565,
lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 790, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«1.-789. (Omissis)
790. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da
destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti
il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato
approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con
durata fino all'anno 2023. Per i comuni della Regione
siciliana e della regione Sardegna, la capacita' fiscale
pro capite e' quella determinata dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
(Omissis).»