((Art. 3 ter
Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese
e del made in Italy
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, dopo le parole: «si articola» sono inserite le
seguenti: «in non piu' di quattro dipartimenti e».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di quattro dipartimenti e in non piu' di nove
direzioni generali, alla cui individuazione e
organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, e in modo che sia assicurato il
coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo
28.
(Omissis).»