Art. 4
Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al libro primo, titolo III, capo II:
1) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in» sono
sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale
degli armamenti, nelle» e le parole: «e gli uffici centrali sono
disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici
centrali, e' disciplinata»;
b) al libro primo, titolo III, capo III:
1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) e'
sostituito dal seguente:
«3) al Segretario generale della difesa e al Direttore
nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi
affidate;»;
2) all'articolo 28:
2.1) al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale
della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale
degli armamenti,»;
2.2) al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti
militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore
nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e
direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti:
«coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione
nazionale degli armamenti»;
c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
1) la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente:
«Direttore nazionale degli armamenti»;
2) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
«Art. 40 - (Configurazione della carica di Direttore
nazionale degli armamenti) - 1. Il Direttore nazionale degli
armamenti e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il
grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle
Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo
dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre
amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle
stesse, se il Segretario generale della difesa e' un generale di
corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. E'
nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della
difesa.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal
Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative
connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi
destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della
difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica e'
sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli
armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;
3) all'articolo 41:
3.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attribuzioni
del Direttore nazionale degli armamenti»;
3.2) al comma 1:
3.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli
armamenti»;
3.2.2) alla lettera b), le parole: «e
tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti:
«, nonche' delle attivita' di innovazione e ricerca tecnologica e di
sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;
3.2.3) la lettera c) e' abrogata;
3.2.4) alla lettera d), le parole: «nell'area
tecnico-amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario
generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli
armamenti»;
3.3) al comma 2, le parole: «Segretario generale della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli
armamenti»;
4) all'articolo 42:
4.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Organi di
supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;
4.2) al comma 1:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli
armamenti»;
4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: «i direttori
generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte
della Direzione nazionale degli armamenti»;
4.2.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli
armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il
grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle
Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la
qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima
fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle
altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli
armamenti e' un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente,
delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti e'
nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore
nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;
4.2.4) alla lettera c) le parole: «del Segretariato
generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti:
«della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;
d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:
1) la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente:
«Direzione nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 43:
2.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Competenze
della Direzione nazionale degli armamenti»;
2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato generale della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli
armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«l'innovazione e ((la ricerca tecnologica))»;
2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale
degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite
dalla seguente: «dal»;
3) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato
generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione
nazionale degli armamenti»;
e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II e'
inserita la seguente:
«SEZIONE II-bis
SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA
Art. 44-bis - (Configurazione della carica di Segretario
generale della difesa) - 1.Il Segretario generale della difesa e'
scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato
o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali
in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o
grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale
degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. E' nominato
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.
2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle
funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e,
limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato
maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza
della carica e' sostituito dal Vice segretario generale.
3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della
difesa sono disciplinate dal regolamento.
Art. 44-ter - (Organi di supporto del Segretario generale
della difesa) - 1. Il Segretario generale della difesa per
l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti
civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della
difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario
generale e' un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente,
delle Forze armate, ((ovvero tra gli ufficiali)) in servizio
permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste
la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale e'
nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario
generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal
regolamento.»;
f) al libro primo, titolo III, capo V:
1) all'articolo 47:
1.1) al comma 1, lettera b), le parole: «dal Segretariato
generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
Direzione nazionale degli armamenti»;
1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli
armamenti»;
2) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto
del Ministro della difesa,» sono soppresse;
g) al libro primo, titolo III, capo VI:
1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le
parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti:
«e il Direttore nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le
parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti:
«e il Direttore nazionale degli armamenti»;
h) al libro secondo:
1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario
generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore
nazionale degli armamenti»;
2) all'articolo 306:
2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del
demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;
2.2) al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori e del
demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori
e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale
competente»;
4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei
lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»;
5) all'articolo 357, comma 1, le parole: «segretario generale
della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio
centrale competente»;
i) al libro terzo:
1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato
generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione
nazionale degli armamenti»;
l) al libro quarto:
1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di
interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli
armamenti e»;
2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «della Direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori,
dell'Ufficio centrale competente»;
3) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole:
«Segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il Direttore
nazionale degli armamenti»;
4) all'articolo 1041:
4.1) al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,»
sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli
armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti
militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica
dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;
4.2) al comma 2:
4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale
militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli
armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
4.2.2) alla lettera a), le parole: «il Vice Segretario
generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle
seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale
degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;
5) all'articolo 1094:
5.1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale» sono
sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore
nazionale degli armamenti»;
5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono
sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il
Direttore nazionale degli armamenti»;
6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
«c) al Segretario generale della difesa o al Direttore
nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi
rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario
generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti
del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e
dell'area tecnico-industriale;»;
7) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole:
«Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore
nazionale degli armamenti,»;
8) all'articolo 1473, comma 1:
8.1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
«e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione
nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla
Direzione nazionale degli armamenti;»;
8.2) alla lettera f), le parole: «ed e)» sono sostituite
dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;
m) al libro nono:
1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del
Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti:
«della Direzione nazionale degli armamenti,»;
2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato
generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
Direzione nazionale degli armamenti»;
3) all'articolo 2259-ter:
3.1) al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite
dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le
aree»;
3.2) al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale
della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale
degli armamenti,».
2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero
della difesa sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di
Stato, entro il 30 giugno 2024.
((2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di
riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale
della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli
armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.
((3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice
dell'ordinamento militare», e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.»