((Art. 8 ter
Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del
Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi
organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute,
sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con
regolamento, disciplina:
a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi
dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli
organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli
iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;
b) le modalita' per l'integrazione degli organi disciplinari, anche
istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale
dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano
gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale,
ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 2005, n. 221, e' abrogato.
3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli
psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.
4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari,
dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino
allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, recante
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse:
«Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1.-2
(Omissis)
3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali
organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli
interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi
all'esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale,
finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati
esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l'indipendenza,
l'autonomia e la responsabilita' delle professioni e
dell'esercizio professionale, la qualita'
tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi
etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi
codici deontologici, al fine di garantire la tutela della
salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti
all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche
informatizzata, e la pubblicita', anche telematica, degli
albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione
sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e
trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure relative alla
programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle
attivita' formative e all'esame di abilitazione
all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla
disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione
all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli
Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorita' locali e centrali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le
istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla
promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo
continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,
promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali
anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio
nazionale e all'estero;
i) separano, nell'esercizio della funzione
disciplinare, a garanzia del diritto di difesa,
dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine,
in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo,
composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
di albo della corrispettiva professione, garantendo la
rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante
estraneo alla professione nominato dal Ministro della
salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su
richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati
all'instaurazione del procedimento disciplinare,
sottoponendo all'organo giudicante la documentazione
acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per
l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in
questo caso il profilo di addebito. I componenti degli
uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti
relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi
forma giuridica svolgano la loro attivita' professionale,
compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari
secondo una graduazione correlata alla volontarieta' della
condotta, alla gravita' e alla reiterazione dell'illecito,
tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti,
derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e
dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle
convenzioni nazionali di lavoro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, recante Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse:
«Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le
disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
numero dei componenti degli organi collegiali, a livello
locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano
istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e'
ripartito in proporzione al numero degli iscritti a
ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando
comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una
percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla
componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato
passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti
alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il
professionista assoggettato al procedimento.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
2005, n. 221, recante « Disposizioni in materia di
procedure elettorali e di composizione del consiglio
nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi
organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4,
dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e
dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n.
43.»
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 29 ottobre 2005,
n. 253.