Art. 9
Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operativita' e
dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
1. Al fine di rafforzare l'operativita' e l'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato
l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre
2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro
130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente ((iscritto, ai fini)) del bilancio
triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le
violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attivita':
a) predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati
forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di
statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti
stradali e alla regolarita' e trasparenza nell'utilizzo dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi
elettronici di controllo della velocita';
b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
operanti nel settore e puo' richiedere dati e informazioni alle
competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis e' composto da tre
membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono nominati i membri
dell'Osservatorio e sono definite le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente
dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di
cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti
dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater.
1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma
1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai
sensi del comma 1-ter, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 per
l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis si avvale delle
risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della
infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.
1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennita' da corrispondere
ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai
componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso
al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione
di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo
periodo del presente comma, le indennita' di cui al medesimo periodo
sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con propria determinazione. L'ammontare delle indennita' di cui al
primo periodo del presente comma e' calcolato secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo
3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023.))
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 190 recante «Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
6 marzo 2021, n. 56.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante «Nuovo codice della strada.» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).- 1.
(Omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 45 (Disposizioni urgenti in materia di
funzionalita' del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici).- 1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui
al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,
presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del
presente decreto, in relazione agli interventi indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale
presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e composto da:
a) sette dirigenti di livello generale in servizio
presso le amministrazioni dello Stato, designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi
Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno
appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno
appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente
al Ministero dell'interno, un appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze e uno appartenente al
Ministero della difesa, e il dirigente di livello generale
di cui al comma 4;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di
adeguate professionalita';
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini
professionali, di cui uno designato dall'Ordine
professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine
professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine
professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di
chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di
consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un
avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,
in qualita' di esperti per la trattazione di speciali
problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a
pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la
partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo
rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti
e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e possono
essere confermati per un secondo triennio e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato
speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al
dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4
e agli altri componenti del Comitato speciale sono
corrisposti, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, un'indennita' pari al 25 per cento
dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito presso l'amministrazione di appartenenza e
comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui
comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un
rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e di
quanto previsto per i componenti e gli esperti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria del
Comitato speciale e' istituita, presso il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari
a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per
gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di
durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui e' preposto
un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di
un dirigente di livello non generale, con funzioni di
segretario generale del Comitato speciale, e di dieci
unita' di personale di livello non dirigenziale,
individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra
analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La
struttura di supporto puo' altresi' avvalersi, mediante
apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di
euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di societa'
controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate
nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati
in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per
ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»