Art. 8
Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per
l'attuazione del Registro dei tumori
1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,
n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti: «previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ((e dopo le
parole: «di monitoraggio delle azioni poste in essere» sono aggiunte
le seguenti: «, secondo precisi indicatori dei livelli delle
prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono
essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche
avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei
malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora
nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio
dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della
salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del
14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente»;
a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per quanto
riguarda il raggiungimento della piena operativita' delle reti
oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo e'
prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma
9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al
raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini
stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed e' altresi'
previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la
Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della
salute, e' istituito il Coordinamento generale delle reti
oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante
"Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni
per la Rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti
e post acuti con l'attivita' territoriale", di cui all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile
2019 (rep. Atti n. 59/CSR)»));
b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Al
finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative vigenti in materia di ((compartecipazione
alla spesa sanitaria)) nonche' alle condizioni di erogabilita' delle
somme ivi previste.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi
previste sono ripartite, secondo le modalita' individuate dal
medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il
concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento
sanitario corrente.
((2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
1.-9-bis. (Omissis)
9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le
modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da
destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al
raggiungimento della piena operativita' delle reti
oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza
domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi
territoriali, nonche' ad attivita' di formazione degli
operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in
essere. Al finanziamento con oneri a carico dello Stato
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative
vigenti in materia di compartecipazione della spesa
sanitaria, nonche' alle condizioni di erogabilita' delle
somme ivi previste. Alla copertura degli oneri derivanti
dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 463, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160
«1.-462. (Omissis)
463. Per le finalita' di cui alla legge 22 marzo 2019,
n. 29, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono ripartite tra le regioni secondo modalita'
individuate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).»