((Art. 3 bis
Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione
italiana per la previdenza complementare
1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «del Comitato per la promozione e
lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza
Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana
per la previdenza complementare»;
2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato» sono
sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;
3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle
seguenti: «All'Assoprevidenza»;
b) al comma 5, le parole: «Per il funzionamento del Comitato» sono
sostituite dalle seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti
dell'Assoprevidenza».
2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la
capacita' amministrativa concernente i processi di analisi e di
valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare,
di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente
all'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la
previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come
modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per
l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il
30 settembre 2023.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti
attivita' di programmazione e rendicontazione delle risorse
trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del
presente articolo.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 58-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, come modificato dalla presente legge:
«Art. 58-bis (Investimenti dei fondi pensione nel
capitale delle micro, piccole e medie imprese).- 1. Ai
fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative
avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la
capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
e medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della
dotazione della sezione speciale di cui al presente comma,
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte
della concessione della garanzia e' richiesta una
commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
Fondo. A tal fine e' istituita una sezione speciale del
predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa
europea, sono definiti i criteri, le modalita' e le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
1. La garanzia non afferisce all'entita' della prestazione
pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono
individuate le iniziative di cui al comma 1.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale
anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle
valutazioni dell'associazione Assoprevidenza - Associazione
italiana per la previdenza complementare, cui partecipano
anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi
pensione. All'Assoprevidenza e' attribuito altresi' il
compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi
richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di
capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese meritevoli di sostegno, nonche' con
l'attivazione e il coordinamento di iniziative di
promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la
costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei
fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e
patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in
modo efficace gli investimenti medesimi. All'Assoprevidenza
e' altresi' attribuito il compito di realizzare e
promuovere iniziative di informazione e formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare,
destinate ai medesimi soggetti, nonche' alla generalita'
della collettivita', anche in eta' scolare, ovvero
qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la
crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme
complementari di previdenza, assistenza e welfare in
genere.
5. Per lo svolgimento dei compiti dell'Assorprevidenza
di cui al comma 4 e' stanziato un contributo pari a 1,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari
a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede:
a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.