Art. 4 
 
   Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al libro primo, titolo III, capo II: 
      1) all'articolo 16, comma 2, le parole:  «articolata  in»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «articolata  nella  Direzione  nazionale
degli armamenti, nelle» e le parole:  «e  gli  uffici  centrali  sono
disciplinati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  negli   uffici
centrali, e' disciplinata»; 
    b) al libro primo, titolo III, capo III: 
      1) all'articolo 25, comma  2,  lettera  b),  il  numero  3)  e'
sostituito dal seguente: 
        «3) al  Segretario  generale  della  difesa  e  al  Direttore
nazionale degli armamenti in  relazione  alle  funzioni  agli  stessi
affidate;»; 
      2) all'articolo 28: 
        2.1) al comma 1, dopo  le  parole:  «il  Segretario  generale
della difesa,» sono inserite le  seguenti:  «il  Direttore  nazionale
degli armamenti,»; 
        2.2) al comma 2, dopo le parole:  «limitatamente  ai  compiti
militari dell'Arma,» sono inserite le  seguenti:  «per  il  Direttore
nazionale degli armamenti»; 
      3)  all'articolo  33,  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  «e
direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle  seguenti:
«coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione
nazionale degli armamenti»; 
    c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I: 
      1) la rubrica della sezione I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Direttore nazionale degli armamenti»; 
      2) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente: 
        «Art.  40  -  (Configurazione  della  carica   di   Direttore
nazionale  degli  armamenti)  -  1.  Il  Direttore  nazionale   degli
armamenti e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente  con  il
grado di generale di corpo d'armata, o  grado  corrispondente,  delle
Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo
dei  dirigenti   del   Ministero   della   difesa   o   delle   altre
amministrazioni dello Stato  o  anche  tra  personale  estraneo  alle
stesse, se il Segretario generale della  difesa  e'  un  generale  di
corpo d'armata,  o  grado  corrispondente,  delle  Forze  armate.  E'
nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro della difesa,  sentito  il  Capo  di  Stato  maggiore  della
difesa. 
        2.  Il  Direttore  nazionale  degli  armamenti  dipende   dal
Ministro  della  difesa  e,  per  le  attribuzioni  tecnico-operative
connesse all'efficientamento tecnologico  e  capacitivo  dei  sistemi
destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato  maggiore  della
difesa. In caso di assenza, impedimento o  vacanza  della  carica  e'
sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti. 
        3. Le ulteriori attribuzioni del  Direttore  nazionale  degli
armamenti sono disciplinate dal regolamento.»; 
      3) all'articolo 41: 
        3.1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Attribuzioni
del Direttore nazionale degli armamenti»; 
        3.2) al comma 1: 
          3.2.1) all'alinea, le parole:  «Segretario  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «Direttore  nazionale  degli
armamenti»; 
          3.2.2)    alla    lettera     b),     le     parole:     «e
tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle  seguenti:
«, nonche' delle attivita' di innovazione e ricerca tecnologica e  di
sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»; 
          3.2.3) la lettera c) e' abrogata; 
          3.2.4)   alla   lettera   d),   le    parole:    «nell'area
tecnico-amministrativa e» sono soppresse  e  le  parole:  «Segretario
generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale  degli
armamenti»; 
        3.3) al  comma  2,  le  parole:  «Segretario  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «Direttore  nazionale  degli
armamenti»; 
      4) all'articolo 42: 
        4.1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Organi  di
supporto del Direttore nazionale degli armamenti»; 
        4.2) al comma 1: 
          4.2.1) all'alinea, le parole:  «Segretario  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «Direttore  nazionale  degli
armamenti»; 
          4.2.2) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «i  direttori
generali del Ministero» sono inserite  le  seguenti:  «facenti  parte
della Direzione nazionale degli armamenti»; 
          4.2.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b)  si  avvale  di  un  Vice  direttore  nazionale   degli
armamenti, scelto tra gli ufficiali in  servizio  permanente  con  il
grado di generale di corpo d'armata, o  grado  corrispondente,  delle
Forze armate, se il Direttore nazionale degli  armamenti  riveste  la
qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima
fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero  della  difesa  o  delle
altre amministrazioni dello Stato, se il  Direttore  nazionale  degli
armamenti e' un generale di corpo d'armata, o  grado  corrispondente,
delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale  degli  armamenti  e'
nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il  Direttore
nazionale degli armamenti, ai  sensi  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»; 
          4.2.4)  alla  lettera  c)  le  parole:  «del   Segretariato
generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti:
«della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»; 
    d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II: 
      1) la rubrica della sezione II e'  sostituita  dalla  seguente:
«Direzione nazionale degli armamenti»; 
      2) all'articolo 43: 
        2.1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Competenze
della Direzione nazionale degli armamenti»; 
        2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato  generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli
armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle  seguenti:
«l'innovazione e ((la ricerca tecnologica))»; 
        2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti:  «della  Direzione  nazionale
degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite
dalla seguente: «dal»; 
      3) all'articolo  44,  comma  1,  le  parole:  «il  Segretariato
generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la  Direzione
nazionale degli armamenti»; 
    e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo  la  sezione  II  e'
inserita la seguente: 
      «SEZIONE II-bis 
      SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA 
        Art. 44-bis -  (Configurazione  della  carica  di  Segretario
generale della difesa) - 1.Il Segretario  generale  della  difesa  e'
scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello  Stato
o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli  ufficiali
in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata,  o
grado corrispondente, delle Forze armate, se il  Direttore  nazionale
degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. E' nominato
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa. 
        2.  Il  Segretario  generale  assicura  l'espletamento  delle
funzioni di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, dipende  direttamente  dal  Ministro  della  difesa  e,
limitatamente alle funzioni  tecnico-operative,  dal  Capo  di  Stato
maggiore della difesa. In caso  di  assenza,  impedimento  o  vacanza
della carica e' sostituito dal Vice segretario generale. 
        3. Le ulteriori attribuzioni del  Segretario  generale  della
difesa sono disciplinate dal regolamento. 
        Art. 44-ter - (Organi di  supporto  del  Segretario  generale
della  difesa)  -  1.  Il  Segretario  generale  della   difesa   per
l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale: 
          a) di un Vice segretario generale scelto  tra  i  dirigenti
civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti  del  Ministero  della
difesa o delle altre amministrazioni dello Stato,  se  il  Segretario
generale e' un generale di corpo d'armata,  o  grado  corrispondente,
delle  Forze  armate,  ((ovvero  tra  gli  ufficiali))  in   servizio
permanente con il grado  di  generale  di  corpo  d'armata,  o  grado
corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste
la qualifica dirigenziale civile.  Il  Vice  segretario  generale  e'
nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario
generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165; 
          b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal
regolamento.»; 
    f) al libro primo, titolo III, capo V: 
      1) all'articolo 47: 
        1.1) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «dal  Segretariato
generale  della  difesa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dalla
Direzione nazionale degli armamenti»; 
        1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «dalla   Direzione   nazionale   degli
armamenti»; 
      2) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto
del Ministro della difesa,» sono soppresse; 
    g) al libro primo, titolo III, capo VI: 
      1) all'articolo 54, comma 2, lettera c),  numero  3),  dopo  le
parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti:
«e il Direttore nazionale degli armamenti»; 
      2) all'articolo 57, comma 4, lettera c),  numero  3),  dopo  le
parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti:
«e il Direttore nazionale degli armamenti»; 
    h) al libro secondo: 
      1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario
generale della difesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Direttore
nazionale degli armamenti»; 
      2) all'articolo 306: 
        2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei  lavori  e  del
demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «l'Ufficio centrale competente»; 
        2.2) al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori  e  del
demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «Ufficio centrale competente»; 
      3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori
e del  demanio  del  Segretariato  generale  della  difesa»,  ovunque
ricorrano,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Ufficio   centrale
competente»; 
      4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla  Direzione  dei
lavori e del demanio del Segretariato  generale  della  difesa»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»; 
      5) all'articolo 357, comma 1, le parole:  «segretario  generale
della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio
centrale competente»; 
    i) al libro terzo: 
