Art. 9 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  rafforzamento   dell'operativita'   e
  dell'organizzazione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
  trasporti 
 
  1. Al fine di  rafforzare  l'operativita'  e  l'organizzazione  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzato
l'incremento di una posizione di dirigente generale  della  dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  cui
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  dicembre
2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo  periodo,  pari  a  euro
130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere  dall'anno
2024,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo
speciale  di  parte  corrente  ((iscritto,  ai  fini))  del  bilancio
triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
e'  istituito  l'Osservatorio  nazionale  sulle   sanzioni   per   le
violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attivita': 
  a) predispone e presenta al Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti una  relazione  annuale,  elaborata  sulla  base  dei  dati
forniti dal  Ministero  dell'interno  e  dall'Istituto  nazionale  di
statistica relativi all'applicazione degli articoli  142  e  208  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  contenente  in  particolare  i  dati  relativi  agli  incidenti
stradali e alla regolarita' e trasparenza nell'utilizzo dei  proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso  dei  dispositivi
elettronici di controllo della velocita'; 
  b) verifica le  segnalazioni  delle  associazioni  dei  consumatori
operanti nel settore e  puo'  richiedere  dati  e  informazioni  alle
competenti amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  1-ter. L'Osservatorio di cui al comma  1-bis  e'  composto  da  tre
membri, di cui uno  con  funzione  di  presidente.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del   presente   decreto,   sono   nominati   i   membri
dell'Osservatorio e  sono  definite  le  modalita'  di  funzionamento
dell'Osservatorio     medesimo.     L'incarico     di      componente
dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con  il  decreto  di
cui al secondo periodo  sono  stabiliti  i  compensi  dei  componenti
dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater. 
  1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di  cui  al  comma
1-bis e per la corresponsione dei  compensi  ai  membri  nominati  ai
sensi del comma 1-ter, e' autorizzata la spesa  di  euro  50.000  per
l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 
  1-quinquies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  1-bis,  1-ter   e
1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  1-sexies. L'Osservatorio di cui al  comma  1-bis  si  avvale  delle
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  del   Ministero   della
infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. 
  1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennita' da corrispondere
ai componenti del  Comitato  speciale  di  cui  all'articolo  45  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  e  quelle  da  corrispondere  ai
componenti del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso
al codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  31
marzo  2023,  n.  36,  sono  corrisposte,  per  i  dipendenti   delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  non  appartenenti  ai  ruoli  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  dall'amministrazione
di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Per i restanti membri degli  organismi  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, le indennita' di cui al medesimo  periodo
sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
con propria determinazione. L'ammontare delle indennita'  di  cui  al
primo periodo del presente  comma  e'  calcolato  secondo  i  criteri
stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo
3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di  cui  al  decreto
legislativo n. 36 del 2023.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23 dicembre  2020,  n.  190  recante  «Regolamento  recante
          l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
          mobilita' sostenibili.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
          6 marzo 2021, n. 56. 
              - Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          recante «Nuovo  codice  della  strada.»  e'  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).-  1.
          (Omissis) 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI 
              (Omissis).» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   45,   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
              «Art.  45   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          funzionalita'   del   Consiglio   Superiore   dei    lavori
          pubblici).- 1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di  cui
          al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del  10  febbraio  2021  e  al  regolamento  (UE)
          2021/241 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  12
          febbraio 2021, e' istituito,  fino  al  31  dicembre  2026,
          presso il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  per
          l'espressione  dei  pareri  di  cui  all'articolo  44   del
          presente decreto, in  relazione  agli  interventi  indicati
          nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato  speciale
          presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici e composto da: 
                a) sette dirigenti di livello  generale  in  servizio
          presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  designati   dal
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  dai  rispettivi
          Ministri, dei quali uno appartenente  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
          infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   uno
          appartenente al Ministero della transizione ecologica,  uno
          appartenente al Ministero della cultura,  uno  appartenente
          al Ministero dell'interno,  un  appartenente  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  uno  appartenente   al
          Ministero della difesa, e il dirigente di livello  generale
          di cui al comma 4; 
                b)  tre  rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, scelti tra  soggetti  in  possesso  di
          adeguate professionalita'; 
                c)  tre   rappresentanti   designati   dagli   Ordini
          professionali,   di   cui   uno    designato    dall'Ordine
          professionale degli ingegneri,  uno  designato  dall'Ordine
          professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine
          professionale dei geologi; 
                d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di
          chiara ed acclarata competenza; 
                e) un magistrato  amministrativo,  con  qualifica  di
          consigliere, un consigliere della  Corte  dei  conti  e  un
          avvocato dello Stato. 
              2. Al Comitato possono essere invitati  a  partecipare,
          in qualita' di  esperti  per  la  trattazione  di  speciali
          problemi, studiosi  e  tecnici  anche  non  appartenenti  a
          pubbliche amministrazioni, senza diritto di  voto.  Per  la
          partecipazione alle attivita'  del  Comitato  non  spettano
          indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo
          rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
          legislazione vigente e di quanto previsto per i  componenti
          e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
              3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e  possono
          essere confermati per un secondo triennio  e  comunque  non
          oltre il  31  dicembre  2026.  I  componenti  del  Comitato
          speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al
          dirigente di livello generale di cui al successivo comma  4
          e  agli  altri  componenti  del  Comitato   speciale   sono
          corrisposti,  anche  in  deroga  alle  previsioni  di   cui
          all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento
          dell'ammontare  complessivo   del   trattamento   economico
          percepito  presso  l'amministrazione  di   appartenenza   e
          comunque non superiore alla  somma  di  35.000  euro  annui
          comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e  un
          rimborso per le spese  documentate  sostenute,  nei  limiti
          delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e  di
          quanto  previsto  per  i  componenti  e  gli  esperti   del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
              4. Per lo svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  del
          Comitato  speciale  e'  istituita,  presso   il   Consiglio
          Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari
          a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a  euro  782.979  per
          gli anni dal 2022 al 2026, una  struttura  di  supporto  di
          durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto
          un dirigente di livello generale, in  aggiunta  all'attuale
          dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti, equiparato  ad  un  Presidente  di  Sezione  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e  membro  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si  avvale  di
          un dirigente di  livello  non  generale,  con  funzioni  di
          segretario generale  del  Comitato  speciale,  e  di  dieci
          unita'  di   personale   di   livello   non   dirigenziale,
          individuate tra  il  personale  di  ruolo  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  ad  esclusione  del
          personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico  ed
          ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche  amministrazioni  e'  collocato,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.
          127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra
          analoga posizione, secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  La
          struttura di supporto  puo'  altresi'  avvalersi,  mediante
          apposite convenzioni e nel limite complessivo di  spesa  di
          euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1  milione  per
          ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,   di   societa'
          controllate da Amministrazioni  dello  Stato  specializzate
          nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 
              5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati
          in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro  2.762.979  per
          ciascuno degli anni dal 2022  fino  al  2026,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»