Art. 3 
 
Politiche  attive   del   lavoro,   rafforzamento   della   capacita'
  amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
  misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro 
 
  1. Al fine di garantire  l'efficace  coordinamento  dei  servizi  e
delle  politiche  attive  del   lavoro,   incluso   quello   relativo
all'utilizzo delle risorse  europee  e  all'effettivo  raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), le  funzioni  dell'Agenzia  nazionale  politiche  attive  del
lavoro  (ANPAL),  come  disciplinate  dal  decreto   legislativo   14
settembre 2015, n. 150 e da ogni  altra  previsione  di  legge,  sono
attribuite al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
del   Consiglio   dei   ministri,   ((recante   il   regolamento   di
organizzazione del medesimo Ministero)), da adottare con le modalita'
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
come modificato dall'articolo 1, comma 5,  del  presente  decreto  e,
conseguentemente,  a  decorrere  dalla  medesima  data,  l'ANPAL   e'
soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione  di  cui  al
primo periodo, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
provvede, altresi', alla riorganizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro,  per  adeguarne  compiti,  funzioni  e
organico alla nuova organizzazione ministeriale. 
  2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  subentra  nella  titolarita'  di  tutti  i
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL  e
le risorse umane, strumentali e  finanziarie  dell'Agenzia  soppressa
sono trasferite al medesimo Ministero,  nei  cui  ruoli  transita  il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad  eccezione
del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito,
unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale
per l'analisi delle politiche pubbliche (( (INAPP) )).  Al  personale
non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica
il  trattamento  economico,  compreso  quello  accessorio,   previsto
nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto  un  assegno
ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra  le  voci
fisse e continuative del trattamento  economico  dell'amministrazione
di  provenienza,  ove  superiore,  e   quelle   riconosciute   presso
l'amministrazione  di   destinazione.   Al   personale   dirigenziale
trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi  i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   nelle   more
dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione  di  cui  al
comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1  ((sono
disciplinati)) il trasferimento delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali ((dall'ANPAL)) al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, ivi compreso il subentro  nei  contratti  ancora  in  corso,
nonche' le modalita' e le procedure di trasferimento. Con il  decreto
di cui al comma 1 e', altresi',  disciplinato  il  trasferimento  del
personale  dell'ANPAL,  afferente  al  comparto  ricerca,  all'INAPP,
unitamente alle correlate risorse  finanziarie.  E'  conseguentemente
rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'INAPP. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
conseguenti  variazioni  di  bilancio.  Al  fine  di   garantire   la
continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca
((nell'ANPAL))  a  seguito  del  trasferimento  delle   funzioni   al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' per obiettivi
di interesse comune di  analisi,  monitoraggio  e  valutazione  delle
politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi,
fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale  dell'INAPP
fino a un numero  massimo  di  unita'  di  personale  pari  a  quello
trasferito dall'ANPAL. Le attivita' e  il  contingente  di  personale
interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP.  Gli  oneri
restano a carico dell'ente di appartenenza. 
  ((2-bis.  Il  personale  dipendente  dell'ANPAL,  appartenente   al
comparto ricerca e al quale  e'  applicato  il  contratto  collettivo
nazionale relativo al  personale  degli  enti  pubblici  di  ricerca,
trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo'
chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di  ricerca  tra
quelli di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  25  novembre
2016, n. 218,  ai  sensi  dell'articolo  30,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)) 
  3. Il bilancio  di  chiusura  ((dell'ANPAL))  e'  deliberato  dagli
organi in carica alla  data  di  cessazione  dell'Agenzia,  corredato
della relazione redatta dall'organo interno di  controllo  in  carica
alla medesima data di cessazione dell'ANPAL((, ed e' trasmesso)), per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in  norme  di  legge  o  in
norme di rango secondario e' da intendersi riferito al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre
2015,  n.  150,  e'  abrogato  nelle  parti  incompatibili   con   le
disposizioni del presente decreto. 