      1) all'articolo 553, comma 1,  dopo  le  parole:  «Segretariato
generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e  alla  Direzione
nazionale degli armamenti»; 
    l) al libro quarto: 
      1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di
interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale  degli
armamenti e»; 
      2) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole:  «della  Direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono
sostituite dalle seguenti:  «della  Direzione  generale  dei  lavori,
dell'Ufficio centrale competente»; 
      3) all'articolo 909, comma  2,  lettera  c),  dopo  le  parole:
«Segretario generale» sono inserite  le  seguenti:  «e  il  Direttore
nazionale degli armamenti»; 
      4) all'articolo 1041: 
        4.1) al comma 1, le parole:  «partecipa,  quale  componente,»
sono sostituite dalle  seguenti:  «e  il  Direttore  nazionale  degli
armamenti,  ovvero  il  Vice  direttore  nazionale  degli   armamenti
militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste  qualifica
dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»; 
        4.2) al comma 2: 
          4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario  generale
militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Vice Segretario generale e  il  Vice  Direttore  nazionale  degli
armamenti del Ministero della difesa, se militari,»; 
          4.2.2) alla lettera a),  le  parole:  «il  Vice  Segretario
generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite  dalle
seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore  nazionale
degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»; 
      5) all'articolo 1094: 
        5.1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  Segretario  generale  o   Direttore
nazionale degli armamenti»; 
        5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario  generale»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «,  il  Segretario  generale  ovvero  il
Direttore nazionale degli armamenti»; 
      6) all'articolo 1378, comma 1,  la  lettera  c)  e'  sostituita
dalla seguente: 
        «c) al  Segretario  generale  della  difesa  o  al  Direttore
nazionale degli armamenti, se militari,  ovvero,  quando  gli  stessi
rivestono  la  qualifica  dirigenziale  civile,  al  Vice  Segretario
generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti
del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e
dell'area tecnico-industriale;»; 
      7) all'articolo 1380, comma 3,  lettera  d),  dopo  le  parole:
«Segretario  generale,»  sono  inserite   le   seguenti:   «Direttore
nazionale degli armamenti,»; 
      8) all'articolo 1473, comma 1: 
        8.1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: 
          «e-bis) per i militari  in  servizio  presso  la  Direzione
nazionale degli armamenti e i  dipendenti  enti  e  organismi,  dalla
Direzione nazionale degli armamenti;»; 
        8.2) alla lettera f), le  parole:  «ed  e)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»; 
    m) al libro nono: 
      1)  all'articolo  2186,  comma  2,   dopo   le   parole:   «del
Segretariato generale  della  difesa,»  sono  inserite  le  seguenti:
«della Direzione nazionale degli armamenti,»; 
      2) all'articolo 2190, comma 2,  le  parole:  «dal  Segretariato
generale  della  difesa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dalla
Direzione nazionale degli armamenti»; 
      3) all'articolo 2259-ter: 
        3.1) al comma 2, le  parole:  «per  l'area»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e il Direttore  nazionale  degli  armamenti  per  le
aree»; 
        3.2) al comma 3, dopo le  parole:  «del  Segretario  generale
della difesa,» sono inserite le seguenti:  «del  Direttore  nazionale
degli armamenti,». 
  2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero
della difesa sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del  Consiglio  di
Stato, entro il 30 giugno 2024. 
  ((2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.)) 
  3.   Nelle   more    dell'attuazione    delle    disposizioni    di
riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario  generale
della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore  nazionale  degli
armamenti e continua a svolgere le relative funzioni. 
  ((3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  «Codice
          dell'ordinamento  militare»,  e'  pubblicato  in   Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6,  del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: 
              «Art. 6 (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
          cui le  strutture  di  primo  livello  sono  costituite  da
          direzioni generali  puo'  essere  istituito  l'ufficio  del
          segretario generale. Il segretario generale, ove  previsto,
          opera alle dirette dipendenze  del  Ministro.  Assicura  il
          coordinamento    dell'azione    amministrativa,    provvede
          all'istruttoria per l'elaborazione degli  indirizzi  e  dei
          programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
          le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza  e
          rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).-  1.  Ai
          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.»