Art. 3 Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote 1. La determinazione delle quote per il triennio 2023-25 per le causali di ingresso stabilite dal testo unico e dal decreto-legge n. 20 del 2023 avviene, oltre che secondo le disposizioni dell'art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri: a) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 20 del 2023, di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia; b) assegnazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, dei lavoratori agricoli richiesti con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti - nei limiti delle quote assegnate al settore agricolo dagli ulteriori decreti sui flussi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 20 del 2023 - ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta; c) riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.