((Art. 8 ter 
 
Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del
  Consiglio nazionale,  dei  consigli  territoriali  e  dei  relativi
  organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro della  salute,
sentito il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  degli  psicologi,  con
regolamento, disciplina: 
  a)  il  procedimento  elettorale  per  il  rinnovo   degli   organi
dell'Ordine  degli  psicologi,  garantendo  la  rappresentanza  negli
organi collegiali territoriali e nazionali  dell'Ordine  anche  degli
iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; 
  b) le modalita' per l'integrazione degli organi disciplinari, anche
istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i),  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale
dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano
gli iscritti alla medesima sezione B del citato  albo  professionale,
ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 
  2. Dalla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al
decreto  del  Ministro  della  salute  previsto  dal  comma   1,   il
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
ottobre 2005, n. 221, e' abrogato. 
  3. Le elezioni  per  il  rinnovo  degli  organi  dell'Ordine  degli
psicologi successive alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto si svolgono con  l'osservanza  delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro
della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024. 
  4. Gli organi territoriali e nazionali,  ordinari  e  straordinari,
dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto sono  prorogati  fino
allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  3,  del
          decreto legislativo 13  settembre  1946,  n.  233,  recante
          Ricostituzione degli Ordini delle professioni  sanitarie  e
          per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse: 
              «Art. 1 (Ordini delle professioni  sanitarie).  -  1.-2
          (Omissis) 
              3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: 
                a) sono enti pubblici non economici e agiscono  quali
          organi sussidiari dello  Stato  al  fine  di  tutelare  gli
          interessi pubblici,  garantiti  dall'ordinamento,  connessi
          all'esercizio professionale; 
                b)   sono   dotati   di    autonomia    patrimoniale,
          finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
          vigilanza  del  Ministero  della  salute;  sono  finanziati
          esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
          per la finanza pubblica; 
                c)   promuovono    e    assicurano    l'indipendenza,
          l'autonomia  e  la  responsabilita'  delle  professioni   e
          dell'esercizio       professionale,       la       qualita'
          tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione
          sociale, la salvaguardia dei diritti umani e  dei  principi
          etici dell'esercizio professionale indicati nei  rispettivi
          codici deontologici, al fine di garantire la  tutela  della
          salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
          rappresentanza sindacale; 
                d)  verificano  il  possesso  dei  titoli  abilitanti
          all'esercizio  professionale  e  curano  la  tenuta,  anche
          informatizzata, e la pubblicita', anche  telematica,  degli
          albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
          specifici elenchi; 
                e) assicurano un  adeguato  sistema  di  informazione
          sull'attivita'  svolta,  per  garantire  accessibilita'   e
          trasparenza alla loro azione, in coerenza  con  i  principi
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                f)   partecipano   alle   procedure   relative   alla
          programmazione  dei  fabbisogni  di  professionisti,   alle
          attivita'   formative   e   all'esame    di    abilitazione
          all'esercizio professionale; 
                g)  rendono  il  proprio  parere  obbligatorio  sulla
          disciplina   regolamentare   dell'esame   di   abilitazione
          all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
          previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio  degli
          Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari; 
                h) concorrono con  le  autorita'  locali  e  centrali
          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che
          possano  interessare  l'Ordine  e  contribuiscono  con   le
          istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private  alla
          promozione, organizzazione e  valutazione  delle  attivita'
          formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo
          continuo professionale di tutti  gli  iscritti  agli  albi,
          promuovendo il  mantenimento  dei  requisiti  professionali
          anche tramite i crediti formativi acquisiti sul  territorio
          nazionale e all'estero; 
                i)   separano,    nell'esercizio    della    funzione
          disciplinare,   a   garanzia   del   diritto   di   difesa,
          dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
          la funzione istruttoria da quella giudicante. A  tal  fine,
          in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di  albo,
          composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
          sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
          di albo  della  corrispettiva  professione,  garantendo  la
          rappresentanza di tutti gli  Ordini,  e  un  rappresentante
          estraneo  alla  professione  nominato  dal  Ministro  della
          salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti  o  su
          richiesta  del  presidente  della  competente   commissione
          disciplinare o d'ufficio,  compiono  gli  atti  preordinati
          all'instaurazione    del     procedimento     disciplinare,
          sottoponendo  all'organo   giudicante   la   documentazione
          acquisita e le motivazioni per  il  proscioglimento  o  per
          l'apertura del  procedimento  disciplinare,  formulando  in
          questo caso il profilo  di  addebito.  I  componenti  degli
          uffici istruttori non possono partecipare  ai  procedimenti
          relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; 
                l) vigilano sugli iscritti agli  albi,  in  qualsiasi
          forma giuridica svolgano la loro  attivita'  professionale,
          compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari
          secondo una graduazione correlata alla volontarieta'  della
          condotta, alla gravita' e alla reiterazione  dell'illecito,
          tenendo conto  degli  obblighi  a  carico  degli  iscritti,
          derivanti dalla normativa nazionale e regionale  vigente  e
          dalle  disposizioni  contenute  nei   contratti   e   nelle
          convenzioni nazionali di lavoro.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.
          328, recante Ricostituzione degli Ordini delle  professioni
          sanitarie  e  per  la   disciplina   dell'esercizio   delle
          professioni stesse: 
              «Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1.  Salve  le
          disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
          numero dei componenti degli organi  collegiali,  a  livello
          locale o nazionale, degli ordini o  collegi  relativi  alle
          professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano
          istituite  le  due  sezioni  di  cui  all'articolo  2,   e'
          ripartito  in  proporzione  al  numero  degli  iscritti   a
          ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando
          comunque la presenza di ciascuna  delle  componenti  e  una
          percentuale non  inferiore  al  cinquanta  per  cento  alla
          componente  corrispondente  alla  sezione  A.  L'elettorato
          passivo per l'elezione del Presidente spetta agli  iscritti
          alla sezione A. 
              2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
          provvedimenti   vengono   adottati    esclusivamente    dai
          componenti appartenenti  alla  sezione  cui  appartiene  il
          professionista assoggettato al procedimento. 
              (Omissis).» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          2005,  n.  221,  recante  «  Disposizioni  in  materia   di
          procedure  elettorali  e  di  composizione  del   consiglio
          nazionale e dei consigli territoriali, nonche' dei relativi
          organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n.  4,
          dell'articolo  4  del  D.P.R.  5  giugno  2001,  n.  328  e
          dell'articolo 1-septies del D.L. 31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo  2005,  n.
          43.» 
              e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 29  ottobre  2005,
          n. 253.