Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Le  denominazioni  utilizzate  nel  presente  decreto  hanno  il
significato  risultante   dalle   seguenti   definizioni   che   sono
integrative o addizionali a quelle di cui  al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 maggio 2023 e  di  cui
alla circolare MSC.1/Circ.1592 del 18 maggio 2018: 
    a) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: ai fini
dell'art. 2, comma 1, lettera  a)  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  in  data  5  maggio  2023,  e'  da
intendersi il reparto VI «Sicurezza della navigazione e marittima»; 
    b) IMO: Organizzazione marittima internazionale; 
    c) societa': cosi' come definita  all'art.  2.3  del  regolamento
(UE) n. 336/2006 del 15 febbraio 2006.