((Art. 6 bis
Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica
1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma
7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per
il profilo professionale di dirigente chimico e' considerato
requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima
rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche
non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato,
con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di
chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 11
gennaio 2018, n. 3, recante Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8. (Ordinamento delle professioni di chimico e di
fisico). - 1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento
di cui al regio decreto 1º marzo 1928, n. 842, per
l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.
2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza
sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la
denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei
chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561.
3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897,
le parole: «i chimici,» sono soppresse.
4. All'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di
chimico,» sono soppresse.
5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera
e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) per l'esame degli affari concernenti la
professione di chimico, un ispettore generale chimico e
otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
e-ter) per l'esame degli affari concernenti la
professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto
fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti».
6. All'articolo 1, comma 1, del regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli
organi di Ordini professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le
parole: «dei chimici,» sono soppresse.
7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante
modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico,
nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti,
nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei
fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A
e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle
previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328.
7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai
concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico
e' considerato requisito d'accesso in alternativa alla
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del
bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo,
con contratti a tempo determinato o indeterminato, con
esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria
di chimico presso le agenzie per la protezione
dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario
nazionale.
8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli
atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai
commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo
precedente il Ministro della salute adotta altresi' gli
atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini
dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari
per l'indizione delle elezioni secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli
Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge restano in carica fino alla fine del
proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla
legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le
modalita' previste dalla presente legge e dai relativi
provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici
in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei
Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel
rispetto delle disposizioni della presente legge e dei
relativi provvedimenti attuativi.
9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»