Art. 8 
 
Disposizioni  in  materia  di  Piano  oncologico  nazionale   e   per
                l'attuazione del Registro dei tumori 
 
  1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «da  adottare   entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto» sono inserite le seguenti:  «previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ((e dopo le
parole: «di monitoraggio delle azioni poste in essere» sono  aggiunte
le  seguenti:  «,  secondo  precisi  indicatori  dei  livelli   delle
prestazioni sanitarie  stabiliti  a  livello  nazionale,  che  devono
essere rispettati in tutte le  regioni  e  province  autonome,  anche
avvalendosi del  parere  e  dell'esperienza  delle  associazioni  dei
malati oncologici, e che  il  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza   monitora
nell'ambito  del  Nuovo  sistema  di  garanzia  per  il  monitoraggio
dell'assistenza sanitaria, di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138  del
14 giugno 2019, con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente»; 
  a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per  quanto
riguarda  il  raggiungimento  della  piena  operativita'  delle  reti
oncologiche regionali, con il decreto di  cui  al  primo  periodo  e'
prevista l'erogazione della quota parte del Fondo  di  cui  al  comma
9-bis  destinata  alle  medesime  reti   oncologiche   in   base   al
raggiungimento di  specifici  obiettivi  e  al  rispetto  di  termini
stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma  ed  e'  altresi'
previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto,  presso  la
Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della
salute,  e'  istituito   il   Coordinamento   generale   delle   reti
oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal  documento  recante
"Revisione delle Linee guida organizzative  e  delle  raccomandazioni
per la Rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per  acuti
e post  acuti  con  l'attivita'  territoriale",  di  cui  all'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile
2019 (rep. Atti n. 59/CSR)»)); 
    b)  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:   «Al
finanziamento con oneri  a  carico  dello  Stato  accedono  tutte  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative vigenti in  materia  di  ((compartecipazione
alla spesa sanitaria)) nonche' alle condizioni di erogabilita'  delle
somme ivi previste.». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le  risorse  ivi
previste  sono  ripartite,  secondo  le  modalita'  individuate   dal
medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie  speciali,  il
concorso della regione o della provincia  autonoma  al  finanziamento
sanitario corrente. 
  ((2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9-ter, del
          decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   recante
          Disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2023, n. 14 
              «Art. 4 (Proroga di termini in materia  di  salute).  -
          1.-9-bis. (Omissis) 
              9-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da
          adottare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  sono  individuati  i  criteri  e  le
          modalita' di riparto tra le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma  9-bis  da
          destinare, in base alle specifiche esigenze  regionali,  al
          raggiungimento  della   piena   operativita'   delle   reti
          oncologiche  regionali,  al  potenziamento  dell'assistenza
          domiciliare  e  integrata  con  l'ospedale  e   i   servizi
          territoriali, nonche'  ad  attivita'  di  formazione  degli
          operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste  in
          essere. Al finanziamento con oneri  a  carico  dello  Stato
          accedono tutte le regioni e le province autonome di  Trento
          e di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative
          vigenti  in  materia  di  compartecipazione   della   spesa
          sanitaria, nonche' alle condizioni  di  erogabilita'  delle
          somme ivi previste. Alla copertura  degli  oneri  derivanti
          dal comma 9-bis, pari a 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli  anni  dal  2023  al  2027,  si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  per  l'anno  2023,  allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 463, della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 
              «1.-462. (Omissis) 
              463. Per le finalita' di cui alla legge 22 marzo  2019,
          n. 29, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a
          decorrere dall'anno 2020. Le risorse  di  cui  al  presente
          comma sono  ripartite  tra  le  regioni  secondo  modalita'
          individuate con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              (Omissis).»