((Art. 4 ter 
 
      Corsi di formazione professionale del personale militare 
 
  1. Al fine di garantire il riconoscimento anche  in  ambito  civile
dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della  difesa  al
personale militare in servizio, di incentivare l'accesso  alle  Forze
armate nonche'  di  valorizzare  il  connesso  sistema  di  attivita'
formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 1013-bis. - (Corsi  di  formazione  professionale)  -  1.  Il
Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento
professionale, diretti unicamente  ai  militari  in  servizio,  nelle
materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne. 
  2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni  di
cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle  professioni
non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013. 
  3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della  difesa,
di  concerto  con  i   Ministri   dell'istruzione   e   del   merito,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali,
previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono
definite le modalita' tecniche e  operative  per  l'attuazione  delle
disposizioni del presente articolo». 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
all'articolo 2, comma 1,  lettera  f),  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) e' inserito il seguente: 
  «4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale
militare, in materia di individuazione, validazione e  certificazione
di  competenze  riferite  a  qualificazioni  delle  professioni   non
organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle  attivita'
formative di cui all'articolo 1013-bis  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  salvo
comunque  quanto  previsto  per  le  qualificazioni  afferenti   alla
competenza delle autorita' di cui al numero 4)».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 73,  comma  5,  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81,   recante
          Attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro: 
              «Art. 73. 
              1.-4-bis. (Omissis) 
              5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro  per  le
          quali  e'  richiesta  una  specifica   abilitazione   degli
          operatori nonche' le modalita'  per  il  riconoscimento  di
          tale abilitazione, i soggetti  formatori,  la  durata,  gli
          indirizzi  ed  i  requisiti  minimi  di   validita'   della
          formazione e le  condizioni  considerate  equivalenti  alla
          specifica abilitazione. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2013,  n.  13,  recante  Definizione
          delle  norme  generali  e  dei  livelli  essenziali   delle
          prestazioni  per  l'individuazione  e   validazione   degli
          apprendimenti non formali  e  informali  e  degli  standard
          minimi di servizio del sistema nazionale di  certificazione
          delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58  e  68,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 8 (Repertorio nazionale dei titoli di  istruzione
          e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
          conformita' agli  impegni  assunti  dall'Italia  a  livello
          comunitario, allo scopo di  garantire  la  mobilita'  della
          persona e favorire l'incontro tra  domanda  e  offerta  nel
          mercato del lavoro, la trasparenza  degli  apprendimenti  e
          dei  fabbisogni,  nonche'   l'ampia   spendibilita'   delle
          certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  e'
          istituito il repertorio nazionale dei titoli di  istruzione
          e formazione e delle qualificazioni professionali,  di  cui
          all'articolo 4, comma 67, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. 
              2. Il repertorio nazionale  costituisce  il  quadro  di
          riferimento   unitario   per   la   certificazione    delle
          competenze,  attraverso  la  progressiva  standardizzazione
          degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
          istruzione e formazione, ivi compresi quelli di  istruzione
          e  formazione   professionale,   e   delle   qualificazioni
          professionali  attraverso  la  loro  correlabilita'   anche
          tramite un sistema condiviso di riconoscimento  di  crediti
          formativi in chiave europea. 
              3. Il repertorio nazionale e'  costituito  da  tutti  i
          repertori  dei  titoli  di  istruzione  e  formazione,  ivi
          compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
          delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
          repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo  unico
          dell'apprendistato,  di  cui  al  decreto  legislativo   14
          settembre 2011, n. 167,  codificati  a  livello  nazionale,
          regionale   o   di   provincia   autonoma,    pubblicamente
          riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: 
                a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 
                b)  identificazione  delle  qualificazioni  e   delle
          relative competenze che compongono il repertorio; 
                c)  referenziazione  delle  qualificazioni,   laddove
          applicabile, ai  codici  statistici  di  riferimento  delle
          attivita'  economiche  (ATECO)  e  della   nomenclatura   e
          classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT),  nel
          rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 
                d)   referenziazione   delle    qualificazioni    del
          repertorio al Quadro europeo  delle  qualificazioni  (EQF),
          realizzata attraverso la formale  inclusione  delle  stesse
          nel processo nazionale di referenziazione ad EQF. 
              4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
          all'articolo  3,  rendono   pubblicamente   accessibile   e
          consultabile per via telematica il repertorio nazionale. 
              4-bis) il Ministero della  difesa,  nei  confronti  del
          solo personale  militare,  in  materia  di  individuazione,
          validazione  e  certificazione  di  competenze  riferite  a
          qualificazioni delle professioni non organizzate in  ordini
          o collegi, acquisite all'esito delle attivita' formative di
          cui  all'articolo  1013-bis  del  codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, salvo comunque quanto previsto  per  le  qualificazioni
          afferenti alla competenza delle autorita' di cui al  numero
          4).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento  e  Bolzano).-  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              (Omissis).»