((Art. 3 ter 
 
Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese
                         e del made in Italy 
 
  1. All'articolo 29, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n.  300,  dopo  le  parole:  «si  articola»  sono  inserite  le
seguenti: «in non piu' di quattro dipartimenti e». 
  2. Agli oneri di cui al comma  1,  pari  a  210.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n.  59,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in non piu' di quattro dipartimenti e in non piu'  di  nove
          direzioni   generali,    alla    cui    individuazione    e
          organizzazione  si  provvede  ai  sensi  dell'articolo   4,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative,  e  in  modo   che   sia   assicurato   il
          coordinamento delle aree funzionali  previste  all'articolo
          28. 
              (Omissis).»