((Art. 8 bis
Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa,
professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale
1. In ragione del perdurare delle necessita' organizzative e
funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da
COVID-19, nonche' dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli
obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e
le professionalita' acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite
anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per
l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo n. 171 del 2016 e' elevato a sessantotto anni.
Fino al termine di validita' degli elenchi pubblicati ai sensi del
presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502.
2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante
Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di dirigenza sanitaria:
«Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - 1.- (Omissis)
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni (11), salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato
con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito
internet del Ministero della salute
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171:
«Art. 3. (Disposizioni per il conferimento
dell'incarico di direttore sanitario, direttore
amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di
direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del Servizio sanitario nazionale).- 1. Il direttore
generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e
di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il
direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali,
il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo
obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche
di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso
pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da
una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da
esperti di qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto
d'interessi, di comprovata professionalita' e competenza
nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato
dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e
professionali, scientifici e di carriera presentati dai
candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso
pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
fermi restando i requisiti previsti per il direttore
amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3,
comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. L'elenco regionale e' aggiornato con cadenza
biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di
direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali,
di direttore dei servizi socio sanitari, non puo' avere
durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In
caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del
principio di buon andamento e di imparzialita' della
amministrazione, il direttore generale, previa
contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la
decadenza del direttore amministrativo e del direttore
sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di
direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento
motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure
di cui al presente articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
«Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).
- 1.-6. (Omissis)
7. Il direttore sanitario e' un medico che, all'atto
del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per
almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche
o private, di media o grande dimensione. Il direttore
sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi
ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza. Il direttore amministrativo e' un laureato in
discipline giuridiche o economiche che, all'atto del
conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per
almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione
tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione. Il
direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi
dell'unita' sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere,
nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i
compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo
e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del
coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e
del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di
direzione.
(Omissis).»
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, S.O.