  5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie
di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026,  di
personale  non  dirigenziale  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato  proveniente  dagli   enti   dallo   stesso   vigilati,
attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o  altri  analoghi
istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri  relativi  al
trattamento economico, compresi quelli accessori,  restano  a  carico
degli enti di provenienza. 
  6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  46  -  (Aree  funzionali).  -  1.   Il   Ministero,   in
particolare, svolge le funzioni e  i  compiti  di  spettanza  statale
nelle seguenti aree funzionali: 
        a) politiche sociali, di inclusione,  coesione  e  protezione
sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori  per  motivi
di lavoro e  politiche  per  l'inclusione  dei  cittadini  stranieri;
coordinamento e raccordo con gli organismi europei e  internazionali,
nelle materie di competenza; 
        b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in  ottica
di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di  lavoro
e tutela dei lavoratori; tutela della salute e  della  sicurezza  nei
luoghi  di  lavoro;  mediazione  per  la  soluzione  di  controversie
collettive  di  lavoro;   rappresentativita'   sindacale;   politiche
previdenziali  e  assicurative;  coordinamento  e  raccordo  con  gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza; 
        c) amministrazione generale; servizi comuni  e  indivisibili;
affari generali e attivita' di gestione del personale; programmazione
generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita'
in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della  parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione  di  banche  dati,
delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e
gestione logistica; coordinamento della comunicazione  istituzionale;
attivita' di analisi, ricerca e studio sulle attivita' di  competenza
del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi  europei  e
internazionali, nelle materie di competenza. 
      2. Il Ministero svolge, altresi', i  compiti  di  vigilanza  su
enti e attivita' previsti dalla legislazione vigente  e  assicura  il
coordinamento e la gestione delle risorse e programmi  a  valere  sul
bilancio ((dell'Unione europea)) o a questo complementari.»; 
    b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Ministero si articola in dipartimenti,  disciplinati  ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree  funzionali  di  cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello  dirigenziale
generale non puo' essere superiore a  quindici,  ivi  ((compresi))  i
capi dei dipartimenti. All'individuazione  e  all'organizzazione  dei
dipartimenti e  delle  direzioni  generali  si  provvede  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.». 
  ((6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,  n.
74, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: 
    «b-ter) il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
autorizzato ad avviare procedure di reclutamento,  mediante  concorso
pubblico per titoli e prove scritta e  orale,  per  l'assunzione  del
personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure
di reclutamento di cui al primo periodo  possono  essere  finalizzate
anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a  valere
sulle    facolta'    assunzionali    ordinarie,    per     specifiche
professionalita' con competenze in materia di igiene e sicurezza  sui
luoghi  di  lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle  condizioni  di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,  gestione
dei  fondi   strutturali   e   della   capacita'   di   investimento,
digitalizzazione,  gestione  di  siti  internet  e  contrattualistica
pubblica. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste
dalla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  il  bando   puo'   prevedere
l'attribuzione di  un  punteggio  doppio  per  il  titolo  di  studio
richiesto  per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia  stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine  previsto  per  la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata  valorizzazione  della
specifica  professionalita'   maturata   da   soggetti   di   elevata
specializzazione tecnica  che  abbiano  svolto  attivita'  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 
  6-ter. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
autorizzato,   per   il   biennio   2024-2025,   a   reclutare,   con
corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto  di
lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  un  contingente  di  sei
dirigenti  di  seconda  fascia  mediante  l'indizione  di   procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo  scorrimento  di  vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti  dal  presente
comma, pari a 819.509 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.)) 
  7. A decorrere dalla data di soppressione ((dell'ANPAL, determinata
ai sensi del)) comma 1, la societa' ANPAL Servizi  S.p.a.  assume  la
denominazione  di  «Sviluppo  Lavoro  Italia  S.p.A.»  e   tutte   le
disposizioni  normative  riferite  ((alla  societa'   ANPAL   Servizi
S.p.a.)) devono intendersi riferite alla suddetta societa'. 
