Art. 2 Criteri comuni 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023, la determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2023-2025 per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell'ambito delle quote sia al di fuori di esse, avviene in base ai seguenti criteri: a) progressiva riduzione del divario tra l'entita' dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacita' di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunita' locali; b) estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso; c) potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la professionalita'; d) incentivazione di modalita' di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare; e) incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale; f) sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.