((Art. 28 septies 
 
Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a
  contratto  di  cittadinanza  italiana   in   servizio   presso   le
  rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari  e  gli  istituti
  italiani di cultura all'estero 
 
  1. La dotazione organica del personale del Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale,  come  determinata  dalla
tabella 1 allegata al regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo  all'area  degli
assistenti e' incrementata di 200 unita' a decorrere dal  1°  gennaio
2024.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per
l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale  per  titoli  ed
esami,  un  contingente  di  personale  di  200  unita'  appartenenti
all'area degli assistenti. 
  2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50
per cento dei  posti  e'  riservato  ai  dipendenti  di  cittadinanza
italiana  assunti  a  contratto  a  tempo  indeterminato   ai   sensi
dell'articolo 152 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre
anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 167 del medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto
cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo  160  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del  1967,  ai
fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di
cui al presente  comma,  si  tiene  conto  del  periodo  di  servizio
antecedente alla cessazione. 
  3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma  1  sono
immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale con  le  modalita'  di  cui  al  presente
articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a
tempo indeterminato, a 400.000 euro per  l'anno  2023  per  le  spese
concorsuali nonche' a 749.889 euro per  l'anno  2024  e  74.988  euro
annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese  di  funzionamento,  si
provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno
2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a  7.573.878  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio
          2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale, a  norma
          dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010,
          n. 145. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  152,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,
          recante  Ordinamento  dell'Amministrazione   degli   affari
          esteri: 
              «Art. 152 (Contingente e durata del  contratto).  -  Le
          rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di  prima
          categoria,  gli  istituti  italiani   di   cultura   e   le
          delegazioni   diplomatiche   speciali   possono    assumere
          personale a contratto per le proprie esigenze di  servizio,
          previa autorizzazione  dell'Amministrazione  centrale,  nel
          limite di un contingente complessivo pari a  3.150  unita'.
          Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
          contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
          lavoro esistente negli uffici all'estero. 
              Il  contratto  di  assunzione  e'  stipulato  a   tempo
          indeterminato, con un periodo di prova di nove  mesi,  alla
          scadenza del quale, sulla base di una  relazione  del  capo
          dell'ufficio, si provvede  a  disporre  la  conferma  o  la
          risoluzione del contratto. 
              Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo  di
          quello di cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto-legge
          17 febbraio 2017, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. » 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  167,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18: 
              «Art.  167  (Riserva  di  posti  per  gli  impiegati  a
          contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai  ruoli
          organici). - In occasione dei  concorsi  per  l'accesso  ai
          ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il  dieci
          per cento dei posti messi  a  concorso  e'  riservato  agli
          impiegati di nazionalita' italiana con  contratto  a  tempo
          indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal  bando
          di concorso. 
              I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma
          precedente,  verranno  conferiti  ai   restanti   candidati
          idonei. 
              Il personale a  contratto  immesso  nei  ruoli  dovra',
          entro un quadriennio dall'immissione  nei  ruoli,  prestare
          servizio per almeno diciotto mesi presso  l'Amministrazione
          centrale.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  160,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18: 
              «Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio). - Nel caso
          di  chiusura  o  soppressione  di  un  ufficio  all'estero,
          l'amministrazione si impegna, nei limiti  consentiti  dalle
          esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio,  a
          ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso
          un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto
          dall'articolo 166, primo  comma,  lettera  f).  L'impiegato
          riassunto  presso  altro  ufficio  conserva,  a  tutti  gli
          effetti,  la  precedente  anzianita'  di  servizio  ed   il
          precedente regime contrattuale. 
              L'impiegato che sia cessato dal servizio  per  gravi  e
          documentati motivi personali, dopo avere prestato  lodevole
          servizio  per  almeno  cinque  anni   presso   un   ufficio
          all'estero, puo' in  via  eccezionale  essere  autorizzato,
          tenuto conto delle esigenze  di  servizio,  a  svolgere  le
          proprie mansioni presso un altro ufficio  all'estero  entro
          tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente.  Anche
          nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva  la
          precedente anzianita' di servizio ed il  precedente  regime
          contrattuale. 