  8. ((La societa' Sviluppo)) Lavoro Italia  S.p.A.  e'  soggetto  in
house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  ((9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita  in
via esclusiva la vigilanza e  il  controllo  analogo  sulla  societa'
Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli  indirizzi  di  carattere  generale
sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997 n. 281.)) 
  10. Il consiglio di amministrazione della societa' e'  composto  da
cinque membri, di cui tre, ((compreso)) il Presidente,  nominati  dal
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  uno  nominato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Dall'attuazione  della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  11. La societa' si avvale,  altresi',  di  un  comitato  consultivo
strategico composto di dieci membri, in  rappresentanza  delle  parti
sociali  piu'  rappresentative.  Il  comitato   e'   presieduto   dal
presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia
S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati. 
  12. Le regioni e le province autonome,  nell'ambito  delle  proprie
competenze costituzionali e delle risorse disponibili a  legislazione
vigente,  favoriscono  la  collaborazione  e  ogni  forma  utile   di
integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' e  i
propri uffici e le  strutture  di  promozione  dell'occupazione,  dei
servizi e delle politiche attive del lavoro. 
  13. Lo statuto della societa' e' corrispondentemente adeguato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, le parole: «e dell'ANPAL» e le parole: «, sentita l'ANPAL»  sono
soppresse. 
  15.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli   obiettivi
stabiliti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:
«A   decorrere   dal   1°   luglio   2023   la   dotazione   organica
dell'Ispettorato, non superiore  a  7.846  unita'  ripartite  tra  le
diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, e' definita  con
provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  nei  limiti  delle
dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto  dal  comma  2
((del presente articolo)) e dall'articolo 6 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione  organica
sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni  dirigenziali  di
livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo  19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  ottantasei
posizioni dirigenziali di livello non generale.». 
  16. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  provvedimento
di cui al comma 15 sono abrogate  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  23  febbraio  2016,  recante
«Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e  strumentali
per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo
provvedimento. 
  ((16-bis. All'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74, le parole: «del personale del comparto  ministeri»  sono
sostituite dalle seguenti: «del personale dei Ministeri, dell'Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro  e  dell'Ispettorato  nazionale
del lavoro dall'anno 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150,
          recante «Disposizioni per il riordino  della  normativa  in
          materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  10  dicembre
          2014, n. 183» e' pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  del  23
          settembre 2015, n. 221, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: 
              «Art.  13  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023,  i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  19   (Incarichi   di   funzioni   dirigenziali).
          - 1.-1-ter. (Omissis) 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              (Omissis).» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo,  del  decreto
          legislativo   25   novembre   2016,   n.    218,    recante
          Semplificazione delle  attivita'  degli  enti  pubblici  di
          ricerca ai sensi dell'articolo  13  della  legge  7  agosto
          2015, n. 124: 
              «Art. 1 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica a tutti gli Enti  Pubblici  di  Ricerca,
          che alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti: 
                a) Area  di  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  di
          Trieste - Area Science Park; 
                b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; 
                c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 
                d) Istituto Italiano di Studi Germanici; 
                e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; 
                f) Istituto Nazionale di Alta  Matematica  "Francesco
          Severi" - INDAM; 
                g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; 
                h) Istituto Nazionale di Geofisica e  Vulcanologia  -
          INGV; 
                i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di  Geofisica
          Sperimentale - OGS; 
                l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; 
                m) Museo  Storico  della  Fisica  e  Centro  Studi  e
          Ricerche "Enrico Fermi"; 
                n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; 
                o) Istituto Nazionale per la Valutazione del  Sistema
          Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; 
                p) Istituto Nazionale di Documentazione,  Innovazione
          e Ricerca Educativa - INDIRE; 
                q)  Consiglio  per  la  ricerca  in   agricoltura   e
          l'analisi dell'economia agraria - CREA; 
                r)  Agenzia  Nazionale  per  le   Nuove   Tecnologie,
          l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; 
                s)  Istituto  per  lo   Sviluppo   della   Formazione
          Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2016 denominato Istituto nazionale  per  l'analisi
          delle politiche pubbliche - INAPP); 
                t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; 
                u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS; 
                v) Istituto Superiore per la Protezione e la  Ricerca
          Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni  di  cui
          alla legge 28 giugno 2016 n. 132. 
