Art. 5 
 
  Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei 
 
  1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno   2022
finalizzati alla valorizzazione del personale  tecnico-amministrativo
delle  universita'  statali  e  al  raggiungimento,  da  parte  delle
universita', di piu' elevati obiettivi nell'ambito  della  didattica,
della  ricerca  e  della  terza  missione.  Le  singole   universita'
provvedono  all'assegnazione  del  50  per  cento  delle  risorse  al
personale di cui al primo periodo  in  ragione  della  partecipazione
dello stesso ad appositi progetti finalizzati  al  raggiungimento  di
piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della  ricerca  e
della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per  cento
del trattamento tabellare  annuo  lordo,  secondo  criteri  stabiliti
mediante la contrattazione collettiva  integrativa  nel  rispetto  di
quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.  Il  restante  50
per  cento  e'  destinato  all'integrazione  delle   componenti   del
trattamento fondamentale diverse dallo stipendio,  negli  importi  da
definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 297  della
          citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
              «1.-296. (Omissis) 
              297. Il fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  a),
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e'  incrementato  di
          250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
          per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
          815 milioni di euro per l'anno 2025 e  di  865  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui: 
                a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
          euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno  2024,
          690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2026  destinati   all'assunzione   di
          professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo
          24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,  n.
          240,   e   di   personale   tecnico-amministrativo    delle
          universita', in deroga alle vigenti facolta'  assunzionali,
          al  fine  di  favorire  il  graduale  raggiungimento  degli
          standard europei in ordine al rapporto tra  il  numero  dei
          docenti  e  del  personale   tecnico-amministrativo   delle
          universita' e quello degli studenti. Con  riferimento  alle
          assunzioni di professori universitari, le  risorse  di  cui
          alla presente lettera sono  riservate  esclusivamente  alle
          procedure di cui all'articolo 18 della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240, con vincolo, di  almeno  un  quinto,  per  le
          chiamate ai sensi del comma  4  del  medesimo  articolo  18
          della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo
          periodo, finanziate con le risorse  di  cui  alla  presente
          lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante
          nell'ambito della didattica, della ricerca  e  della  terza
          missione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
          ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          criteri di riparto  delle  risorse  di  cui  alla  presente
          lettera, tenendo  conto,  prioritariamente,  dei  risultati
          conseguiti dagli atenei nella  valutazione  della  qualita'
          della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche  di
          reclutamento; 
                b) 50 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2022  finalizzati   alla   valorizzazione   del   personale
          tecnico-amministrativo  delle  universita'  statali  e   al
          raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati
          obiettivi nell'ambito  della  didattica,  della  ricerca  e
          della terza missione.  Le  singole  universita'  provvedono
          all'assegnazione  del  50  per  cento  delle   risorse   al
          personale  di  cui  al  primo  periodo  in  ragione   della
          partecipazione   dello   stesso   ad   appositi    progetti
          finalizzati al raggiungimento  di  piu'  elevati  obiettivi
          nell'ambito della didattica, della ricerca  e  della  terza
          missione, nel limite massimo pro capite del  15  per  cento
          del trattamento  tabellare  annuo  lordo,  secondo  criteri
          stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
          nel rispetto di quanto previsto  dal  contratto  collettivo
          nazionale.  Il  restante  50   per   cento   e'   destinato
          all'integrazione   delle   componenti    del    trattamento
          fondamentale diverse  dallo  stipendio,  negli  importi  da
          definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale 
                c) 10 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2022
          destinati ad incentivare, a titolo di  cofinanziamento,  le
          chiamate di cui all'articolo 1,  comma  9,  primo  periodo,
          della legge 4 novembre 2005, n. 230; 
                d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni  di
          euro per l'anno 2023 e  35  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2024  destinati   alle   Scuole   superiori   ad
          ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento  disposto
          ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per  il
          finanziamento   ordinario   delle   universita'   di    cui
          all'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537,  destinata  alle  finalita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, e' incrementata di 1,2  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno  2025
          e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026; 
                e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023  destinati   per
          l'adeguamento dell'importo delle borse di  studio  concesse
          per  la  frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di   ricerca.
          L'adeguamento  dell'importo  della  borsa  di   studio   e'
          definito con decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              (Omissis).»