Art. 5
Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei
1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022
finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo
delle universita' statali e al raggiungimento, da parte delle
universita', di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica,
della ricerca e della terza missione. Le singole universita'
provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al
personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione
dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di
piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e
della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento
del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti
mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di
quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50
per cento e' destinato all'integrazione delle componenti del
trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da
definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 297 della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«1.-296. (Omissis)
297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di
250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024,
690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di
professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e di personale tecnico-amministrativo delle
universita', in deroga alle vigenti facolta' assunzionali,
al fine di favorire il graduale raggiungimento degli
standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo delle
universita' e quello degli studenti. Con riferimento alle
assunzioni di professori universitari, le risorse di cui
alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle
procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le
chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18
della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo
periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente
lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri di riparto delle risorse di cui alla presente
lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati
conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualita'
della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di
reclutamento;
b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022 finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo delle universita' statali e al
raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e
della terza missione. Le singole universita' provvedono
all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al
personale di cui al primo periodo in ragione della
partecipazione dello stesso ad appositi progetti
finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento
del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale. Il restante 50 per cento e' destinato
all'integrazione delle componenti del trattamento
fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da
definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale
c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di
euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad
ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto
ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno
2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per
l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse
per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
L'adeguamento dell'importo della borsa di studio e'
definito con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).»