              2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
          salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti. 
              2-bis. Per  l'utilizzo  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio,  anche  in
          corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, da parte degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui  al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 10 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296.
          Restano acquisite all'erario le somme  gia'  corrisposte  a
          qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo  e
          sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate  a  titolo
          gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  comma  4  del
          citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2023,  n.  74,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
          1.-1-ter. (Omissis) 
              4.  Per  garantire   la   necessaria   speditezza   del
          reclutamento  del  personale  di   cui   alla   tabella   B
          dell'allegato 2: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della protezione civile puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM  di  avviare  procedure  di  reclutamento
          mediante concorso pubblico per titoli  e  prova  scritta  e
          orale. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve
          previste dalla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  dal  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, il bando puo'  prevedere  l'attribuzione
          di un punteggio doppio per il titolo  di  studio  richiesto
          per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia   stato
          conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
          per la presentazione della domanda di  partecipazione  alla
          procedura di reclutamento; 
                b) il Ministero  dell'interno  puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento  per
          il personale non dirigenziale  dell'amministrazione  civile
          dell'interno  mediante  concorso  pubblico  per  titoli  ed
          esami, bandito su base provinciale e svolto anche  mediante
          l'uso  di  tecnologie   digitali.   Ogni   candidato   puo'
          presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
          sola posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora  una
          graduatoria  provinciale  risulti  incapiente  rispetto  ai
          posti messi a concorso, l'amministrazione  puo'  coprire  i
          posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
          degli idonei non vincitori per  la  medesima  posizione  di
          lavoro in altri ambiti  provinciali,  previo  interpello  e
          acquisito l'assenso degli interessati.  Ferme  restando,  a
          parita' di requisiti,  le  riserve  previste  dalla  legge,
          relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
          l'attribuzione di un punteggio  doppio  per  il  titolo  di
          studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto  titolo
          sia stato  conseguito  non  oltre  cinque  anni  prima  del
          termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
          partecipazione alla procedura di reclutamento; 
                b-bis)  le  amministrazioni  centrali  e  le  agenzie
          possono  stipulare  convenzioni  volte   a   reclutare   il
          personale di cui  necessitano  mediante  scorrimento  delle
          graduatorie dei concorsi pubblici  svolti  per  il  tramite
          della Commissione RIPAM, in corso di validita'. 
                b-ter) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   e'   autorizzato   ad   avviare   procedure    di
          reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
          scritta   e   orale,   per   l'assunzione   del   personale
          appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
          dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
          procedure di reclutamento di cui al primo  periodo  possono
          essere  finalizzate  anche  al  reclutamento  di  personale
          dell'area  dei   funzionari   a   valere   sulle   facolta'
          assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
          competenze in materia di igiene e sicurezza sui  luoghi  di
          lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle   condizioni   di
          bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,
          gestione  dei  fondi  strutturali  e  della  capacita'   di
          investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
          contrattualistica pubblica. Ferme restando,  a  parita'  di
          requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
          n.  68,  il  bando  puo'  prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio doppio per il  titolo  di  studio  richiesto  per
          l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato  conseguito
          non oltre cinque anni prima del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata
          valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
          soggetti di elevata specializzazione  tecnica  che  abbiano
          svolto attivita' presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). - 1. Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento.   E'    richiesto    il    previo    assenso
          dell'amministrazione di appartenenza nel  caso  in  cui  si
          tratti di posizioni  dichiarate  motivatamente  infungibili
          dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
          di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
          organico  superiore  al  20  per  cento   nella   qualifica
          corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva  la
          possibilita'   di   differire,   per   motivate    esigenze
          organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino  ad
          un massimo di sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza
          di  passaggio  diretto   ad   altra   amministrazione.   Le
          disposizioni di cui ai  periodi  secondo  e  terzo  non  si
          applicano al personale  delle  aziende  e  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale e degli  enti  locali  con  un
          numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore  a
          100, per i quali e' comunque richiesto  il  previo  assenso
          dell'amministrazione di appartenenza.  Al  personale  della
          scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  in
          materia. Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i
          requisiti  e   le   competenze   professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore all'amministrazione di appartenenza. 
