((Art. 28 septies
Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a
contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti
italiani di cultura all'estero
1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla
tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli
assistenti e' incrementata di 200 unita' a decorrere dal 1° gennaio
2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per
l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed
esami, un contingente di personale di 200 unita' appartenenti
all'area degli assistenti.
2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50
per cento dei posti e' riservato ai dipendenti di cittadinanza
italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi
dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per
l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre
anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto
cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai
fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di
cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio
antecedente alla cessazione.
3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono
immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale con le modalita' di cui al presente
articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a
tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese
concorsuali nonche' a 749.889 euro per l'anno 2024 e 74.988 euro
annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si
provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno
2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma
dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2010,
n. 145.
- Si riporta il testo dell'articolo 152, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. »
- Si riporta il testo dell'articolo 167, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18:
«Art. 167 (Riserva di posti per gli impiegati a
contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli
organici). - In occasione dei concorsi per l'accesso ai
ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il dieci
per cento dei posti messi a concorso e' riservato agli
impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo
indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando
di concorso.
I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma
precedente, verranno conferiti ai restanti candidati
idonei.
Il personale a contratto immesso nei ruoli dovra',
entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, prestare
servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione
centrale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 160, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18:
«Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio). - Nel caso
di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero,
l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle
esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio, a
ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso
un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 166, primo comma, lettera f). L'impiegato
riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli
effetti, la precedente anzianita' di servizio ed il
precedente regime contrattuale.
L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e
documentati motivi personali, dopo avere prestato lodevole
servizio per almeno cinque anni presso un ufficio
all'estero, puo' in via eccezionale essere autorizzato,
tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le
proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro
tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche
nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la
precedente anzianita' di servizio ed il precedente regime
contrattuale.
Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde,
nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo
155. Non puo' in ogni caso essere riassunto l'impiegato che
sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e
dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d) ed
e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti
italiani di cultura, la riassunzione potra' essere
disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in
deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite
per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.
Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a
contratto viene attribuito un contributo alle spese di
trasferimento nella misura determinata con apposito decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 39, della citata
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (145) . Per l'anno 1998, il
predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello
stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998,
in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero
delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del
31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva
del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla
data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata
una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per
l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello
in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli
obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e
fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni
2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le
graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del
Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea
di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli". Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.»