((Art. 4 ter
Corsi di formazione professionale del personale militare
1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile
dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al
personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze
armate nonche' di valorizzare il connesso sistema di attivita'
formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il
seguente:
«Art. 1013-bis. - (Corsi di formazione professionale) - 1. Il
Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento
professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle
materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.
2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di
cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni
non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.
3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali,
previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono
definite le modalita' tecniche e operative per l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo,
all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) e' inserito il seguente:
«4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale
militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione
di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non
organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attivita'
formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo
comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla
competenza delle autorita' di cui al numero 4)».))
Riferimenti normativi
Per il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 73, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro:
«Art. 73.
1.-4-bis. (Omissis)
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le
quali e' richiesta una specifica abilitazione degli
operatori nonche' le modalita' per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della
formazione e le condizioni considerate equivalenti alla
specifica abilitazione.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante Definizione
delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello
comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della
persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel
mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e
dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle
certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e'
istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui
all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n.
92.
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di
riferimento unitario per la certificazione delle
competenze, attraverso la progressiva standardizzazione
degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione
e formazione professionale, e delle qualificazioni
professionali attraverso la loro correlabilita' anche
tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti
formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i
repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi
compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale,
regionale o di provincia autonoma, pubblicamente
riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle
relative competenze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove
applicabile, ai codici statistici di riferimento delle
attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e
classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel
rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del
repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF),
realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse
nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica il repertorio nazionale.
4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del
solo personale militare, in materia di individuazione,
validazione e certificazione di competenze riferite a
qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini
o collegi, acquisite all'esito delle attivita' formative di
cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni
afferenti alla competenza delle autorita' di cui al numero
4).»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano).- 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
(Omissis).»