((Art. 8 bis 
 
Disposizioni  in  materia  di  dirigenza  sanitaria,  amministrativa,
  professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. In  ragione  del  perdurare  delle  necessita'  organizzative  e
funzionali  conseguenti  alla  cessata  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, nonche' dell'esigenza di garantire il raggiungimento  degli
obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le  competenze  e
le professionalita' acquisite, fino al 31  dicembre  2025  il  limite
anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  e  per
l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3  del  medesimo
decreto legislativo n. 171 del 2016 e' elevato  a  sessantotto  anni.
Fino al termine di validita' degli elenchi pubblicati  ai  sensi  del
presente articolo, non si  applicano  i  limiti  anagrafici  previsti
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502. 
  2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' abrogato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.   171,   recante
          Attuazione della delega di cui all'articolo  11,  comma  1,
          lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di dirigenza sanitaria: 
              «Art. 1 (Elenco  nazionale  dei  soggetti  idonei  alla
          nomina  di  direttore  generale  delle  aziende   sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale). - 1.- (Omissis) 
              2. E' istituito,  presso  il  Ministero  della  salute,
          l'elenco nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
          direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
          restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
          e' valida per quattro  anni  (11),  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e'  alimentato
          con procedure informatizzate  ed  e'  pubblicato  sul  sito
          internet del Ministero della salute 
              (Omissis).» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  citato
          decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171: 
              «Art.   3.   (Disposizioni    per    il    conferimento
          dell'incarico    di    direttore    sanitario,    direttore
          amministrativo e, ove previsto dalle  leggi  regionali,  di
          direttore  dei   servizi   socio-sanitari   delle   aziende
          sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e  degli  altri
          enti del Servizio sanitario nazionale).-  1.  Il  direttore
          generale, nel rispetto dei principi di trasparenza  di  cui
          al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33,   come
          modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e
          di cui all'articolo 1, comma 522, della legge  28  dicembre
          2015,  n.  208,  nomina  il  direttore  amministrativo,  il
          direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi  regionali,
          il  direttore  dei  servizi  socio   sanitari,   attingendo
          obbligatoriamente agli elenchi regionali di  idonei,  anche
          di altre regioni, appositamente costituiti,  previo  avviso
          pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati  da
          una commissione  nominata  dalla  regione,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  e  composta  da
          esperti    di    qualificate    istituzioni    scientifiche
          indipendenti che non si trovino in situazioni di  conflitto
          d'interessi, di comprovata  professionalita'  e  competenza
          nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato
          dalla regione. La commissione valuta i titoli  formativi  e
          professionali, scientifici e  di  carriera  presentati  dai
          candidati, secondo specifici criteri  indicati  nell'avviso
          pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          fermi  restando  i  requisiti  previsti  per  il  direttore
          amministrativo e il direttore  sanitario  dall'articolo  3,
          comma 7,  e  dall'articolo  3-bis,  comma  9,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni. L'elenco regionale e' aggiornato con cadenza
          biennale.  L'incarico  di  direttore   amministrativo,   di
          direttore sanitario e ove previsto dalle  leggi  regionali,
          di direttore dei servizi socio  sanitari,  non  puo'  avere
          durata inferiore a tre anni e superiore a cinque  anni.  In
          caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti  o  del
          principio  di  buon  andamento  e  di  imparzialita'  della
          amministrazione,    il    direttore    generale,     previa
          contestazione   e   nel   rispetto   del   principio    del
          contraddittorio,  risolve  il  contratto,  dichiarando   la
          decadenza del  direttore  amministrativo  e  del  direttore
          sanitario,  e  ove  previsto  dalle  leggi  regionali,   di
          direttore dei servizi  socio  sanitari,  con  provvedimento
          motivato e provvede alla sua sostituzione con le  procedure
          di cui al presente articolo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  7,  del
          decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
          Riordino della disciplina in  materia  sanitaria,  a  norma
          dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: 
              «Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
          - 1.-6. (Omissis) 
              7. Il direttore sanitario e' un  medico  che,  all'atto
          del  conferimento  dell'incarico,  non  abbia  compiuto  il
          sessantacinquesimo anno di eta'  e  che  abbia  svolto  per
          almeno  cinque  anni  qualificata  attivita'  di  direzione
          tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,  pubbliche
          o private, di  media  o  grande  dimensione.  Il  direttore
          sanitario dirige i servizi sanitari ai  fini  organizzativi
          ed igienico-sanitari  e  fornisce  parere  obbligatorio  al
          direttore generale sugli  atti  relativi  alle  materie  di
          competenza. Il direttore amministrativo e' un  laureato  in
          discipline  giuridiche  o  economiche  che,  all'atto   del
          conferimento   dell'incarico,   non   abbia   compiuto   il
          sessantacinquesimo anno di eta'  e  che  abbia  svolto  per
          almeno cinque anni una qualificata attivita'  di  direzione
          tecnica o amministrativa  in  enti  o  strutture  sanitarie
          pubbliche o  private  di  media  o  grande  dimensione.  Il
          direttore amministrativo dirige  i  servizi  amministrativi
          dell'unita' sanitaria locale.  Nelle  aziende  ospedaliere,
          nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo
          2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e  i
          compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo
          e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9,  del
          presidio ospedaliero  sono  svolti  da  un  unico  soggetto
          avente i requisiti di legge. Sono soppresse le  figure  del
          coordinatore amministrativo, del coordinatore  sanitario  e
          del  sovrintendente   sanitario,   nonche'   l'ufficio   di
          direzione. 
              (Omissis).» 
              La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2019-2021,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302, S.O.