((Art. 3 bis 
 
Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione
              italiana per la previdenza complementare 
 
  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4: 
  1) al primo periodo, le parole: «del Comitato per la  promozione  e
lo sviluppo della  previdenza  complementare  denominato  "Previdenza
Italia", istituito in data 21 febbraio 2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'associazione Assoprevidenza -  Associazione  italiana
per la previdenza complementare»; 
  2) al secondo periodo,  le  parole:  «Al  predetto  Comitato»  sono
sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»; 
  3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle
seguenti: «All'Assoprevidenza»; 
  b) al comma 5, le parole: «Per il funzionamento del Comitato»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Per   lo   svolgimento   dei   compiti
dell'Assoprevidenza». 
  2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili,  la
capacita' amministrativa concernente  i  processi  di  analisi  e  di
valutazione degli interventi in materia di previdenza  complementare,
di cui all'articolo 58-bis, comma 4,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  eroga  direttamente
all'associazione  Assoprevidenza  -  Associazione  italiana  per   la
previdenza complementare, entro il  31  marzo  di  ciascun  anno,  il
contributo di cui al comma  5  del  medesimo  articolo  58-bis,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per
l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il
30 settembre 2023. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle  occorrenti
attivita'  di  programmazione   e   rendicontazione   delle   risorse
trasferite a favore dell'associazione  Assoprevidenza  ai  sensi  del
presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  58-bis,   del
          decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e  per  esigenze  indifferibili,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  58-bis  (Investimenti  dei  fondi  pensione  nel
          capitale delle micro, piccole  e  medie  imprese).-  1.  Ai
          fondi pensione  che,  nell'ambito  di  apposite  iniziative
          avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          investano, a partire dal 1° gennaio 2020,  risorse  per  la
          capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
          e medie imprese, puo' essere  concessa,  nei  limiti  della
          dotazione della sezione speciale di cui al presente  comma,
          la garanzia del Fondo di cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A  fronte
          della  concessione  della   garanzia   e'   richiesta   una
          commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
          Fondo. A tal fine e' istituita  una  sezione  speciale  del
          predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2034. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di cui al comma 3, nel  rispetto  della  normativa
          europea,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalita'  e  le
          condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
          1. La garanzia non afferisce all'entita' della  prestazione
          pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Commissione  di  vigilanza   sui   fondi   pensione,   sono
          individuate le iniziative di cui al comma 1. 
              4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  il
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  si  avvale
          anche delle analisi, degli studi, delle  ricerche  e  delle
          valutazioni dell'associazione Assoprevidenza - Associazione
          italiana per la previdenza complementare,  cui  partecipano
          anche  i  rappresentanti  delle  associazioni   dei   fondi
          pensione.  All'Assoprevidenza  e'  attribuito  altresi'  il
          compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi
          richiesto, con analisi e valutazioni  delle  operazioni  di
          capitalizzazione e internazionalizzazione delle  piccole  e
          medie  imprese  meritevoli   di   sostegno,   nonche'   con
          l'attivazione  e  il   coordinamento   di   iniziative   di
          promozione e informazione, anche allo scopo di favorire  la
          costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei
          fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni  e
          patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in
          modo efficace gli investimenti medesimi. All'Assoprevidenza
          e'  altresi'  attribuito  il  compito   di   realizzare   e
          promuovere  iniziative   di   informazione   e   formazione
          finanziaria, previdenziale,  assistenziale  e  di  welfare,
          destinate ai medesimi soggetti,  nonche'  alla  generalita'
          della  collettivita',  anche  in   eta'   scolare,   ovvero
          qualsiasi  altra  iniziativa  finalizzata  a  favorire   la
          crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle  forme
          complementari  di  previdenza,  assistenza  e  welfare   in
          genere. 
              5. Per lo svolgimento dei compiti  dell'Assorprevidenza
          di cui al comma 4 e' stanziato un  contributo  pari  a  1,5
          milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari
          a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a  14  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede: 
                a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021  al  2034,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero; 
                b) quanto a 12 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2020 al 2034,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          conto capitale iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.