((Art. 6 bis 
 
  Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica 
 
  1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il  comma
7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi  per
il  profilo  professionale  di  dirigente  chimico   e'   considerato
requisito  d'accesso  in  alternativa  alla  specializzazione   nella
disciplina oggetto del  concorso  l'aver  maturato,  sei  mesi  prima
rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di  servizio  anche
non continuativo, con contratti a tempo determinato o  indeterminato,
con esercizio di funzioni  proprie  della  professione  sanitaria  di
chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, della  legge  11
          gennaio 2018, n. 3, recante Delega al Governo in materia di
          sperimentazione clinica di medicinali nonche'  disposizioni
          per il  riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la
          dirigenza  sanitaria  del  Ministero  della  salute,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8. (Ordinamento delle professioni di chimico e di
          fisico). - 1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11,
          12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento
          di cui  al  regio  decreto  1º  marzo  1928,  n.  842,  per
          l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati. 
              2. Il Ministro della salute esercita  l'alta  vigilanza
          sul  Consiglio  nazionale  dei  chimici   che   assume   la
          denominazione di Federazione  nazionale  degli  Ordini  dei
          chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni
          di cui al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17
          aprile 1956, n. 561. 
              3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938,  n.  897,
          le parole: «i chimici,» sono soppresse. 
              4.   All'articolo    1    del    decreto    legislativo
          luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,  le  parole:  «di
          chimico,» sono soppresse. 
              5.  All'articolo  17,  secondo   comma,   del   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
          1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo  la  lettera
          e) sono aggiunte le seguenti: 
                «e-bis)  per  l'esame  degli  affari  concernenti  la
          professione di chimico, un  ispettore  generale  chimico  e
          otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti; 
                e-ter)  per  l'esame  degli  affari  concernenti   la
          professione di fisico, un ispettore generale fisico e  otto
          fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti». 
              6. All'articolo 1, comma  1,  del  regolamento  per  il
          riordino del sistema elettorale e della composizione  degli
          organi di Ordini  professionali,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  8  luglio  2005,  n.  169,  le
          parole: «dei chimici,» sono soppresse. 
              7. Fino all'adozione di specifico  regolamento  recante
          modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per
          l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove  per
          l'esercizio delle  professioni  di  chimico  e  di  fisico,
          nonche'  della   disciplina   dei   relativi   ordinamenti,
          nell'albo  professionale  dell'Ordine  dei  chimici  e  dei
          fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A
          e B, i settori «Chimica»  e  «Fisica»  nel  rispetto  delle
          previsioni  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.
          328. 
              7-bis. Fino al 31 dicembre 2025,  per  l'ammissione  ai
          concorsi per il profilo professionale di dirigente  chimico
          e' considerato  requisito  d'accesso  in  alternativa  alla
          specializzazione  nella  disciplina  oggetto  del  concorso
          l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza  del
          bando, almeno tre anni di servizio anche non  continuativo,
          con contratti a  tempo  determinato  o  indeterminato,  con
          esercizio di funzioni proprie della  professione  sanitaria
          di  chimico   presso   le   agenzie   per   la   protezione
          dell'ambiente o presso le strutture del Servizio  sanitario
          nazionale. 
              8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, adotta  gli
          atti funzionali all'esercizio  delle  funzioni  di  cui  ai
          commi precedenti.  Entro  il  termine  di  cui  al  periodo
          precedente il Ministro della  salute  adotta  altresi'  gli
          atti necessari all'articolazione territoriale degli  Ordini
          dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari
          per  l'indizione  delle  elezioni  secondo   le   modalita'
          previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli
          Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore
          della presente legge restano in carica fino alla  fine  del
          proprio mandato con le competenze ad essi attribuite  dalla
          legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene  con  le
          modalita' previste dalla  presente  legge  e  dai  relativi
          provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici
          in essere alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite
          dalla legislazione  vigente,  fino  al  primo  rinnovo  dei
          Consigli direttivi di tutti  gli  Ordini  dei  chimici  nel
          rispetto delle disposizioni  della  presente  legge  e  dei
          relativi provvedimenti attuativi. 
              9. Dall'attuazione del  comma  5  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»