              (Omissis).» 
              - Il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150,
          recante «Disposizioni per il riordino  della  normativa  in
          materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  10  dicembre
          2014, n. 183.»  e'  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  23
          settembre 2015, n. 221, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1999,  n.  203,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  6,  della
          legge 5 giugno  2003,  n.  131,  recante  Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: 
              «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - 1.-5. (Omissis) 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  citato
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  46,  comma  4,
          decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la  salute  e  i  servizi  territoriali,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106: 
              «Art.  46  (Oneri  di  funzionamento  dei  centri   per
          l'impiego, modifiche al decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 150 e contributo straordinario  agli  istituti  di
          patronato). - 1.-3. (Omissis) 
              4.  A   far   data   dalla   nomina   del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia
          e delle finanze subentra nella titolarita' delle azioni  di
          ANPAL Servizi Spa. I diritti dell'azionista sono esercitati
          di concerto con il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          esercita  in  via  esclusiva  la  vigilanza  e   impartisce
          indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi  Spa,  che
          opera quale societa' in house del  Ministero  medesimo.  Ai
          fini  dell'esercizio  del   controllo   analogo,   di   cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del  lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  provvede:  a  definire   con
          apposite direttive priorita' ed obiettivi  della  societa',
          approvare le linee generali di organizzazione interna e, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  lo
          statuto;  individuare  con  proprio  decreto  gli  atti  di
          gestione ordinaria e straordinaria della societa'  che,  ai
          fini della loro efficacia  e  validita',  dovranno  formare
          oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto
          e' corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla
          data di cui al primo periodo. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante Disposizioni
          per   la    razionalizzazione    e    la    semplificazione
          dell'attivita'   ispettiva   in   materia   di   lavoro   e
          legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
          2014, n. 183: 
              «Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). - 1.  A
          decorrere  dal  1°  luglio  2023  la   dotazione   organica
          dell'Ispettorato, non superiore a  7.846  unita'  ripartite
          tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali,
          e'    definita    con    provvedimento    del     direttore
          dell'Ispettorato,  previa  approvazione  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  nei  limiti  delle
          dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto  dal
          comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica
          sono  ricompresi  un  numero  massimo  di  otto   posizioni
          dirigenziali di livello generale, di cui una  da  conferire
          ai  sensi  dell'articolo  19,   comma   10,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  ottantasei  posizioni
          dirigenziali  di  livello  non   generale.   Al   personale
          dirigenziale e non dirigenziale di  ruolo  dell'Ispettorato
          si applica, rispettivamente, la  contrattazione  collettiva
          dell'Area I e la  contrattazione  collettiva  del  comparto
          Ministeri. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 6 (Organizzazione degli uffici  e  fabbisogni  di
          personale). - 1.- (Omissis) 
              2. Allo scopo di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma  10,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- 1.-  9.
          (Omissis) 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  1,  del
          decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,  recante  Disposizioni
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle   amministrazioni    pubbliche,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2023,  n.  74,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  19  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          accessori).- 1. Al  fine  di  omogeneizzare  i  trattamenti
          accessori  del  personale   dei   Ministeri,   dell'Agenzia
          nazionale politiche attive del  lavoro  e  dell'Ispettorato
          nazionale del  lavoro  dall'anno  2023,  il  fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160,  e'  incrementato  di  55  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
          dicembre 2021, n. 234. La  consistenza  del  fondo  risorse
          decentrate del personale delle aree  di  cui  al  Contratto
          collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del
          Comparto funzioni centrali per il  triennio  2019-2021  del
          Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  di  cui  al
          decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,   e'
          incrementata di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  2,5
          milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
          dicembre 2021, n. 234. 
              (Omissis).»