((Art. 4 bis
Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse
del Ministero della difesa
1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «mondo accademico nazionale e» sono sostituite dalle
seguenti: «il sistema universitario nazionale e quello della»;
2) le parole: «ad ordinamento speciale della Difesa di alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e
della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «universitaria ad
ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo
delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero
della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero
dell'universita' e della ricerca, limitatamente agli aspetti di
competenza»;
b) al comma 2:
1) le parole: «8 febbraio 2013, n. 45» sono sostituite dalle
seguenti: «14 dicembre 2021, n. 226»;
2) le parole «bandi annuali per corsi di dottorato» sono sostituite
dalle seguenti: «annualmente bandi per la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca»;
3) la parola: «frequentatori» e' sostituita dalla seguente:
«partecipanti»;
c) al comma 5, dopo le parole: «regolamenti interni» sono aggiunte
le seguenti: «, la valutazione della qualita' della ricerca, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la
valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012,
n. 19»;
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito
dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i
ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel
rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli
della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato
giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della
medesima legge n. 240 del 2010»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali
della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale
docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria
manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a
carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non
gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'universita' e
della ricerca».
2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis e'
aggiunto il seguente:
«1-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, adottati
di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito,
coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e
formazione e con le specificita' dell'ordinamento militare, sono
adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il piu' efficace
funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi,
di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica
nonche' di modalita' di selezione e assegnazione del personale
docente di ruolo e supplente».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 238-bis,
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di
specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria
nazionale). 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che
favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema
universitario nazionale e quello della ricerca nel settore
della difesa nonche' di integrare il sistema della
formazione universitaria, post universitaria e della
ricerca a sostegno del rilancio e di un piu' armonico
sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria
nazionale, il Centro alti studi per la difesa si
riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola
superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della
difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della
difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del
Ministero dell'universita' e della ricerca, limitatamente
agli aspetti di competenza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14
dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del
predetto regolamento relativamente al numero minimo di
docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo'
emanare annualmente bandi per la frequenza di corsi di
dottorato di ricerca in scienze della difesa e della
sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la
durata di tre anni estensibili a quattro, fino al
raggiungimento, a regime, di un numero di partecipanti non
superiore a trentadue unita'.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1
e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto
da un comitato ordinatore, composto da due membri designati
dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata
professionalita' scelti dal Ministro dell'universita' e
della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura
l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti
attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti dalla
normativa vigente in materia di didattica, ricerca e
servizi agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al
comma 3 non spettano compensi, indennita', gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma
1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa
valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca,
la riconfigurazione puo' assumere carattere di stabilita',
mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e
regolamentare da attuare con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione
dello statuto e dei regolamenti interni la valutazione
della qualita' della ricerca, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera i-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e la
valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la
dotazione organica del personale civile del Ministero della
difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
incrementata di quattro unita' di personale, di cui due
professori ordinari e due professori associati, da assumere
entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e
nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e
6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A
seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i
professori e i ricercatori del Centro alti studi per la
difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore
universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il
trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e
24 della medesima legge n. 240 del 2010.
7. Le spese per il funzionamento e per le attivita'
istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese
quelle per il personale docente, ricercatore e non docente,
per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle
strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico
del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non
gravano sui fondi di competenza del Ministero
dell'universita' e della ricerca.
8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e'
autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di
euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno
2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento
militare previsto dall'articolo 616 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.»
- Si riporta il testo dell'articolo 215, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 215 (Ordinamento e funzionamento degli istituti
militari). - 1. Le disposizioni relative alle sedi
all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti
militari di cui al presente titolo sono emanate:
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli
istituti interforze;
b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
di rispettiva competenza.
1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e
funzionamento dei programmi scolastici delle scuole
militari sono adottate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, adottati di concerto con il Ministro
dell'istruzione e del merito, coerentemente con la
disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione
e con le specificita' dell'ordinamento militare, sono
adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il piu'
efficace funzionamento dei licei militari in materia di
ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni
connesse alla dirigenza scolastica nonche' di modalita' di
selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e
supplente.»