((Art. 4 bis 
 
Disposizioni urgenti in materia di percorsi  formativi  di  interesse
                     del Ministero della difesa 
 
  1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) le parole: «mondo accademico nazionale e» sono sostituite  dalle
seguenti: «il sistema universitario nazionale e quello della»; 
  2) le  parole:  «ad  ordinamento  speciale  della  Difesa  di  alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze  della  difesa  e
della sicurezza» sono sostituite dalle  seguenti:  «universitaria  ad
ordinamento speciale di alta qualificazione e di  ricerca  nel  campo
delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal  Ministero
della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento  del  Ministero
dell'universita' e  della  ricerca,  limitatamente  agli  aspetti  di
competenza»; 
  b) al comma 2: 
  1) le parole: «8  febbraio  2013,  n.  45»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «14 dicembre 2021, n. 226»; 
  2) le parole «bandi annuali per corsi di dottorato» sono sostituite
dalle seguenti: «annualmente bandi  per  la  frequenza  di  corsi  di
dottorato di ricerca»; 
  3)  la  parola:  «frequentatori»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«partecipanti»; 
  c) al comma 5, dopo le parole: «regolamenti interni» sono  aggiunte
le seguenti: «, la valutazione della qualita' della ricerca,  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la
valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio  2012,
n. 19»; 
  d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito
dell'adozione del decreto di  cui  al  comma  5,  i  professori  e  i
ricercatori del  Centro  alti  studi  per  la  difesa  reclutati  nel
rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano  nei  ruoli
della  Scuola  superiore  universitaria  e  acquisiscono   lo   stato
giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e  24  della
medesima legge n. 240 del 2010»; 
  e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Le spese per il funzionamento e per le attivita'  istituzionali
della Scuola di cui al comma 1,  comprese  quelle  per  il  personale
docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria  e  straordinaria
manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano  a
carico del bilancio  ordinario  del  Ministero  della  difesa  e  non
gravano sui fondi di  competenza  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca». 
  2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  dopo  il  comma  1-bis  e'
aggiunto il seguente: 
  «1-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa,  adottati
di  concerto  con  il  Ministro   dell'istruzione   e   del   merito,
coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e
formazione e con  le  specificita'  dell'ordinamento  militare,  sono
adottate le disposizioni necessarie ad assicurare  il  piu'  efficace
funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi,
di svolgimento delle  funzioni  connesse  alla  dirigenza  scolastica
nonche' di  modalita'  di  selezione  e  assegnazione  del  personale
docente di ruolo e supplente».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   238-bis,
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti
          in materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 2020, n. 77,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 238-bis (Misure urgenti per la  realizzazione  di
          specifici  percorsi  formativi  a  sostegno  dell'industria
          nazionale). 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che
          favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema
          universitario nazionale e quello della ricerca nel  settore
          della  difesa  nonche'  di  integrare  il   sistema   della
          formazione  universitaria,  post  universitaria   e   della
          ricerca a sostegno del  rilancio  e  di  un  piu'  armonico
          sviluppo dei settori produttivi  strategici  dell'industria
          nazionale,  il  Centro  alti  studi  per   la   difesa   si
          riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola
          superiore universitaria ad  ordinamento  speciale  di  alta
          qualificazione e di ricerca nel campo delle  scienze  della
          difesa e della  sicurezza,  promossa  dal  Ministero  della
          difesa  e  soggetta  all'indirizzo  e   coordinamento   del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca,  limitatamente
          agli aspetti di competenza. 
              2. La Scuola di cui al comma 1,  previo  accreditamento
          ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   14
          dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera  a),  primo  periodo,  del
          predetto regolamento  relativamente  al  numero  minimo  di
          docenti per la formazione del collegio del dottorato,  puo'
          emanare annualmente bandi per  la  frequenza  di  corsi  di
          dottorato di  ricerca  in  scienze  della  difesa  e  della
          sicurezza a favore di un massimo di otto candidati  per  la
          durata  di  tre  anni  estensibili  a  quattro,   fino   al
          raggiungimento, a regime, di un numero di partecipanti  non
          superiore a trentadue unita'. 