              Nei casi previsti dai precedenti  commi  si  prescinde,
          nella riassunzione, dalle disposizioni di cui  all'articolo
          155. Non puo' in ogni caso essere riassunto l'impiegato che
          sia cessato dal  servizio  ai  sensi  dell'articolo  161  e
          dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c),  d)  ed
          e).  Nel  caso  di  soppressione  o  chiusura  di  istituti
          italiani  di  cultura,  la   riassunzione   potra'   essere
          disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in
          deroga alle dotazioni di personale  a  contratto  stabilite
          per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale. 
              Nei soli casi di cui al primo comma, agli  impiegati  a
          contratto viene attribuito  un  contributo  alle  spese  di
          trasferimento nella misura determinata con apposito decreto
          del Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  39,  della  citata
          legge 27 dicembre 1997, n. 449: 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale  della  scuola  dall'articolo   40,   il   numero
          complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su  basi
          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  (145)  .  Per  l'anno  1998,  il
          predetto decreto e'  emanato  entro  il  31  gennaio  dello
          stesso anno, con l'obiettivo  della  riduzione  complessiva
          del personale in servizio alla data del 31  dicembre  1998,
          in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al  numero
          delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del
          31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva
          del personale in servizio in misura non  inferiore  all'1,5
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1997. Per l'anno  2000  e'  assicurata
          una ulteriore  riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento
          rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.  Per
          l'anno  2001  deve  essere  realizzata  una  riduzione   di
          personale non inferiore all'1 per cento rispetto  a  quello
          in  servizio  al  31  dicembre  1997,  fermi  restando  gli
          obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti,  e
          fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della
          legge   12   marzo   1999,   n.   68.   Nell'ambito   della
          programmazione e delle procedure  di  autorizzazione  delle
          assunzioni,   deve   essere   prioritariamente    garantita
          l'immissione  in  servizio  degli  addetti  a  compiti   di
          sicurezza pubblica e dei vincitori dei  concorsi  espletati
          alla data del 30 settembre 1999. Per  ciascuno  degli  anni
          2003 e  2004,  le  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
          realizzare una riduzione di personale non  inferiore  all'1
          per cento rispetto a quello  in  servizio  al  31  dicembre
          2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge previo parere delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
                b) il numero dei posti da mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                c) i concorsi consistono in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                d)   la    prova    attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                e) ciascun candidato puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo  11,  commi  settimo  e  ottavo,
          della  legge  4  agosto  1975,  n.  397,  in   materia   di
          graduatoria  unica  nazionale,  quelle  dell'articolo   10,
          ultimo  comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione   di
          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di  cui  all'articolo
          55, comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: 
                "47.  Per  la  copertura   dei   posti   vacanti   le
          graduatorie dei concorsi  pubblici  per  il  personale  del
          Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente  al
          31 dicembre 1993, possono  essere  utilizzate  fino  al  31
          dicembre 1998". 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549, che richiama le disposizioni di cui  all'articolo  22,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17.  Il  termine  del  31   dicembre   1997,   previsto
          dall'articolo 12, comma 3, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
          di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
          di entrata in vigore dei provvedimenti di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'articolo 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 43, comma 5, ai fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
          e gli enti che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi dalla legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127. Il personale di cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'articolo 9,  comma  19,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n.  608,  le  parole  "31  dicembre
          1997" sono sostituite dalle seguenti: "31  dicembre  1998".
          Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,
          n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18,  lettera
          c), della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  le  parole:  "31
          dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          1998". L'eventuale trasformazione  dei  contratti  previsti
          dalla citata legge n.  549  del  1995  avviene  nell'ambito
          della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente
          articolo. 
              24. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di  cui  all'articolo  1,
          comma  58-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, devono essere emanati  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza   e   la   Presidenza   del   Consiglio    dei
          ministri-Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'articolo 1,  commi  58  e  59,
          della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  materia  di
          rapporto di  lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano  al
          personale dipendente delle  regioni  e  degli  enti  locali
          finche' non  diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con
          proprio atto normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'articolo 1,  comma  62,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile  il
          segreto d'ufficio.»