Art. 3
Definizioni
1. Le denominazioni utilizzate nel presente decreto hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 e di cui
alla circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018:
a) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: ai fini
dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023, e' da
intendersi il reparto VI «Sicurezza della navigazione e marittima»;
b) IMO: Organizzazione marittima internazionale;
c) societa': cosi' come definita all'art. 2.3 del regolamento
(UE) n. 336/2006 del 15 febbraio 2006.