              3. L'offerta formativa della Scuola di cui al  comma  1
          e' attivata sulla base di un piano  strategico  predisposto
          da un comitato ordinatore, composto da due membri designati
          dal Ministro della difesa  e  da  tre  esperti  di  elevata
          professionalita' scelti  dal  Ministro  dell'universita'  e
          della  ricerca.  Lo   stesso   comitato   ordinatore   cura
          l'attuazione del piano, ne coordina  tutte  le  conseguenti
          attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti dalla
          normativa  vigente  in  materia  di  didattica,  ricerca  e
          servizi agli studenti. 
              4. Ai componenti del  comitato  ordinatore  di  cui  al
          comma 3  non  spettano  compensi,  indennita',  gettoni  di
          presenza o altri emolumenti comunque denominati. 
              5. Al termine del periodo sperimentale di cui al  comma
          1, fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  2,  previa
          valutazione dei risultati da parte  dell'Agenzia  nazionale
          di valutazione del sistema universitario e  della  ricerca,
          la riconfigurazione puo' assumere carattere di  stabilita',
          mediante  il  riconoscimento  dell'autonomia  statutaria  e
          regolamentare  da  attuare   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa e con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, anche per quanto  concerne  l'approvazione
          dello statuto e  dei  regolamenti  interni  la  valutazione
          della qualita' della ricerca, di cui all'articolo 3,  comma
          1, lettera i-bis del regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.  76,  e  la
          valutazione periodica di  cui  al  decreto  legislativo  27
          gennaio 2012, n. 19. 
              6. Per le esigenze  di  cui  al  presente  articolo  la
          dotazione organica del personale civile del Ministero della
          difesa di cui  alla  tabella  1  allegata  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  gennaio  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  13  aprile
          2013, adottato ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  5,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          incrementata di quattro unita' di  personale,  di  cui  due
          professori ordinari e due professori associati, da assumere
          entro i limiti  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali  e
          nell'ambito  del  Piano  triennale   dei   fabbisogni   del
          personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e
          6-ter del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  A
          seguito dell'adozione del decreto di  cui  al  comma  5,  i
          professori e i ricercatori del Centro  alti  studi  per  la
          difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010,
          n.  240,  transitano  nei  ruoli  della  Scuola   superiore
          universitaria  e  acquisiscono  lo  stato  giuridico  e  il
          trattamento economico  dei  professori  e  dei  ricercatori
          universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8  e
          24 della medesima legge n. 240 del 2010. 
              7. Le spese per il funzionamento  e  per  le  attivita'
          istituzionali della Scuola di  cui  al  comma  1,  comprese
          quelle per il personale docente, ricercatore e non docente,
          per  l'ordinaria   e   straordinaria   manutenzione   delle
          strutture e per la ricerca scientifica,  restano  a  carico
          del bilancio ordinario del Ministero  della  difesa  e  non
          gravano   sui   fondi   di   competenza    del    Ministero
          dell'universita' e della ricerca. 
              8. Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e'
          autorizzata la spesa di euro 587.164 per  l'anno  2021,  di
          euro 694.112 per l'anno 2022, di euro  801.059  per  l'anno
          2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai
          relativi  oneri   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione  del  Fondo  per  l'efficienza  dello   strumento
          militare   previsto   dall'articolo    616    del    codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  215,  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   Codice
          dell'ordinamento militare, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 215 (Ordinamento e funzionamento  degli  istituti
          militari).  -  1.  Le  disposizioni  relative   alle   sedi
          all'ordinamento e al funzionamento generale degli  istituti
          militari di cui al presente titolo sono emanate: 
                a) dal Capo di stato maggiore della difesa,  per  gli
          istituti interforze; 
                b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata  e  dal
          Comandante generale dell'Arma dei carabinieri,  per  quanto
          di rispettiva competenza. 
              1-bis.  Le  disposizioni  relative  a   ordinamento   e
          funzionamento  dei  programmi   scolastici   delle   scuole
          militari sono  adottate  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              1-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          difesa,   adottati   di   concerto    con    il    Ministro
          dell'istruzione  e  del  merito,   coerentemente   con   la
          disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione
          e  con  le  specificita'  dell'ordinamento  militare,  sono
          adottate le disposizioni necessarie ad assicurare  il  piu'
          efficace funzionamento dei licei  militari  in  materia  di
          ordinamento  dei  corsi,  di  svolgimento  delle   funzioni
          connesse alla dirigenza scolastica nonche' di modalita'  di
          selezione e assegnazione del personale docente di  ruolo  e
          supplente.»