((Art. 5 bis
Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e
coreutica
1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni
statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e'
incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla
copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000
annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo
22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate
al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della
Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallee d'Aoste.
3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento
ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, stanziate per l'anno 2023, una quota pari a
euro 3.020.790 e' destinata alla copertura finanziaria degli oneri
relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli
anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303
e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno
2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento
ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente
alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli
organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n.
234.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica).- 1.-3-bis. (Omissis)
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
Istituti superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle
gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata
per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 22-bis, comma 5,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96:
«Art. 22-bis (Statizzazione e razionalizzazione delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica non statali).- 1.-4. (Omissis)
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente
articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a
1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a
11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a
14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a
valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 6 del presente articolo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 303 e 304,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«1.-302. (Omissis)
303. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il comma 342 e' sostituito dal seguente:
«342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle
spese sostenute, i compensi e le indennita' spettanti al
presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di
amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico
dei bilanci delle suddette istituzioni».
304. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e'
costituito con delibera del consiglio di amministrazione,
sentito il consiglio accademico, ed e' formato da tre
componenti aventi competenze differenziate, di cui due
scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle
istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati
dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di
valutazione e' riconosciuto il diritto al compenso, a
valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
comma 645 e' abrogato.
(Omissis).»