((Art. 9 bis 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  rafforzamento  dell'operativita'  del
               Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. Per l'anno 2023, il limite  di  spesa  per  il  conferimento  di
incarichi di collaborazione stipulati ai sensi  dell'articolo  5  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n. 227,  anche  in  deroga  al  limite  percentuale  ivi
previsto, e' incrementato di 150.000 euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227,  recante
          Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta
          collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze: 
              «Art.   5   (Personale   degli   uffici   di    diretta
          collaborazione). - 1. Il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
          cui all'articolo 2, comma  2,  lettere  f),  g),  e  h)  e'
          stabilito complessivamente in duecentotrenta unita'.  Entro
          tale contingente complessivo, oltre  al  personale  che  e'
          collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
          lettera a), della legge 29 ottobre 1991,  n.  358,  possono
          essere assegnati  dipendenti  del  Ministero  ovvero  altri
          dipendenti pubblici, anche  in  posizione  di  aspettativa,
          fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
          dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del 20  per
          cento del predetto contingente  complessivo,  collaboratori
          assunti  con  contratto  a  tempo  determinato,  esperti  e
          consulenti  per  specifiche  aree  di   attivita'   e   per
          particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
          competenza desumibile da specifici ed  analitici  curricoli
          culturali e professionali con particolare riferimento  alla
          formazione universitaria, alla provenienza  da  qualificati
          settori  del  lavoro  privato  strettamente  inerenti  alle
          funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di
          collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto  del
          criterio dell'invarianza della spesa  di  cui  all'articolo
          14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              2. Nell'ambito del contingente stabilito dal  comma  1,
          e'   individuato,   presso   gli    uffici    di    diretta
          collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
          compiti di diretta collaborazione, un numero  di  specifici
          incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore
          a ventisei,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  10,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi  di  cui
          al presente comma concorrono a determinare il limite  degli
          incarichi   conferibili   dall'amministrazione    e    sono
          attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, commi  5  e  6,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              3. Le posizioni relative ai responsabili degli  uffici,
          costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del
          coordinamento legislativo, dai capi delle due  sezioni  del
          predetto ufficio, dal capo della segreteria  del  Ministro,
          dal segretario particolare del Ministro,  dal  responsabile
          della   segreteria   tecnica   del   Ministro,   dal   capo
          dell'Ufficio dei Vice Ministri, dai capi  delle  segreterie
          dei  Vice  Ministri,  dal  capo  dell'ufficio  stampa   del
          Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari  di
          Stato, si intendono aggiuntive rispetto al  contingente  di
          cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli
          di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.  165  del
          2001,  sono  incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19   del
          predetto decreto legislativo.