Art. 3
Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacita'
amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro
1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e
delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo
all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ((recante il regolamento di
organizzazione del medesimo Ministero)), da adottare con le modalita'
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e,
conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e'
soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al
primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede, altresi', alla riorganizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e
organico alla nuova organizzazione ministeriale.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali subentra nella titolarita' di tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e
le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa
sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione
del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito,
unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale
per l'analisi delle politiche pubbliche (( (INAPP) )). Al personale
non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica
il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno
ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci
fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione
di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale
trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more
dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al
comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 ((sono
disciplinati)) il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e
strumentali ((dall'ANPAL)) al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso,
nonche' le modalita' e le procedure di trasferimento. Con il decreto
di cui al comma 1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del
personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP,
unitamente alle correlate risorse finanziarie. E' conseguentemente
rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca
((nell'ANPAL)) a seguito del trasferimento delle funzioni al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' per obiettivi
di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle
politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi,
fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP
fino a un numero massimo di unita' di personale pari a quello
trasferito dall'ANPAL. Le attivita' e il contingente di personale
interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri
restano a carico dell'ente di appartenenza.
((2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al
comparto ricerca e al quale e' applicato il contratto collettivo
nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca,
trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo'
chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra
quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
3. Il bilancio di chiusura ((dell'ANPAL)) e' deliberato dagli
organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato
della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica
alla medesima data di cessazione dell'ANPAL((, ed e' trasmesso)), per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in
norme di rango secondario e' da intendersi riferito al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, e' abrogato nelle parti incompatibili con le
disposizioni del presente decreto.
5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie
di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di
personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati,
attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi
istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al
trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico
degli enti di provenienza.
6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 - (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione
sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi
di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri;
coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali,
nelle materie di competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica
di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro
e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie
collettive di lavoro; rappresentativita' sindacale; politiche
previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili;
affari generali e attivita' di gestione del personale; programmazione
generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita'
in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati,
delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e
gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale;
attivita' di analisi, ricerca e studio sulle attivita' di competenza
del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e
internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di vigilanza su
enti e attivita' previsti dalla legislazione vigente e assicura il
coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul
bilancio ((dell'Unione europea)) o a questo complementari.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai
sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale
generale non puo' essere superiore a quindici, ivi ((compresi)) i
capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei
dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
((6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
«b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso
pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del
personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure
di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate
anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere
sulle facolta' assunzionali ordinarie, per specifiche
professionalita' con competenze in materia di igiene e sicurezza sui
luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione
dei fondi strutturali e della capacita' di investimento,
digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica
pubblica. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio
richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di
reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della
specifica professionalita' maturata da soggetti di elevata
specializzazione tecnica che abbiano svolto attivita' presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con
corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei
dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.))
7. A decorrere dalla data di soppressione ((dell'ANPAL, determinata
ai sensi del)) comma 1, la societa' ANPAL Servizi S.p.a. assume la
denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e tutte le
disposizioni normative riferite ((alla societa' ANPAL Servizi
S.p.a.)) devono intendersi riferite alla suddetta societa'.
8. ((La societa' Sviluppo)) Lavoro Italia S.p.A. e' soggetto in
house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
((9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in
via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla societa'
Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale
sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281.))
10. Il consiglio di amministrazione della societa' e' composto da
cinque membri, di cui tre, ((compreso)) il Presidente, nominati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal
Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
11. La societa' si avvale, altresi', di un comitato consultivo
strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti
sociali piu' rappresentative. Il comitato e' presieduto dal
presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia
S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.
12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie
competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione
vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di
integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' e i
propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei
servizi e delle politiche attive del lavoro.
13. Lo statuto della societa' e' corrispondentemente adeguato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, le parole: «e dell'ANPAL» e le parole: «, sentita l'ANPAL» sono
soppresse.
15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica
dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unita' ripartite tra le
diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, e' definita con
provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle
dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2
((del presente articolo)) e dall'articolo 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica
sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di
livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei
posizioni dirigenziali di livello non generale.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento
di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante
«Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali
per il funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il medesimo
provvedimento.
((16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74, le parole: «del personale del comparto ministeri» sono
sostituite dalle seguenti: «del personale dei Ministeri, dell'Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale
del lavoro dall'anno 2023».))
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).
- 1.-1-ter. (Omissis)
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante
Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto
2015, n. 124:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di
Trieste - Area Science Park;
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco
Severi" - INDAM;
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
INGV;
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS;
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e
Ricerche "Enrico Fermi";
n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa - INDIRE;
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria - CREA;
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie,
l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1°
dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi
delle politiche pubbliche - INAPP);
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS;
v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui
alla legge 28 giugno 2016 n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.
2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta'
dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in
corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.
Restano acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a
qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e
sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate a titolo
gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4 del
citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
1.-1-ter. (Omissis)
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita'.
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1.-5. (Omissis)
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
- Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 4,
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 46 (Oneri di funzionamento dei centri per
l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di
patronato). - 1.-3. (Omissis)
4. A far data dalla nomina del commissario
straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell'economia
e delle finanze subentra nella titolarita' delle azioni di
ANPAL Servizi Spa. I diritti dell'azionista sono esercitati
di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce
indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che
opera quale societa' in house del Ministero medesimo. Ai
fini dell'esercizio del controllo analogo, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, provvede: a definire con
apposite direttive priorita' ed obiettivi della societa',
approvare le linee generali di organizzazione interna e, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo
statuto; individuare con proprio decreto gli atti di
gestione ordinaria e straordinaria della societa' che, ai
fini della loro efficacia e validita', dovranno formare
oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto
e' corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla
data di cui al primo periodo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante Disposizioni
per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). - 1. A
decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica
dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unita' ripartite
tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali,
e' definita con provvedimento del direttore
dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle
dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica
sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni
dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni
dirigenziali di livello non generale. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato
si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva
dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto
Ministeri.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1.- (Omissis)
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 10, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- 1.- 9.
(Omissis)
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Disposizioni in materia di trattamenti
accessori).- 1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti
accessori del personale dei Ministeri, dell'Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato
nazionale del lavoro dall'anno 2023, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' incrementato di 55 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse
decentrate del personale delle aree di cui al Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del
Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e'
incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5
milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
(Omissis).»