((Art. 5 bis 
 
Misure urgenti in materia di alta formazione  artistica,  musicale  e
                              coreutica 
 
  1. Il  Fondo  per  il  funzionamento  ordinario  delle  istituzioni
statali dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  e'
incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla
copertura  degli  oneri  derivanti  dal  primo  periodo  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000
annui, previste dall'articolo  19,  comma  4,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da  ultimo,  dall'articolo
22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono  destinate
al funzionamento ordinario dell'Istituto  musicale  pareggiato  della
Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallee d'Aoste. 
  3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento
ordinario delle istituzioni statali  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, stanziate per l'anno 2023,  una  quota  pari  a
euro 3.020.790 e' destinata alla copertura  finanziaria  degli  oneri
relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per  gli
anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303
e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  A  decorrere  dall'anno
2024, le risorse di cui al primo periodo  relative  al  funzionamento
ordinario delle medesime istituzioni sono destinate  prioritariamente
alla copertura finanziaria degli oneri  relativi  ai  compensi  degli
organi  delle   medesime   istituzioni,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  4,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,  recante  Misure
          urgenti in materia di istruzione,  universita'  e  ricerca,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128: 
              «Art.  19  (Alta  formazione  artistica,   musicale   e
          coreutica).- 1.-3-bis. (Omissis) 
              4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
          Istituti  superiori  di  studi  musicali  non  statali   ex
          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle
          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata
          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  22-bis,  comma  5,
          del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   recante
          Disposizioni urgenti in materia finanziaria,  iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure  per  lo  sviluppo,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96: 
              «Art. 22-bis (Statizzazione e  razionalizzazione  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica non statali).- 1.-4. (Omissis) 
              5. Alla  copertura  degli  oneri  recati  dal  presente
          articolo si provvede: 
                a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno  2017,  a
          1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro
          per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno   2020,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,  comma
          4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          come integrata dall'articolo 1, comma 54,  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107; 
                b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  358,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208; 
                c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e  a
          11,8  milioni   di   euro   per   l'anno   2018,   mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
                d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a
          14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020,  a
          valere sui risparmi di spesa derivanti  dalle  disposizioni
          di cui al comma 6 del presente articolo. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 303 e 304,
          della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
              «1.-302. (Omissis) 
              303. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
          190, il comma 342 e' sostituito dal seguente: 
              «342. A decorrere dall'anno  2022,  il  rimborso  delle
          spese sostenute, i compensi e le  indennita'  spettanti  al
          presidente, al direttore e ai componenti del  consiglio  di
          amministrazione  delle  istituzioni  dell'alta   formazione
          artistica, musicale e  coreutica,  di  cui  alla  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, sono  determinati  con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a  carico
          dei bilanci delle suddette istituzioni». 
              304. Il nucleo di valutazione di  cui  all'articolo  4,
          comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,  n.  132,  e'
          costituito con delibera del consiglio  di  amministrazione,
          sentito il consiglio  accademico,  ed  e'  formato  da  tre
          componenti aventi  competenze  differenziate,  di  cui  due
          scelti  tra  esperti  esterni,   anche   stranieri,   dalle
          istituzioni seguendo i criteri e le linee  guida  elaborati
          dall'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
          universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo  di
          valutazione e'  riconosciuto  il  diritto  al  compenso,  a
          valere sulle risorse proprie  delle  istituzioni,  definito
          con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  il
          comma 645 e' abrogato. 
              (Omissis).»