((Art. 9 bis
Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operativita' del
Ministero dell'economia e delle finanze
1. Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di
incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi
previsto, e' incrementato di 150.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante
Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze:
«Art. 5 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), e h) e'
stabilito complessivamente in duecentotrenta unita'. Entro
tale contingente complessivo, oltre al personale che e'
collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono
essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste
dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del 20 per
cento del predetto contingente complessivo, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per specifiche aree di attivita' e per
particolari professionalita' e specializzazioni, di provata
competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli
culturali e professionali con particolare riferimento alla
formazione universitaria, alla provenienza da qualificati
settori del lavoro privato strettamente inerenti alle
funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del
criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1,
e' individuato, presso gli uffici di diretta
collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici
incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore
a ventisei, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui
al presente comma concorrono a determinare il limite degli
incarichi conferibili dall'amministrazione e sono
attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del
coordinamento legislativo, dai capi delle due sezioni del
predetto ufficio, dal capo della segreteria del Ministro,
dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile
della segreteria tecnica del Ministro, dal capo
dell'Ufficio dei Vice Ministri, dai capi delle segreterie
dei Vice Ministri, dal capo dell'ufficio stampa del
Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di
Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di
cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del
2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del
predetto decreto legislativo.