Art. 4 
 
     Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote 
 
  1. Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono
regolati per il triennio 2023-2025, oltre che secondo le disposizioni
dell'art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri: 
    a) favorire nel triennio 2023-25 l'incremento degli  ingressi  al
di fuori delle quote; 
    b)  previsione,  ai  sensi  dell'art.   1,   comma   5-ter,   del
decreto-legge n. 20 del 2023, di  ingressi  per  lavoro  subordinato,
anche a carattere stagionale, di  cittadini  di  Paesi  con  i  quali
l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio; 
    c) potenziamento, ai sensi dell'art. 23, commi 1, 2-bis e  4-ter,
del  testo  unico,  come  modificati  dall'art.  3,  comma   1,   del
decreto-legge n.  20  del  2023,  delle  attivita'  di  istruzione  e
formazione professionale e civico-linguistica organizzate  nei  Paesi
di origine  e  conseguente  aumento  degli  ingressi  dei  lavoratori
stranieri, apolidi rifugiati,  riconosciuti  dall'Alto  Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti  nei
Paesi di primo asilo o  di  transiti,  che  abbiano  completato  tali
attivita'; 
    d) valorizzazione dei percorsi  di  studio  e  di  formazione  di
cittadini stranieri in Italia,  anche  mediante  la  conversione,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo, del  testo  unico,  come
modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, in
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle  quote,
dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.