Art. 4 Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote 1. Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2023-2025, oltre che secondo le disposizioni dell'art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri: a) favorire nel triennio 2023-25 l'incremento degli ingressi al di fuori delle quote; b) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 20 del 2023, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; c) potenziamento, ai sensi dell'art. 23, commi 1, 2-bis e 4-ter, del testo unico, come modificati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023, delle attivita' di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attivita'; d) valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.